ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE E ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DELL’ART. 41 DELLA L.R.18/85 CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Il 21 settembre 2020 avrà inizio presso la sede corsuale di Castrovillari, il corso di formazione obbligatorio per l’ottenimento del requisito professionale per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e vendita dei prodotti alimentari (bar, ristoranti, pizzerie, etc.), secondo i criteri fissati dall’art. 40 della L.R. n. 18/85.
Si sottolinea l’opportunità di una sollecita adesione, considerata, per l’appunto, l’imminenza di avvio delle attività formative.
PATENTINO DA FRIGORISTA CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Confartigianato Imprese Cosenza la informa che è in programmazione nel prossimo mese di ottobre, presso la sede provinciale, il corso di formazione per la preparazione all’esame per l’ottenimento del Patentino F-GAS, ai sensi del D.P.R. 43/2012, concernente l’attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Lo stesso è obbligatorio per tutti i tecnici che realizzano installazione, manutenzione e riparazione degli impianti contenenti gas refrigeranti fluorurati ad effetto serra.
AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione il corso di formazione per agente e rappresentante di commercio, obbligatorio ai sensi della legge n. 204/1985.
Lo stesso è rivolto a coloro i quali intendono intraprendere tale professione e che, in virtù di ciò, interagiscono quotidianamente con realtà economiche di diversa natura.
Il percorso formativo è costituito da lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, al termine delle quali i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal programma saranno sottoposti a verifica di apprendimento.
Agli stessi sarà rilasciato un attestato di abilitazione per l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, valido su tutto il territorio nazionale.
La frequenza di un apposito corso di formazione è fondamentale per intraprendere l’attività, presso la CCIAA competente per territorio.
Il corso è finalizzato alla formazione di figure professionali che abbiano contezza delle tendenze di mercato e siano, quindi, in grado di intervenire sulle promozioni di vendita/servizi.
La competenza sviluppata permette di definire il rapporto con il cliente ricevendone gli ordini e riscuotendone i crediti, oltre a consentire l’apprendimento di abilità riguardanti i rapporti commerciali e di rappresentanza.
Scopo finale, dunque, è formare figure professionali in linea con i criteri dettati dalla Legge 204/85 di disciplina della materia.
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È di prossimo avvio il corso di formazione obbligatorio per gli addetti al Primo Soccorso – (D.Lgs. 106/09), riservato ai datori di lavoro tenuti ad assicurare il primo soccorso ai lavoratori, in caso di incidenti ed emergenza.
A tal fine, la normativa introduce nuovi obblighi ed adempimenti, modulati in funzione della classificazione dell’azienda, basata su tre parametri: natura dell’attività, dimensioni aziendali e fattori di rischio (Tipologia A,B,C).
ADDETTO ANTINCENDIO – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Sono in programmazione, presso la sede Confartigianato Imprese di Cosenza, i corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza in azienda per addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio, ai sensi del D.M. n. 64 del 10 marzo 1998 e del D.Lgs. n. 106/09, recante i criteri generali di sicurezza antincendio e di gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
È obbligo del datore di lavoro individuare una o più persone da formare in merito alle procedure da adottare in caso di incendio.
Occorre, altresì, fornire ai lavoratori un’adeguata informazione/formazione sui principi base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare nel caso in cui si verifichi tale emergenza.
Gli incaricati hanno l’obbligo di frequentare appositi corsi di formazione.
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO COSENZA
È in programmazione, a Cosenza, il corso per il conseguimento del titolo di operatore socio sanitario (OSS) – (L.R. 18/85, art. 40 e D.G.R. n. 155/17).
Lo stesso è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo assistenziale polivalente, riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psicofisica dell’assistito, con un approccio che privilegia l’attenzione alla persona, alle sue esigenze e potenzialità residue.
Il corso intende fornire l’acquisizione e l’approfondimento di una professionalità polivalente con il profilo professionale.
SICUREZZA SUL LAVORO – CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CONFARTIGIANATO COSENZA
È in programmazione, presso le sedi territoriali di Confartigianato Imprese Cosenza, il corso di formazione e aggiornamento per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, obbligatorio ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2001 e ss.mm. ed in virtù della nuova normativa – Accordo Stato-Regioni 2012.
La durata è costituita da un monte ore complessivo che varia da 16, 32, 48 ore per la prima partecipazione; 4, 8, 16 per l’aggiornamento, in base al livello di rischio, rispettivamente Basso, Medio, Alto, individuato dalla classificazione ATECO 2002_2007.
MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione il corso di formazione per responsabili e addetti alla manipolazione degli alimenti, la cui obbligatorietà è sancita dal DGR 98/07 e dal Regolamento CE 852/04.
Sono tenuti a partecipare tutti gli operatori del settore alimentare, responsabili (titolare o legale rappresentante di società) e i lavoratori delle aziende operanti in tale ambito, addetti alla manipolazione degli alimenti, in quanto tale partecipazione sostituisce il rilascio del libretto sanitario e consente di evitare diffide e sanzioni.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono interessate le attività di: mensa, ristorante, pizzeria, rosticceria, pasticceria, gelateria, pastificio, panificio, allievi di scuola alberghiera, addetti alla trasformazione, lavorazione, vendita, confezionamento e trasporto degli alimenti, camerieri e baristi.
TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione il corso di formazione professionale per “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”, ovvero l’individuo preposto alla gestione tecnica dell’azienda di autoriparazione, regolarmente iscritta nel Registro imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
Possono, comunque, continuare a svolgere l’attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell’impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni di età alla data del 5 gennaio 2013 e ciò sino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio di un attestato di qualifica professionale di “Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni”, riconosciuto dalla Regione Calabria e valido a livello nazionale ed europeo.
SICUREZZA LAVORATORI DIPENDENTI – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Confartigianato Imprese Cosenza ha in programmazione il corso per lavoratori. A seguito della Conferenza Permanente fra Ministero delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono state definite le modalità ed i criteri relativi allo svolgimento della formazione obbligatoria per la sicurezza dei lavoratori dipendenti.
In particolare, l’Accordo Stato-Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia una durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere “generale ” e un modulo “specifico”.
Per tutti i settori, la formazione “generale” ha una durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro, mentre la durata della formazione “specifica” sarà rispettivamente di 4, 8 e 12 ore, in base al livello di rischio individuato dalla classificazione ATECO 2002_2007. Si ricorda che decorsi 5 anni dalla formazione, i lavoratori dovranno obbligatoriamente frequentare un corso di aggiornamento.
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Confartigianato Imprese Cosenza comunica che è in programmazione il corso di formazione “Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)”.
La partecipazione alle lezioni consente l’acquisizione dell’attestato di frequenza e profitto, utile ai fini della partecipazione al bando riguardante la Misura 6 del P.S.R. Calabria 2014-2020 Annualità 2018.
Il corso avrà una durata di 150 ore, di cui 120 in aula e 30 di stage in azienda.
La frequenza è obbligatoria e le assenze consentite non possono superare il 20% del monte ore totale.
I requisiti per l’ammissione al corso sono:
maggiore età;
diploma di scuola secondaria di primo grado.
Il percorso formativo sarà incentrato sulle tematiche relative all’acquisizione e aggiornamento di conoscenze e competenze professionali per gli imprenditori agricoli.
In particolare, gli argomenti trattati affronteranno i temi del marketing e della legislazione in materia, dell’igiene e sicurezza alimentare, della sicurezza sui luoghi di lavoro, della multifunzionalità dell’attività agricola, della gestione economica dell’azienda condotta con modalità produttive eco-compatibili.
AGENTE IMMOBILIARE CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO COSENZA
È in programmazione il corso di formazione obbligatorio per l’ottenimento del requisito professionale da parte di coloro che intendono intraprendere l’attività di agente d’affari in mediazione nel settore immobiliare.
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per operare come agente d’affari in mediazione settore immobiliare e per la preparazione all’esame di abilitazione da espletare presso la Camera di Commercio.
Il percorso formativo, secondo i criteri fissati dall’art. 40 della L.R. n. 18/85, ha una durata complessiva di 80 ore.
Possono iscriversi tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
WHATSAPP BUSINESS UNA NUOVA FRONTIERA PER L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE AGLI ASSOCIATI
Facendo seguito a quanto già pubblicato sull’argomento, si rammenta che Confartigianato Imprese Cosenza ha attivato un nuovo servizio di informazione alle imprese associate, a mezzo WhatsApp, denominato, per l’appunto, WhatsApp Business.
Tutte le notizie e le novità inerenti alle varie categorie saranno veicolate attraverso tale nuova modalità, semplice, fruibile, sintetica, di facile e immediata consultazione.
Per rendere il servizio efficiente e applicabile nell’immediato, occorre che l’associato registri nella rubrica del proprio telefono-cellulare il numero telefonico della scrivente che è il seguente: 0984/73955, comunicando a questa Associazione, in risposta alla presente informativa, il proprio numero di cellulare sul quale ricevere le comunicazioni.
