In relazione alle norme applicabili per l’emergenza COVID-19, si forniscono indicazioni su due questioni specifiche.
1. Moratoria per le pratiche “Sabatini”
La Direzione Incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito specifiche indicazioni su tale punto, riaffermando una moratoria generale sino al 30 settembre 2020. Il MiSE ha evidenziato, infatti, che “Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 17 marzo 2020, ha introdotto nuove misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese italiane colpite dall’epidemia di COVID-19. In particolare, l’articolo 56, comma 2, lettera c), ha previsto una moratoria generale, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima di detta data, per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. In considerazione del carattere generale e straordinario della norma, la predetta sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing è da ritenersi applicabile anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario già concessi da questa Amministrazione ai sensi dello strumento agevolativo “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e al successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016), anche in deroga al limite massimo di durata del finanziamento (5 anni), fissato dal comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013”. Inoltre, ha precisato che, “il piano di erogazione alle imprese delle quote di contributo, così come previsto dai singoli decreti di concessione adottati da questa Direzione, non subisce alcuna modificazione”.
2. Sconti commissionali applicabili dai Confidi
Vi segnaliamo che il MiSE ha fornito risposta al quesito posto da Confartigianato Imprese relativo agli sconti commissionali applicabili dai Confidi.
Quesito
Un Confidi, ai fini del rilascio di garanzie a valere sui fondi di cui alla Legge di Stabilità 2014, può adottare due tipologie di sconti commissionali:
a) Ordinario Legge stabilità, rispondente ai requisiti richiesti;
b) Uno più elevato – 50% – per le sole operazioni Covid-19 che carichiamo sulla Legge.
Risposta
Ciascun Confidi gestore dei fondi ex legge 147/2013 può applicare liberamente le commissioni alle imprese garantite, purché queste coprano le sole spese di istruttoria e di gestione della garanzia e non superino, quindi, la quota di commissione riferita ai costi amministrativi, applicata sui premi ordinari di garanzia per operazioni analoghe. Nel caso in esame pertanto è possibile applicare commissioni ridotte per le imprese danneggiate dall’epidemia Covid 19, fermo restando il vincolo sopra descritto. La parità di trattamento è infatti garantita dal costo zero – per tutte le imprese che accedono al fondo – della remunerazione del rischio e del capitale.
Per informazioni:
E-MAIL: info@confartigianatocosenza.it
WHATSAPP: 351/5089099