L’articolo 2 della convenzione EBNA-INPS del 24 luglio 2013 prevede quanto: “L’INPS non può utilizzare le somme destinate all’Ente Bilaterale per recuperare crediti contributivi non corrisposti alle aziende; è invece possibile, da parte delle aziende, compensare crediti di natura fiscale e/o previdenziale per il pagamento dei contributi all’Ente Bilaterale.”
Pertanto, tutte le aziende aderenti al sistema della Bilateralità, hanno facoltà di compensare propri crediti di natura fiscale e/o previdenziale, per il pagamento della contribuzione dovuta ad EBNA.
Il versamento è possibile, analogamente alle altre tipologie di compensazioni, indicando nel modello F24 il codice tributo, l’anno e l’importo del tributo a credito, che in tutto o in parte, potrà essere utilizzato in compensazione per il versamento dei contributi alla Bilateralità.
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