TRASPORTO SCOLASTICO – LINEE GUIDA NAZIONALI
Si forniscono alcune indicazioni per l’applicazione delle linee guida per il trasporto scolastico.
In primo luogo, spetta ai genitori la responsabilità di controllare quotidianamente la temperatura corporea dei bambini (con febbre superiore a 37.5°C o sintomatologia respiratoria non si potrà salire) e di garantire che il bambino non sia stato a diretto contatto con persone affette da Covid-19 nei quattordici giorni precedenti.
Di seguito, le misure previste:
Mezzi di trasporto
a) obbligo di igienizzazione, sanificazione e disinfezione almeno una volta al giorno;
b) obbligo di areazione continua, possibilmente naturale;
c) la capienza massima dello scuolabus è consentita solo se la durata dell’itinerario prevede un tempo di permanenza degli alunni nel mezzo inferiore ai 15 minuti;
d) per gli itinerari superiori ai 15 minuti la capienza del mezzo dovrà essere limitata e dovrà essere garantito il distanziamento degli alunni attraverso marker segnaposto.
Conducente
a) dovrà indossare la mascherina per tutta la durata del servizio.
Alunni
a) dovranno mantenere il distanziamento non inferiore al metro durante l’attesa alla fermata del bus;
b) dovranno salire e scendere ordinatamente dal mezzo, uno alla volta;
c) dovranno indossare correttamente la mascherina per tutta la durata del tragitto (salvo gli alunni con meno di sei anni e gli studenti disabili);
d) dovranno sedersi rispettando le indicazioni fornite con i segnaposto;
e) dovranno evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
SUPERBONUS 110% E CESSIONE CREDITO – SIGLATO ADDENDUM AD ACCORDO CON BANCA INTESA SANPAOLO
Nell’ambito dell’Accordo sottoscritto il 27 aprile scorso, Confartigianato ha siglato con Intesa Sanpaolo un Addendum finalizzato a fornire alle imprese del Sistema un primo importante sostegno.
Si ricorda che il “Decreto Rilancio” ha introdotto l’opportunità legata alle detrazioni fiscali del 110% (cosiddetto Superbonus), previste per alcuni interventi di efficienza energetica (Ecobonus) e di riduzione del rischio sismico (Sismabonus).
Nell’ambito di tale misura, una delle possibilità più importanti riguarda il potenziamento della “cessione del credito”, con possibilità di intervento delle banche.
Le imprese esecutrici degli interventi di Ecobonus e Sismabonus, infatti, potranno acquisire dal committente il credito derivante dalla detrazione prevista, anche attraverso il meccanismo dello “sconto in fattura” e potranno, a loro volta, decidere di cederlo a banche o ad altre istituzioni finanziarie.
Ciò consente, quindi, alle banche di sostenere le imprese rendendo liquidi i crediti di imposta acquisiti, anche mediante prodotti finanziari specifici che intervengono durante la fase di esecuzione dei lavori contribuendo così alla riduzione della loro esposizione finanziaria.
RESTAURO INNOVATION & TECHNOLOGY – REMTECH EXPO DIGITAL EDITION 2020 – 21-25 SETTEMBRE 2020 – PREREGISTRAZIONI
Nell’ambito del Salone Internazionale del Restauro di Ferrara, in programma dal 21 al 25 settembre 2020, sono aperte le preregistrazioni a “Restauro Innovation & Technology – RemTech Expo Digital Edition 2020”, la prima piattaforma digitale, internazionale dedicata interamente ai temi della tutela dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile dei territori e dell’innovazione tecnologica applicata ai beni culturali.
Per partecipare all’evento digitale, è possibile preregistrarsi, entro e non oltre il 14 settembre p.v., contattando gli uffici di Confartigianato Imprese Cosenza.
Questo, consentirà agli interessati di ricevere le credenziali di accesso alla piattaforma, attraverso le quali sarà possibile accedere alla hall principale, all’info point, alle room espositive, alle room congressuali e a tutte le room di networking.
AUTORIPARAZIONE – CONFARTIGIANATO OTTIENE VIA LIBERA A USO TARGA PROVA
Gli autoriparatori potranno continuare ad utilizzare la targa prova per esercitare la loro attività d’impresa. E’ il risultato ottenuto grazie al pressing esercitato da Confartigianato Autoriparazione nei confronti del Ministero dei Trasporti, a seguito della sentenza del 25 agosto della Corte di Cassazione che considera illegittimo l’uso della targa prova sulle auto già immatricolate.
