IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Confartigianato Imprese Cosenza comunica che è in imminente programmazione, presso le sedi corsuali di Cosenza e Castrovillari il corso di formazione “Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)”.
La partecipazione alle lezioni consente l’acquisizione dell’attestato di frequenza e profitto, utile ai fini della partecipazione al bando riguardante la Misura 6 del P.S.R. Calabria 2014-2020 – Annualità 2018.
Il corso avrà una durata di 150 ore, di cui 120 in aula e 30 di stage in azienda.
La frequenza è obbligatoria e le assenze consentite non possono superare il 20% del monte ore totale.
I requisiti per l’ammissione al corso sono:
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maggiore età;
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diploma di scuola secondaria di primo grado.
Il percorso formativo sarà incentrato sulle tematiche relative all’acquisizione e aggiornamento di conoscenze e competenze professionali per gli imprenditori agricoli.
In particolare, gli argomenti trattati affronteranno i temi del marketing e della legislazione in materia, dell’igiene e sicurezza alimentare, della sicurezza sui luoghi di lavoro, della multifunzionalità dell’attività agricola, della gestione economica dell’azienda condotta con modalità produttive eco-compatibili.
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Confartigianato Imprese Cosenza ha in programmazione, nel mese di settembre p.v., presso le sedi corsuali di Cosenza e Castrovillari, il corso di formazione obbligatorio per l’ottenimento del requisito professionale per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e vendita dei prodotti alimentari (bar, ristoranti, pizzerie, etc.), secondo i criteri fissati dall’art. 40 della L.R. n. 18/85.
Si sottolinea l’opportunità di una sollecita adesione, considerata l’imminenza di avvio delle attività formative.
IMPRESA SOCIALE – PUBBLICATO IL DECRETO CORRETTIVO AL D.LGS. N. 112 DEL 2017 – PREVISTO PIÙ TEMPO PER ADEGUARE GLI STATUTI
E’ stato pubblicato il D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
Il decreto, emanato in attuazione della legge di riforma del Terzo settore dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
Gli interventi correttivi e integrativi previsti – in vigore dall’ 11 agosto 2018 – riguardano:
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l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari;
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l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali;
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le misure fiscali e di sostegno economico.
In tale quadro si prevede, tra l’altro:
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l’introduzione di un limite temporale di 24 mesi, a partire dalla data di assunzione, ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale;
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l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa;
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l’introduzione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati (art. 5).
Con una modifica al comma 3 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/2017, viene disposto l’ampliamento – da 12 a 18 mesi – del termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina. Pertanto, le imprese sociali già costituite al momento dell’entrata in vigore del decreto n. 112/2017 (20 luglio 2017), dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 20 gennaio 2019 (art. 6).
Entro lo stesso termine, esse potranno modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SU QUESTIONI DI CARATTERE FISCALE – PRECISAZIONI ANCHE IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro riepilogativo delle questioni di carattere fiscale che interessano le associazioni e le società sportive dilettantistiche, anche a seguito dell’approvazione del Codice del Terzo settore (CTS ) e del D.Lgs. n. 112/2017, contenente la disciplina dell’impresa sociale.
Viene, innanzitutto, fornita una risposta ad alcuni profili riguardanti l’applicazione del regime fiscale recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.
Vengono, inoltre, affrontate alcune questioni concernenti l’applicazione, in favore delle medesime associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, del beneficio fiscale previsto dall’articolo148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Vengono, altresì, precisati gli effetti della riforma del Terzo settore sull’applicabilità del regime fiscale di cui alla Legge n. 398/1881 e dell’agevolazione di cui all’art. 148, comma 3 del TUIR.
Viene, infine, fornito un indirizzo in relazione alla previsione agevolativa in materia di imposta di bollo per taluni organismi sportivi.
L’esenzione, in modo assoluto, dal pagamento dell’imposta di bollo, a favore delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, è prevista dall’articolo 27-bis, contenuto nella Tabella, allegato B, al DPR n. 642 del 1972, che testualmente recita “Atti, documenti, istanze, contratti nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.
Tale articolo, precisa l’Agenzia, ha avuto nel tempo diverse formulazioni, ma l’esenzione, anche se originariamente riguardante gli “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”, è tuttora in vigore per gli atti e documenti ivi indicati.
Pertanto, si deve ritenere che il legislatore, estendendo l’esenzione dell’articolo 27-bis anche alle “federazioni sportive ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”, abbia voluto sollevare le federazioni sportive, comprese le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva dall’onere di corrispondere l’imposta di bollo sia sui documenti prodotti dagli stessi che su quelli richiesti.
Dunque, tutti i documenti, comprese le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle Federazioni sportive (Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate) e dagli Enti di Promozione Sportiva, rientrano tra gli atti che godono della esenzione da imposta di bollo di cui al più volte citato articolo 27-bis.
INTERPELLI – DAL 1° SETTEMBRE L’AGENZIA DELLE ENTRATE METTERÀ ON LINE LE RISPOSTE AI CITTADINI
L’Agenzia delle Entrate prosegue l’operazione trasparenza e lo fa con la pubblicazione online delle risposte alle istanze di interpello presentate dai cittadini.
A decorrere dal 1° settembre 2018 le risposte alle istanze di interpello presentate dai cittadini all’Agenzia delle Entrate saranno pubblicate online. I nuovi orientamenti diventeranno prassi.
