Il Consiglio direttivo di Fsba ha adottato le delibere n. 9 e 10 relative, rispettivamente, alla ripresa dei versamenti da parte delle imprese che si sono avvalse delle sospensioni dei versamenti contributivi ed alla “copertura” del periodo intercorrente tra il 30 giugno ed il 12 luglio 2020 per le imprese che abbiano terminato le prime 18 settimane di integrazione salariale con la causale di intervento Covid-19.
In particolare, con la delibera n. 9 sono state indicate le modalità tecniche per il versamento in un’unica soluzione, nel modello F24, in scadenza oggi, delle rate di contribuzione eventualmente sospese.
Con la delibera n. 10, al fine di garantire alle imprese l’accesso alle prestazioni nel periodo intercorrente tra il 30 giugno ed il 12 luglio 2020, attualmente privo di copertura da parte delle vigenti norme di legge per le imprese che abbiano già esaurito le prime 18 settimane (in sede parlamentare di conversione del DL 104/2020 questo “buco” potrebbe in realtà essere chiuso), Fsba ha comunque deliberato che le imprese in questione possono presentare domanda di concessione del trattamento di assegno ordinario (non Covid-19, quindi), previo utilizzo delle ferie e/o dei permessi maturati.
Infine, con riferimento al nuovo periodo di diciotto settimane di integrazione salariale con causale Covid-19, si segnala che è stata aperta da Fsba la possibilità di procedere alle nuove domande di integrazione salariale per i periodi successivi al 12 luglio 2020 relativamente alle prime 9 settimane del c.d. “decreto agosto”.
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