In particolare, il Ministero dei Trasporti si è attivato, d’intesa con il Ministero dell’Interno, per sciogliere il problema con un intervento normativo. Nel dettaglio, è stato predisposto uno schema di regolamento che dovrebbe superare i limiti, posti dall’interpretazione giurisprudenziale, all’utilizzo delle targhe di prova sui veicoli già immatricolati, in particolare se non in regola con gli obblighi di revisione.
Lo schema sarà poi sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, confidando in un parere favorevole, per passare poi all’approvazione finale da parte del Consiglio dei Ministri.
Confartigianato Autoriparazione auspica che al più presto si possa arrivare ad un provvedimento concreto che risolva definitivamente la controversa questione dell’utilizzo della targa prova, garantendo la piena operatività degli autoriparatori.
SICUREZZA DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE – EMANATA LA LEGGE CHE TUTELA GLI OPERATORI SANITARI DALLE AGGRESSIONI
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 9 settembre 2020, la Legge 14 agosto 2020, n. 113, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”. La nuova legge n. 113/2020, in vigore dal prossimo 24 settembre, si compone di 10 articoli e introduce un sistema complesso che dovrebbe consentire l’ampliamento delle misure di prevenzione e di protezione a tutela dei lavoratori esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie, rafforzando la tutela penalistica.
In particolare il testo:
1) Individua l’ambito di applicazione del provvedimento, riguardante le professioni sanitarie e socio-sanitarie;
2) prevede l’istituzione, presso il Ministero della Salute, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, composto per metà da donne;
3) rimette al Ministro della Salute la promozione di iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale;
4) interviene sull’art. 583-quater del Codice penale per prevedere che le lesioni gravi o gravissime procurate in danno di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero in danno di chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o di soccorso, nell’esercizio o a causa di tali attività, siano punite con pene aggravate;
5) inserisce, tra le circostanze aggravanti comuni del reato – che comportano un aumento di pena fino a un terzo – l’avere agito, nei delitti commessi con violenza e minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni ovvero in danno di chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o di soccorso, nell’esercizio o a causa di tali attività;
6) istituisce la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza;
7) prevede – salvo che il fatto costituisca reato – la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria nonché nei confronti di chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o di soccorso presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private.
START-UP E PMI INNOVATIVE – MANCATO DEPOSITO DELL’ATTESTAZIONE DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI – POSSIBILITÀ DEL RICORSO AL RAVVEDIMENTO OPEROSO – CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 1/V del 10 settembre 2020 recante chiarimenti circa il mancato deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle Start-up e delle PMI innovative. In particolare il quesito posto dalle Camere di Commercio riguarda il comportamento che le stesse debbano seguire in relazione a quanto rispettivamente prescritto dall’articolo 25, comma 16, del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012 (per le Start-up) e dall’articolo 4, comma 7, del D.L. n. 3 del 2015, convertito dalla L. n. 33 del 2015 (per le PMI innovative). Lo stesso Ministero ricorda che ha già avuto modo di evidenziare che la dilazione dei termini per l’approvazione dei bilanci d’esercizio, disposta dall’articolo 106 del D.L. n. 18 del 2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito dalla L. n. 27 del 2020, dove si prevede che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all’obbligo del bilancio sia fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all’articolo 2364 c.c. abbia inciso direttamente anche sulla normativa di settore. Infatti, in applicazione del disposto della norma emergenziale, le prescrizioni recate dai citati articoli 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012 e 4, comma 6, del D.L. n. 3/2015, devono essere interpretate nel senso che tutte le startup e le PMI avevano possibilità di depositare, entro il 31 luglio 2020, la attestazione di mantenimento dei requisiti.
Il decorso di tale termine, stante la perentoria prescrizione dei commi 16 dell’articolo 25 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (per le start-up innovative) e 6 dell’articolo 4 del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 (per le PMI innovative), comporta la sanzione reale della cancellazione dalle rispettive sezioni speciali. Tuttavia la normativa consente “ordinariamente” alle Camere di Commercio di istruire il procedimento, valutando le eventuali dirimenti, prima di giungere al provvedimento ablativo reale. Il Ministero ritiene, considerate le condizioni particolari legate alla pandemia, che “eccezionalmente” potrebbe essere invocato l’applicazione del principio del c.d. “ravvedimento operoso”. Tale istituto, come è noto, opera nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza dei termini entro cui l’obbligo doveva essere adempiuto e l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio, tempo in cui è ammesso il deposito tardivo della attestazione de quo. Al fine di incentivare l’ecosistema delle startup e PMI innovative, il Ministero invita, pertanto, le Camere di Commercio a inviare una PEC di recall a tutte le Start-up e PMI iscritte nella sezione speciale con invito a trasmettere tardivamente, entro brevissimo termine, alle stesse, l’attestazione del mantenimento dei requisiti. Solo dopo la scadenza del termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, gli Uffici potranno procedere alla cancellazione secondo le nuove regole dettate dal richiamato DL 76/2020.
RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SOSPESI – INDICAZIONI DALL’INPS
L’INPS affronta il tema della ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. L’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha introdotto, in alternativa alle disposizioni dettate dai precedenti decreti (D.L. n. 18/2020; D.L. n. 34/2020), un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale, come di seguito riportata:
– per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
– per il restante importo pari al rimanente 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Con il presente messaggio l’INPS fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell’importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020. Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo cinquanta per cento delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021. Viene, inoltre, confermato che i contribuenti aventi diritto alla sospensione in esame possono effettuare il versamento dell’intero importo entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi. Oltre al versamento degli importi dovuti, senza sanzioni e interessi, entro il 16 settembre devono essere trasmesse le apposite istanze di sospensione. L’Istituto fornisce istruzioni differenziate per le varie tipologie di aziende:
1) aziende con dipendenti, artigiani e commercianti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata;
2) aziende agricole assuntrici di manodopera;
3) lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare;
4) aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.
SISMABONUS – PRESENTAZIONE DELL’ASSEVERAZIONE – CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In tema di “Sismabonus”, conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 295 del 1° settembre 2020, con cui ha specificato quando deve essere presentata l’asseverazione. Ricorda l’Agenzia che l’art. 16, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.L. n. 63/2013, convertito dalla L. n. 90/2013, ha previsto, per il quinquennio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, una detrazione per le spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (sismabonus), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017. In particolare, il comma 1-quater del citato articolo 16 prevede maggiori percentuali di detrazione, qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, come calcolate in base al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, con il quale sono state dettate le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. Il comma 3, dell’articolo 3, di tale decreto, dopo la modifica apportata dal decreto n. 65 del 7 marzo 2017, prevede che l’asseverazione debba essere allegata “alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello unico competente […] per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”. Lo stesso comma 3 dell’art. 3, nella precedente formulazione, menzionava solo la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e l’obbligo di deposito dell’asseverazione era previsto solo in riferimento a quest’ultima, senza citare l’ipotesi della presentazione di una richiesta di permesso di costruire. Il successivo comma 5 del citato articolo 3 statuisce, espressamente, che: «l’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1- quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013». Come chiarito con le circolari n. 13/E del 31 maggio 2019 e n. 19/E dell’ 8 luglio 2020, sulla base delle vigenti disposizioni, un’asseverazione tardiva rispetto al titolo abilitativo, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione.
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – LE REGOLE PER L’ACCESSO AL BONUS – I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), con l’articolo 125 ed al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus, ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
La norma individua con precisione le spese ammissibili all’agevolazione.
Trattasi di quelle sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta sono state stabilite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 10 luglio 2020, Prot. n. 259854/2020, mentre i primi chiarimenti interpretativi sono stati forniti dalla stessa Agenzia con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 e successivamente, con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020. I chiarimenti, forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/E del 2020, riguardano la certificazione delle attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro che, nonostante i precedenti chiarimenti forniti dalla Amministrazione finanziaria, presentavano ancora dei punti oscuri. A tale proposito, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, in relazione alle spese per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti, con riferimento alle attività di sanificazione deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19. Inoltre, è stato ulteriormente precisato che tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base di protocolli di regolamentazione vigenti. Con riguardo ai “protocolli di regolamentazione”, il documento di prassi chiarisce che è anzitutto necessario fare riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, i cui contenuti sono trasfusi nell’allegato 12 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d’impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi. Ne consegue che saranno gli operatori della sanificazione a dover predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del Coronavirus. L’Agenzia si è anche soffermata sulla spettanza del credito d’imposta per le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, distinguendo tra pulizia ordinaria, non ammessa al credito d’imposta, e pulizia finalizzata ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo il cui sostenimento, invece, consente di accedere all’agevolazione. Il dubbio che ha portato alla formulazione del quesito cui è stata fornita risposta con il documento di prassi deriva dalla constatazione che nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020”, in relazione alle diverse attività produttive è previsto che: “Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria”. Non è chiaro, quindi, se le attività di pulizia degli impianti di condizionamento rientrino tra le spese “sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività” il cui sostenimento dà origine al credito d’imposta.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, richiamata anche la precedente circolare n. 20/E del 2020, ritiene che l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientri tra quelle di sanificazione, così come qualificate dalla circolare n. 20/E del 10 luglio 2020. Di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri, finalizzate ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo attraverso, ad esempio, la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle che rilevano ai fini della determinazione del credito d’imposta.
