È stato abrogato l’articolo 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020, disposizione che aveva stabilito che i Durc on line in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 conservassero validità fino al 15 giugno 2020. A seguito di tale abrogazione, per i Durc on line trova applicazione il regime di proroga previsto dall’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, a mente del quale tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 conservano validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza. Sulla materia è intervenuto l’Istituto con proprio messaggio nel quale viene precisata la scadenza della validità dei Durc on line che riportano nel campo ‘scadenza validità’ una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, che pertanto viene estesa al 29 ottobre p.v. (90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza, che fino al 30 luglio u.s. era fissato al 31 luglio 2020). Di conseguenza, sia i contribuenti per cui è stato prodotto il Durc on line entro la forbice di date sopra riportata ovvero i richiedenti a cui è stata comunicata la formazione dello stesso documento devono ritenerne estesa la validità fino al 29 ottobre 2020. Un’ulteriore precisazione del messaggio 2998 riguarda l’esclusione dalla disciplina in esame delle casistiche di contratti pubblici di beni e servizi riportati nell’art. 8 del DL 76/2020, per i quali il comma 10 dello stesso articolo 8 esclude l’applicazione della proroga.
Si precisa infine che le richieste di verifica della regolarità pervenute sia prima che dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione (19 luglio u.s.) saranno trattate secondo la disciplina generale in materia di Durc.
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