MANIPOLAZIOINE DEGLI ALIMENTI – CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI E ADDETTI
Giovedì 13 dicembre 2018, presso la sede di Confartigianato Imprese Cosenza, si terrà il corso di aggiornamento per responsabili e addetti alla manipolazione degli alimenti, la cui obbligatorietà è sancita dal DGR 98/07 e dal Regolamento CE 852/04.
OBBLIGO FORMATIVO FER PER IMPIANTISTI – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Con l’approvazione della Delibera regionale n. 439 del 10 novembre 2016 vengono approvati e definiti gli standard formativi per il mantenimento dell’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti “FER” (Fonti Energia Rinnovabile). Com’è noto, infatti, l’art.15 e l’allegato 4 del D.L. n. 28/2011 e s.m.i., attuativo della Direttiva CE 2009/28, comma 1 e 2, art. 17 della Legge n. 90/2013 impongono che le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (ex 46/90) debbano far aggiornare il proprio responsabile tecnico sulle seguenti tipologie di impianti.
Impianti termoidraulici
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Biomasse per usi energetici;
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pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS;
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sistemi solari termici e foto-termoelettrici.
Impianti elettrici
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Sistemi fotovoltaici.
Confartigianato Imprese Cosenza ha in programmazione, per il corrente mese di dicembre, presso le sedi corsuali di Cosenza e Castrovillari, i suddetti corsi e, pertanto, considerata l’imminenza di avvio delle attività didattiche, sottolinea l’opportunità di una sollecita adesione.
TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione, per il corrente mese di dicembre, presso le sedi corsuali di Cosenza e Castrovillari, il corso di formazione professionale per “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”, ovvero l’individuo preposto alla gestione tecnica dell’azienda di autoriparazione, regolarmente iscritta nel Registro imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
Possono, comunque, continuare a svolgere l’attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell’impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni di età alla data del 5 gennaio 2013 e ciò sino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio di un attestato di qualifica professionale di “Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni”, riconosciuto dalla Regione Calabria e valido a livello nazionale ed europeo.
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Confartigianato Imprese Cosenza ha in programmazione, per il corrente mese di dicembre, presso le sedi corsuali di Cosenza e Castrovillari, il corso di formazione obbligatorio per l’ottenimento del requisito professionale per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e vendita dei prodotti alimentari (bar, ristoranti, pizzerie, etc.), secondo i criteri fissati dall’art. 40 della L.R. n. 18/85.
Si sottolinea l’opportunità di una sollecita adesione, considerata l’imminenza di avvio delle attività formative.
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Confartigianato Imprese Cosenza comunica che è in imminente programmazione, presso le sedi corsuali di Cosenza e Castrovillari il corso di formazione “Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)”.
La partecipazione alle lezioni consente l’acquisizione dell’attestato di frequenza e profitto, utile ai fini della partecipazione al bando riguardante la Misura 6 del P.S.R. Calabria 2014-2020 – Annualità 2018.
Il corso avrà una durata di 150 ore, di cui 120 in aula e 30 di stage in azienda.
La frequenza è obbligatoria e le assenze consentite non possono superare il 20% del monte ore totale.
I requisiti per l’ammissione al corso sono:
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maggiore età;
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diploma di scuola secondaria di primo grado.
Il percorso formativo sarà incentrato sulle tematiche relative all’acquisizione e aggiornamento di conoscenze e competenze professionali per gli imprenditori agricoli.
In particolare, gli argomenti trattati affronteranno i temi del marketing e della legislazione in materia, dell’igiene e sicurezza alimentare, della sicurezza sui luoghi di lavoro, della multifunzionalità dell’attività agricola, della gestione economica dell’azienda condotta con modalità produttive eco-compatibili.
PANIFICIO, PANE FRESCO E PANE CONSERVATO – DEFINITE LE DENOMINAZIONI E LE MODALITÀ DI PREPARAZIONE
Dopo oltre dodici anni di vuoto normativo, è stato finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, il Decreto interministeriale 1 ottobre 2018, n. 131, recante “Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell’adozione della dicitura «pane conservato»”.
Per “Panificio” si intende “l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale“.
È denominato “fresco” “il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o alla surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti che abbiano effetto conservante”.
Il provvedimento stabilisce poi che è ritenuto continuo il processo di produzione per il quale “non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto” (art. 2, comma 2).
Secondo quanto stabilito all’art. 3, per “pane conservato o a durabilità prolungata” si intende il pane per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, un metodo di conservazione che ne aumenti la durabilità e che è “posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo”.
Questo tipo di prodotto, al momento della vendita “deve essere esposto in scomparti appositamente riservati”.
L’articolo 5 dispone in merito allo smaltimento delle scorte e prevede una disposizione transitoria relativa ad “incarti o imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni del presente regolamento”, che possono essere utilizzati “per 90 giorni a decorrere dalla data della sua pubblicazione”.
Il decreto in commento entrerà in vigore il 18 dicembre prossimo.