BONUS MOBILITA’ – LE DOMANDE DAL PROSSIMO 4 NOVEMBRE
Al via il bonus mobilità per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e di veicoli per la micromobilità elettrica quali monopattini, hoverboard e segway, o per l’utilizzo dei servizi di sharing mobility. Dopo vari rinvii, è stato infatti pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 5 settembre 2020, il D.M. 14 agosto 2020 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce le modalità attuative del contributo previsto dall’art. 229, comma 1, lettera a, D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), che costituisce il punto di riferimento per le domande per ottenere il buono. Dal 60° giorno successivo alla pubblicazione, e cioè dal 4 novembre 2020, sarà infatti possibile inviare le richieste on line. Le risorse totali attualmente a disposizione ammontano a 210 milioni di euro. Con possibilità di un ulteriore stanziamento in legge di Bilancio in base all’andamento delle richieste. Il buono mobilità è destinato ai maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nelle città capoluogo (di regione o di provincia), nei comuni con più di 50.000 abitanti o nelle città metropolitane per: – l’acquisto di biciclette, sia tradizionali che a pedalata assistita;
– l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 162/2019: monopattini, hoverboard e segway e monowheel;
– l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale (come, ad esempio, i servizi di sharing di biciclette, motorini elettrici o monopattini elettrici), esclusi quelli mediante autovetture (car sharing).
Si può richiedere per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Il buono potrà coprire fino al 60% della spesa sostenuta per acquistare il mezzo o il servizio, con un massimo di 500 euro. Il buono non costituirà reddito imponibile del beneficiario e non rileverà ai fini del computo del valore dell’ISEE. Le domande per ottenere il buono potranno essere presentate utilizzando una specifica applicazione web che è in via di predisposizione e che sarà accessibile, anche dal sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente, a partire dal 4 novembre 2020. Per accedere all’applicazione è necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). I buoni saranno emessi secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2020. Per gli acquisti effettuati dal 4 maggio al 3 novembre 2020, il buono si concretizza in un rimborso. La richiesta dovrà essere presentata entro 60 giorni successivi al 4 novembre 2020 (quindi entro il 3 gennaio 2021), allegando copia dei giustificativi di spesa, scontrino parlante o fattura, attestante l’acquisto. Si dovranno, inoltre, fornire anche le coordinate IBAN su cui verrà accreditato il buono.
Per gli acquisti che saranno effettuati dal 4 novembre prossimo, invece, sarà generato un voucher elettronico di spesa dotato di codice identificativo, da utilizzare presso i fornitori accreditati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l’annullamento. In tal caso, dovrà essere richiesto un nuovo buono. I fornitori dei beni e dei servizi di mobilità interessati ad aderire all’iniziativa dovranno accreditarsi sull’applicazione web che è in via di predisposizione, a cui si accede utilizzando le credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate. La procedura di accreditamento sarà disponibile a partire dal prossimo 20 ottobre.
Ai fini della registrazione, dovranno essere indicati i seguenti dati:
– partita IVA; – codice ATECO dell’attività svolta;
– denominazione;
– luoghi dove viene svolta l’attività;
– tipologia di servizi offerti e di beni venduti;
– qualsiasi altra informazione necessaria a qualificarli come effettivi fornitori dei beni e dei servizi di mobilità ammissibili.
I soggetti accreditati saranno inseriti in un apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso l’applicazione web. L’avvenuto inserimento nell’elenco implica l’obbligo, da parte dei fornitori di beni e dei servizi di mobilità, di accettazione dei buoni. In caso di usi difformi del buono elettronico di spesa da quelli previsti, il soggetto sarà cancellato dall’elenco. A seguito dell’accettazione del buono elettronico di spesa, verrà riconosciuto un credito pari al valore nominale del buono, registrato nell’apposita area disponibile sull’applicazione web dedicata. Il rimborso verrà disposto successivamente all’emissione di uno o più documenti contabili redatti in conformità alle specifiche linee guida pubblicate e consultabili sull’applicazione web, di importo pari al valore dei buoni validati. Il saldo dell’importo maturato potrà essere richiesto entro e non oltre il 31 marzo 2021.
