Con il messaggio n. 2489 del 17 giugno u.s., che si allega, l’Inps ha diramato le prime indicazioni sulle nuove domande di integrazione salariale, in occasione del rilascio delle relative funzionalità a partire dalla data odierna.
L’Istituto chiarisce anzitutto che la richiesta relativa al periodo di 5 settimane, introdotto dal DL 34/20 per i datori di lavoro che abbiano fruito del precedente periodo di 9 settimane, potrà formare oggetto di un’unica domanda mediante ‘un iter procedurale semplificato’, insieme con la richiesta relativa all’effettivo completamento dell’eventuale residuo, e fino ad un massimo di 14 settimane complessive.
Le domande riguardanti, oltre al periodo di 5 settimane, anche alcune giornate residuate dal precedente periodo autorizzato, dovranno essere impostate con l’aggiunta di queste ultime (non pertanto con l’arrotondamento ad una settimana, in caso di un numero di giornate inferiore a 5/6). Mentre la domanda relativa, pertanto, al periodo complessivo di CIGO o assegno ordinario di 14 settimane, può già immediatamente essere inoltrata all’Inps e lavorata dalle sedi territoriali, le domande in ordine al successivo periodo di quattro settimane, anche se in via anticipata rispetto alla data del 1° settembre 2020 e comunque una volta fruite integralmente le 14 settimane precedenti, dovranno essere presentate in un momento successivo.
L’Istituto chiarisce che il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), spettante a norma dell’art. 19, comma 1 del DL. 18/20, come modificato dall’art. 68 del DL 34/20, a tutti i beneficiari di assegno ordinario di cui allo stesso art. 19, riguarda tutti i Fondi di solidarietà bilaterali disciplinati dal D.Lgs. 148/15, e pertanto anche i Fondi alternativi ex art. 27 dello stesso Decreto, tra cui il Fondo di Solidarietà dell’Artigianato (FSBA).
Sono ribaditi i termini per la presentazione delle domande.
In materia di trattamenti di CIG in deroga l’Istituto chiarisce che la domanda relativa all’ulteriore periodo di cinque settimane, da presentarsi direttamente all’Inps, deve essere presentata solo dopo avere ottenuto l’autorizzazione da parte delle Regioni, Province autonome o del Ministero del Lavoro dell’intero periodo di nove settimane.
L’applicativo per la presentazione della domanda di CIG in deroga è disponibile a partire dalla data del 18 giugno 2020.
Anche in riferimento ai trattamenti di CIGD, la domanda per le 4 settimane successive alla integrale utilizzazione del periodo di 14 settimane sarà presentata in un momento successivo.
Per quanto riguarda le modalità di autorizzazione delle domande di integrazione salariale con pagamento diretto da parte dell’Inps, l’Istituto dispone l’autorizzazione e l’anticipazione di pagamento nella misura del 40% delle ore autorizzate entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.
La disciplina in materia di anticipo, riguardante tutti i trattamenti di integrazione salariale, ordinaria e in deroga, e l’assegno ordinario, è efficace per le domande presentate a decorrere dal 18 giugno, trentesimo giorno dall’entrata in vigore delle modifiche apportate al DL 18/20; per le domande afferenti i periodi di sospensione o riduzione iniziati prima del 18 giugno, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo a tale data ossia il 3 luglio p.v.
Per informazioni contattare il numero unico per l’intero territorio provinciale 0984/73955.