Le funzioni di vigilanza spettano ai comuni e alle autorità competenti in materia igienico-sanitaria;
Le eventuali violazioni delle prescrizioni sono punite ai sensi dell’articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e precisamente:
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con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a euro 15.493,71;
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in caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;
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nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività, il sindaco ordina la chiusura di un esercizio.
DURC ONLINE – STIPULATA UNA CONVENZIONE TRA INAIL, INPS E MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
È stata sottoscritta, il 31 ottobre 2018, tra l’INAIL, l’INPS e il Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE); una convenzione, di durata triennale, per regolamentare i rapporti tra le parti, sulla modalità di fornitura dei dati per la verifica della regolarità contributiva, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal Codice e dagli standard di sicurezza informatica.
L’accordo prevede che ogni Parte nomini un proprio Responsabile della Convenzione e un proprio Referente tecnico, per la gestione dei rapporti e trattamento dei dati tra le Parti, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.
L’intesa disciplina poi le modalità operative di adesione ai servizi del DURC online fornito dall’INPS, con l’obiettivo di integrare il sistema con le applicazioni della Pubblica Amministrazione, automatizzando le attività di richiesta di regolarità e la gestione degli esiti della verifica.
In particolare, la comunicazione tramite DURC online avviene tramite due metodi:
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il metodo sendDurcRequest, col quale il richiedente invia la richiesta;
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il metodo sendDurcResponse, col quale l’INPS invia l’esito delle verifiche di regolarità per ciascun codice fiscale nella richiesta.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E ACQUISTO ELETTRODOMESTICI 2018 – DICHIARAZIONE DI DETRAZIONE – ON LINE IL PORTALE ENEA PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI EFFETTUATI
È online il portale ENEA dedicato esclusivamente alla trasmissione dei dati degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili che beneficiano del “bonus ristrutturazioni” (detrazioni fiscali del 50%), ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 017/1986 (TUIR) e successive modificazioni.
Il portale, realizzato d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Entrate, consente esclusivamente l’invio delle dichiarazioni i cui lavori sono completati nell’anno 2018.
I contribuenti che intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi già conclusi, il termine dei 90 giorni per l’invio delle informazioni decorre dal 21 novembre 2018.
Solo per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre da quest’ultima data e scade, pertanto, il 19 febbraio 2019.
In sintesi, la trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati va effettuata seguendo i seguenti passi: registrazione degli utenti; dati del beneficiario; dati dell’immobile; scheda descrittiva degli interventi; riepilogo; trasmissione.
L’ENEA ha, inoltre, reso noto che tra gli interventi soggetti all’obbligo di invio di una comunicazione sono compresi: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.
Pertanto, c’è un nuovo adempimento per chi ha acquistato elettrodomestici usufruendo del “bonus mobili”: è necessario inviare una comunicazione all’Enea relativa alla classe energetica e alla potenza elettrica assorbita.
Gli elettrodomestici devono essere almeno in classe energetica A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è A, ed essere collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato dal 1° gennaio 2017.
PAGAMENTI ELETTRONICI – L’ANTITRUST VIETA L’APPLICAZIONE DI OGNI SUPPLEMENTO DI PREZZO
L’applicazione di supplementi di prezzo per l’uso di uno specifico strumento di pagamento (carte di credito o di debito o di altri mezzi di pagamento) costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali “non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti”.
Lo ha ribadito l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei consumatori, ha diramato un comunicato stampa del 26 novembre 2018 contenente un avviso rivolto alle imprese sul divieto di applicazione di un supplemento di prezzo per l’acquisto di vari beni e servizi mediante carta di credito/debito o altri strumenti di pagamento.
Il divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all’utilizzo di strumenti di pagamento – ricorda l’Autorità – è stato ribadito nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. “PSD2”), recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
In applicazione di tali norme, i venditori di beni e servizi al dettaglio non possono dunque applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti quali ad esempio carte di credito o di debito, qualsiasi sia l’emittente della carta.
L’Autorità ricorda di essere già intervenuta in numerosi settori per sanzionare l’applicazione di supplementi per l’uso di certi mezzi di pagamento, qualificandola come violazione dei diritti dei consumatori di cui al citato art. 62 del Codice del consumo.
Tale divieto – ribadisce l’Autorità – si applica a tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i dettaglianti specializzati, anche di piccola dimensione (tabaccai, ferramenta, lavanderie, macellerie, frutterie ecc.).
Qualora l’Autorità riscontrasse violazioni a tale divieto, si riserva di attivare i propri poteri sanzionatori di cui all’art. 27 del Codice del consumo.
ATTREZZATURE DI LAVORO – PUBBLICATO L’ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE
Con decreto direttoriale del 23 novembre 2018, n. 89, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, ha reso noto l’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell’art. 71, comma 11. D.Lgs. n. 81/2008.
Tale elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al decreto direttoriale 10 agosto 2018, n. 72.
Il presente decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11.