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE – PUBBLICATO IL DECRETO DIRETTORIALE CHE DETTA LE MODALITÀ ATTUATIVE DEI CONTRIBUTI AI COMUNI INTERESSATI
Con decreto direttoriale 1° settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020, la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico definisce le modalità attuative dei contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 14-bis del Decreto rilancio. Ricordiamo, infatti, che il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all’articolo 30, comma 14-bis prevede, a decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Non sono ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell’opera. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 2 luglio 2020 è già stato assegnato a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, un contributo pari a euro 19.329,89 per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, secondo le disposizioni operative per l’attuazione della misura fornite con un successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico. Il contributo erogabile a ciascun Comune è pari alla spesa effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque non superiore all’importo stabilito nel decreto di assegnazione, salvo quanto stabilito all’articolo 4 del decreto.
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI – CON TRE ANNI DI RITARDO EMANATO IL DECRETO ATTUATIVO DELLA L. N. 158 DEL 2017
Il 17 novembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 158 del 6 ottobre 2017 per la valorizzazione dei Comuni con meno di 5000 abitanti che prevedeva un Piano Nazionale da 100 milioni di euro in sette anni (dal 2017 al 2023). Successivamente, la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018) ha incrementato di 60 milioni di euro il Fondo portando il plafond complessivo a 160 milioni di euro.
Tuttavia, non sono mai stati emanati i decreti attuativi che avrebbero permesso di avviare le opere di manutenzione dei territori. Per questo i Sindaci hanno più volte chiesto al Governo di accelerati i tempi relativi all’emanazione dei decreti attuativi. A tre anni di distanza, è arrivato il primo decreto attuativo. Il Ministero dell’Interno ha, infatti, pubblicato il D.M. 10 agosto 2020 che fissa le tipologie di piccoli Comuni che possono beneficiare di finanziamenti e i parametri per l’assegnazione dei 160 milioni di euro del Fondo nazionale con orizzonte temporale fino al 2023. Il Decreto specifica l’elenco dei parametri per ciascuna delle tipologie previste. In particolare, potranno accedere alle risorse 12 tipologie di Comuni; tra questi ci sono quelli caratterizzati da arretratezza economica, fenomeni di dissesto idrogeologico, significativo decremento della popolazione residente, difficoltà di comunicazione e lontananza dai grandi centri. Ricordiamo che la ‘Legge piccoli Comuni’ introduce delle semplificazioni per il recupero dei centri storici in abbandono o a rischio spopolamento da riconvertire in alberghi diffusi; prevede, inoltre, l’avvio di opere di manutenzione del territorio con priorità alla tutela dell’ambiente, la messa in sicurezza di strade e scuole, l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e interventi in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive insediate nei centri minori. Grazie alle risorse messe a disposizione, i piccoli Comuni potranno anche acquisire case cantoniere e tratti di ferrovie dismesse da rendere disponibili per attività di protezione civile, volontariato, promozione dei prodotti tipici locali e turismo. Infine, la Legge istituisce misure per favorire la diffusione della banda larga, una dotazione dei servizi più razionale ed efficiente, itinerari di mobilità e turismo dolce, la promozione delle produzioni agroalimentari a filiera corta.
Si rimane in attesa della pubblicazione dell’ultimo dei quattro decreti legislativi licenziati lo scorso agosto in adeguamento all’Ordinamento comunitario, che apporterà modifiche al decreto legislativo 13 gennaio 20023, n. 36 sulle discariche, con una ulteriore stretta al ricorso a tale forma di smaltimento.
PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE – PUBBLICATI I PRIMI TRE DECRETI SU RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, PILE E ACCUMULATORI, RAEE E VEICOLI FUORI USO
Tra il 26 e il 27 settembre prossimi entrano in vigore tre dei quattro previsti nuovi decreti legislativi che ridisegnano le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive UE 2018/849, 2018/851 e 2018/852, note come “Pacchetto economia circolare”. Si tratta dei:
1) Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116: Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 11 settembre 2020). In vigore dal 26 settembre 2020.
2) Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 118: Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020). In vigore dal 27 settembre 2020.
3) Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 119: Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020). In vigore dal 27 settembre 2020.
Il D.Lgs. n. 116/2020 modifica direttamente la parte IV del D.Lgs 152/2006 (Codice ambientale) dedicata alle norme generali su rifiuti ed imballaggi, introducendo rilevanti novità tra cui il rafforzamento del sistema della responsabilità estesa del produttore di beni (cd. “EPR”), la spinta sulla prevenzione della produzione dei rifiuti, la creazione di nuove filiere virtuose per il recupero di particolari residui (tra cui quelli da costruzioni e demolizioni, gli organici ed i tessili). Il D.Lgs. n. 118/2020 apporta modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sui rifiuti di pile e al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 sui RAEE. Mentre il D.Lgs. n. 119/2020 apporta modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 sui veicoli fuori uso.
