L’INPS, con messaggio n. 2103/2020, allegato, ha illustrato le modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, alla luce di quanto previsto dall’art. 81, comma 1 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che ha escluso il DURC dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.
Come noto, infatti, la legge n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020, ha disposto la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, tra cui anche il DURC, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Il D.L. 34/2020 è, tuttavia, intervenuto nuovamente sulla materia (disciplinata dall’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020) escludendo espressamente il DURC dall’ampliamento del periodo di scadenza e di conservazione.
Pertanto, in virtù di tale ultima modifica legislativa, i DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano validità fino al 15 giugno 2020.
In merito alle modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, restano ferme le istruzioni impartite con messaggio INPS n. 1374/2020.
Il messaggio precisa, infine, che, ai fini della verifica della regolarità contributiva, non possono essere considerati gli adempimenti e i versamenti previdenziali dal momento che gli stessi sono stati sospesi dalle disposizioni legislative emergenziali vigenti.
Per informazioni contattare il numero unico per l’intero territorio provinciale 0984/73955.