La novità è contenuta nel provvedimento pubblicato il 7 agosto 2018 che stabilisce, inoltre, che nel caso in cui i chiarimenti alle istanze di interpello e consulenza giuridica contengano interpretazioni nuove, modifichino gli orientamenti adottati in precedenti documenti o garantiscano maggiore uniformità di comportamento, la pubblicazione avverrà sotto forma di circolare o di risoluzione, diventando così prassi.
In tal caso, la pubblicazione avverrà sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate che nella banca dati del servizio di documentazione economica e finanziaria.
Per le restanti istanze di interpello, la pubblicazione avverrà invece su una sezione dedicata del portale dell’Agenzia.
Come sempre, in ogni caso, sarà fornita la pubblicazione dei soli principi di diritto espressi nella risposta, tutelando così la privacy del contribuente.
L’obiettivo è consentire ai cittadini di avere la più ampia conoscenza di tutte le soluzioni interpretative adottate dall’Agenzia delle Entrate.
SALE GIOCHI E SCOMMESSE – DISTANZE MINIME – I POTERI DI VERIFICA DELLA QUESTURA PRIMA DEL RILASCIO DELLA LICENZA – INDICAZIONI OPERATIVE DAL MINISTERO DELL’INTERNO – LE CONFERME DAL CONSIGLIO DI STATO
Ai fini del rilascio della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S. per l’esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti, le Questure (possono e) debbono verificare, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime di tali attività commerciali da luoghi considerati “sensibili”, cioè da tutti quei luoghi (primariamente gli istituti scolastici) nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili (primariamente i giovani) rispetto alla tentazione del gioco d’azzardo ed all’illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni.
A stabilirlo è il Consiglio di Stato, Sezione III, con la Sentenza n. 4604 del 19 luglio 2018, pubblicata il 27 luglio 2018.
Il Ministero dell’Interno ha preso atto di tali novità legislative emanando un’apposita circolare operativa, che fa obbligo ai Questori di tener conto nel rilascio delle autorizzazioni in questione anche del rispetto delle distanza minime previste dalla legislazione regionale.
Avviato il procedimento, il Questore provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 chiedendo, in particolare, al Comune nel cui territorio è ubicata la sala medesima, di procedere al controllo della dichiarazione dell’istante, esprimendosi in merito al rispetto delle distanze minime eventualmente prescritte dalla normativa regionale e/o locale.
Nel caso in cui il Comune attesti la conformità dei locali in argomento alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi ed oggettivi dell’autorizzazione, potrà rilasciare la licenza.
CONTROVERSIE DI NATURA PREVIDENZIALE – COMPETENTE IL GIUDICE ORDINARIO, ANCHE SE L’ATTO IMPUGNATO È UNA CARTELLA ESATTORIALE – NUOVA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19523 del 23 luglio 2018, ha ribadito il principio secondo cui “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale, anche se originata da pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo cartella esattoriale.”
Ciò deriva – scrivono i giudici – “non solo dall’intrinseca natura del rapporto, ma anche dalla circostanza che l’art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che in presenza di richiesta del versamento di contributi previdenziali il contribuente può proporre innanzi al giudice del lavoro opposizione contro l’iscrizione a ruolo”.
Allo stesso modo – scrivono i giudici – “appartengono alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale alla quale è completamente estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario.”
Ad analoga conclusione deve pervenirsi – si legge nella sentenza – “anche riguardo alle controversie in cui si discuta della legittimità o meno d’un avviso di addebito emesso dall’INPS, che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”, come stabilito dall’art. 30 del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010 (recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).
TESSERAMENTO 2018 – AVVISO AGLI ASSOCIATI
Si avvisano i Signori soci che, presso gli uffici Confartigianato di Cosenza e Castrovillari, è possibile ritirare la nuova tessera per l’anno 2018, unitamente all’attivazione di ConfApp, l’applicazione per smartphone di Confartigianato Imprese, con tutte le notizie, settore per settore, di carattere nazionale, regionale e provinciale; in quest’ultimo caso, quelle pubblicate quotidianamente da Confartigianato Cosenza.
NASCE CONFAPP, L’APPLICAZIONE DI CONFARTIGIANATO COSENZA DISPONIBILE PER IOS E ANDROID
Semplice, intuitiva e ad alto tasso d’innovazione. È ConfApp, la nuova applicazione per dispositivi mobili di Confartigianato Cosenza, con le notizie, gli eventi, le informazioni tecniche e le opportunità riservate agli imprenditori associati. Tutto il mondo della piccola e media impresa sempre a portata di mano ed estremamente semplice da utilizzare.
Una volta scaricata l’app, si viene profilati secondo la propria attività. Questa selezione consente all’applicazione di fornire le informazioni più utili all’associato, con riferimento al settore di appartenenza, garantendo, attraverso il proprio smartphone, tutte le informazioni occorrenti per essere sempre aggiornati.
Per l’installazione della suddetta applicazione, basterà contattare gli uffici dell’Associazione, che seguiranno l’associato in ogni passaggio.
A quel punto, l’imprenditore potrà avere le informazioni del proprio settore e della propria Associazione, con le notizie, gli eventi e gli appuntamenti che più lo interessano, potendo accedere, inoltre, al servizio settimanale del TG ONLINE di Confartigianato.
Un ulteriore passo di Confartigianato Cosenza, quindi, verso un futuro sempre più tecnologico ed innovativo al servizio delle imprese, fatto di personalizzazione delle informazioni e di servizi offerti agli imprenditori.
Per tutti gli approfondimenti contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Cosenza (Tel. 0984/73955) e Castrovillari (Tel. 0981/27143).