COMMERCIALISTI – MANCATA COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO PEC ALL’ORDINE – LE INDICAZIONI DEL CNDCEC
Con l’informativa n. 98 del 31 agosto 2020 il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) recepisce le novità del D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo PEC all’Ordine. L’art. 37 del decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora “domicilio digitale”), obbligo stabilito dall’art. 16 del D.L. n. 185/2008. Nello specifico, è stato previsto che il professionista che non comunichi il proprio indirizzo PEC (“domicilio digitale”) all’Ordine di appartenenza sia soggetto a diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione entro 30 giorni dalla diffida e che, in caso di mancata ottemperanza, l’iscritto venga sospeso fino alla comunicazione del domicilio digitale. Pertanto il CNDCEC ha invitato gli Ordini a formulare apposita diffida ad adempiere all’obbligo in commento agli iscritti che non abbiano effettuato la comunicazione, informandoli altresì che, in caso di mancata ottemperanza, il Consiglio dell’Ordine provvederà alla segnalazione dell’inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell’apertura del procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale, come previsto dal D.L. n. 76/2020 in vigore dal 16 luglio. La comunicazione della PEC da parte degli iscritti, oltre a costituire un obbligo di legge posto a carico dei professionisti, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla conoscibilità degli indirizzi PEC, in particolare la pubblicazione dell’elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC, obblighi la cui reiterata inadempienza costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine ad opera del Ministero vigilante.
PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ DI CAPITALI – GLI UTILI DERIVANTI NON CONCORRONO A COSTITUIRE LA BASE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI
Tenendo conto, da una parte, che la normativa previdenziale individua come base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa e, dall’altra, che il testo unico delle imposte sui redditi include gli utili derivanti dalla mera partecipazione alle società di capitali tra i redditi di capitale, se ne ricava che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18594/2020, depositata il 7 settembre 2020. La Cassazione, facendo riferimento a quanto deciso nella precedente sentenza n. 21540 del 20 agosto 2019, ricorda che l’art. 3 bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che «A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per ì soggetti di cui all’art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233 , è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono» e che con la nuova disposizione rileva “la totalità” dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all’iscrizione alla gestione ex art. 1 della L. n. 233 del 1990, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva. Al fine, poi, di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e che il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d’impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell’art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale, mentre l’art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES). Ora, poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi.
TESSERAMENTO 2020 – AVVISO AGLI ASSOCIATI
Si avvisano i Signori soci che, presso gli uffici territoriali di Confartigianato Imprese Cosenza, è possibile ritirare la tessera per l’anno 2020, unitamente all’attivazione di ConfApp, l’applicazione per smartphone di Confartigianato Imprese, con tutte le notizie, settore per settore, di carattere nazionale, regionale e provinciale; in quest’ultimo caso, quelle pubblicate quotidianamente da Confartigianato Cosenza.
CONFAPP, L’APPLICAZIONE DI CONFARTIGIANATO COSENZA DISPONIBILE PER IOS E ANDROID
Semplice, intuitiva e ad alto tasso d’innovazione. È ConfApp, l’applicazione per dispositivi mobili di Confartigianato Cosenza, con le notizie, gli eventi, le informazioni tecniche e le opportunità riservate agli imprenditori associati. Tutto il mondo della piccola e media impresa sempre a portata di mano ed estremamente semplice da utilizzare.
Una volta scaricata l’app, si viene profilati secondo la propria attività. Questa selezione consente all’applicazione di fornire le informazioni più utili all’associato, con riferimento al settore di appartenenza, garantendo, attraverso il proprio smartphone, tutte le informazioni occorrenti per essere sempre aggiornati.
Per l’installazione della suddetta applicazione, basterà contattare gli uffici dell’Associazione, che seguiranno l’associato in ogni passaggio.
A quel punto, l’imprenditore potrà avere le informazioni del proprio settore e della propria Associazione, con le notizie, gli eventi e gli appuntamenti che più lo interessano, potendo accedere, inoltre, al servizio settimanale del TG ONLINE di Confartigianato.
Un ulteriore passo di Confartigianato Cosenza, quindi, verso un futuro sempre più tecnologico ed innovativo al servizio delle imprese, fatto di personalizzazione delle informazioni e di servizi offerti agli imprenditori.
Per informazioni contattare il numero unico per l’intero territorio provinciale 0984/73955.