Tra gli obblighi dei soggetti abilitati, come disciplinato dal D.I. 11 aprile 2011, sono presenti:
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l’effettuazione di verbali delle verifiche effettuate, da riportare in un apposito registro informatizzato (trasmesso per via telematica, ogni trimestre, al soggetto titolare della funzione);
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la conservazione di tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica, per un periodo non inferiore a 10 anni;
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la comunicazione preventiva al Ministero del Lavoro di ogni variazione dello stato di fatto e di diritto;
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la disponibilità al controllo della permanenza dei presupposti di base di idoneità, da parte del Ministero del Lavoro (per il tramite della Commissione di cui all’Allegato III, Punto 3.1. e ss. del D.I. 11 aprile 2011);
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la comunicazione, all’atto di richiesta di iscrizione agli elenchi, dell’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lett. d), comprensivo dei nominativi dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto.
SOCIETÀ AGRICOLA – SOGGETTA AL FALLIMENTO SE ESERCITA ATTIVITÀ COMMERCIALE – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PESCARA
Gli imprenditori agricoli non sono soggetti alla dichiarazione di fallimento; tuttavia tale esonero non è incondizionato. Infatti, secondo una sentenza del Tribunale di Pescara del 4 ottobre 2018 viene meno, ove non sussista il collegamento funzionale dell’attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse indicate nel terzo comma dell’art. 2135 C.C. assumano un rilievo prevalente e sproporzionato rispetto a quelle essenziali.
L’esistenza di circostanze che precludono la dichiarazione di fallimento deve essere dimostrata dal debitore non già basando le proprie difese sull’iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio o sull’aver ricevuto aiuti comunitari destinati alle imprese agricole, ma provando in concreto lo svolgimento di un’attività agricola o di una ad essa connessa.
Resta a carico del debitore l’onere di provare la sussistenza di fatti impeditivi, quindi eventuali circostanze esimenti, quali la carenza dei requisiti dimensionali dell’impresa o l’esistenza di uno status imprenditoriale speciale (imprenditore agricolo) che lo sottragga al fallimento, pur laddove svolga, insieme a quelle agricole vere e proprie, una o più delle “attività connesse” di cui all’art. 2135, comma 1, del Codice civile.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale non è assoggettabile alla dichiarazione di fallimento, per difetto di commercialità della sua attività, il solo imprenditore agricolo che provi, quanto alla conservazione e commercializzazione esercitate, che esse, in astratto connesse ai sensi dell’art. 2135 C.C., abbiano avuto ad oggetto prodotti ottenuti almeno in prevalenza dalla coltivazione del proprio fondo.
In difetto di tale prova, a carico del debitore, non può evidenziarsi un reale rapporto di connessione tra il commercio dei prodotti e l’attività agraria.
Con la conseguenza che, in assenza della prova della causa esimente, il soggetto che appaia rientrare, secondo gli esiti dell’istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali, sarà soggetto a fallimento (sempre sussistendo i limiti minimi di fallibilità).
TESSERAMENTO 2018 – AVVISO AGLI ASSOCIATI
Si avvisano i Signori soci che, presso gli uffici Confartigianato di Cosenza e Castrovillari, è possibile ritirare la nuova tessera per l’anno 2018, unitamente all’attivazione di ConfApp, l’applicazione per smartphone di Confartigianato Imprese, con tutte le notizie, settore per settore, di carattere nazionale, regionale e provinciale; in quest’ultimo caso, quelle pubblicate quotidianamente da Confartigianato Cosenza.
NASCE CONFAPP, L’APPLICAZIONE DI CONFARTIGIANATO COSENZA DISPONIBILE PER IOS E ANDROID
Semplice, intuitiva e ad alto tasso d’innovazione. È ConfApp, la nuova applicazione per dispositivi mobili di Confartigianato Cosenza, con le notizie, gli eventi, le informazioni tecniche e le opportunità riservate agli imprenditori associati. Tutto il mondo della piccola e media impresa sempre a portata di mano ed estremamente semplice da utilizzare.
Una volta scaricata l’app, si viene profilati secondo la propria attività. Questa selezione consente all’applicazione di fornire le informazioni più utili all’associato, con riferimento al settore di appartenenza, garantendo, attraverso il proprio smartphone, tutte le informazioni occorrenti per essere sempre aggiornati.
Per l’installazione della suddetta applicazione, basterà contattare gli uffici dell’Associazione, che seguiranno l’associato in ogni passaggio.
A quel punto, l’imprenditore potrà avere le informazioni del proprio settore e della propria Associazione, con le notizie, gli eventi e gli appuntamenti che più lo interessano, potendo accedere, inoltre, al servizio settimanale del TG ONLINE di Confartigianato.
Un ulteriore passo di Confartigianato Cosenza, quindi, verso un futuro sempre più tecnologico ed innovativo al servizio delle imprese, fatto di personalizzazione delle informazioni e di servizi offerti agli imprenditori.
Per tutti gli approfondimenti contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Cosenza (Tel. 0984/73955) e Castrovillari (Tel. 0981/27143).