Nella scorsa nottata il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM, a seguito dell’incremento della diffusione dei contagi da COVID-19. Tale DPCM, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rafforza le misure già introdotte dal DPCM emanato qualche giorno fa e ne introduce di nuove. Le misure introdotte si applicano da oggi, 26 ottobre, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020. Tra le nuove limitazioni a specifiche attività d’impresa
– ATTIVITA’ di RISTORAZIONE (art. 1; lett. ee) (in cui sono ricomprese anche le attività di pasticceria, gelateria, etc.):
– sono consentite dalle 5.00 alle 18.00;
– sono consentite senza limiti di orario negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti;
– il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
– è sempre consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, così come le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
– è consentita fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
– è consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio di rifornimento di carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, a condizione che venga assicurato il rispetto della distanza di un metro (art. 1, comma 9, lett. ff);
È confermato l’obbligo, nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (art. 1, comma 5).
In materia si confermano i poteri delle Regioni e della Conferenza delle Regioni di adottare ulteriori protocolli o linee guida per prevenire o ridurre il contagio, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per i protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico, riportati nell’Allegato 10 del DPCM.
Per quello che riguarda le altre attività:
– le attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 9, lett. dd) si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che si svolgano nel rispetto dei Protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Si raccomanda l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 relativo alle misure per gli esercizi commerciali;
– le attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri ed estetiste) (art. 1, comma 9, lett. gg) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Detti Protocolli dovranno essere adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico scientifico in data 15 maggio 2020 di cui all’allegato 10;
– possono essere svolte le attività inerenti ai servizi alla persona (art. 1, lett. gg, ultimo periodo) già consentite sulla base del DPCM del 26 aprile 2020 (lavanderie e tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse);
– sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere e centri termali (art. 1, comma 9, lett. f) fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
– restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto nonché alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all’aperto sia al chiuso (art. 1, comma 9, lett. m);
– le attività delle strutture ricettive (art. 1, comma 9, lett. nn) sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni idonei a prevenire o ridurre il contagio ed in linea con i criteri di cui all’allegato 10. Sono esplicitati i contenuti che dovranno avere le linee guida delle Regioni.
Per quanto riguarda le attività professionali (art. 1, comma 9, lett. ll) il DPCM raccomanda che:
– siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
– siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Si segnala, inoltre, che il DPCM – pur confermando la possibilità per le autoscuole di svolgere i corsi e le prove teoriche e pratiche, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada e i corsi sui tachigrafi – stabilisce che, in caso di aggravamento della situazione epidemiologica, il Ministro dei trasporti, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, possa disporre la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida e la proroga dei termini in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove (art. 1, comma 9, lett. s).
In ogni caso, come preannunciato dal Presidente del Consiglio nel corso della Conferenza Stampa da poco conclusa, il Governo ha allo studio misure di ristoro per le attività che saranno colpite dalle restrizioni, che saranno contenute in un decreto-legge che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri nei primi giorni di questa settimana. Tra le misure di ristoro a favore dei settori le cui attività sono sospese o ristrette vi sono quelle che erano state già previste in precedenza. In particolare indennità mensile una tantum, sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, credito di imposta per l’affitto di novembre, la cassa integrazione, misure a sostegno della filiera agro-alimentare, reddito di emergenza. A quanto affermato dal Presidente del Consiglio tali misure di ristoro “arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati con bonifico bancario dell’Agenzia delle Entrate”. Relativamente alle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive (art. 2) si conferma che le attività non oggetto di specifiche misure ulteriori contenute nell’articolo 1 devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (allegato 12) nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, quello nei cantieri sottoscritto il 24 aprile (allegato 13) e quello sui trasporti sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14).
Per quanto riguarda gli aspetti generali:
– è confermato l’obbligo di avere con sé sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie con obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. In ogni caso devono essere seguiti i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali (art. 1, comma 1);
– è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (art. 1, comma 4);
– è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi (art. 1) nonché di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza (art. 1, comma 9, lett. n);
– è confermata la possibilità di chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dopo le ore 21, dove si può creare assembramento. È comunque fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
– lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica a condizione che siano rispettate le distanze (art. 1, comma 9, lett. i);
– sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (art. 1, comma 9, lett. n);
– è confermata la sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, salvo quelle svolte a distanza (art. 1, comma 9, lett. o);
– le riunioni delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza ed è fortemente raccomandato di svolgere anche le riunioni private a distanza (art. 1, comma 9, lett. o).
Si prevede, infine, che sia il prefetto territorialmente competente ad assicurare l’esecuzione delle misure contenute nel DPCM, nonché a monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti (art. 11).
Nel testo del DPCM, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si evidenziano in particolare l’Allegato 9 recante Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 contenenti le schede tecniche con indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività (per quanto di maggiore interesse: ristorazione, attività ricettive; servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori); commercio al dettaglio e commercio al dettaglio su aree pubbliche; manutenzione del verde; noleggio veicoli ed altre attrezzature; formazione professionale), l’Allegato 10 recante criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020, l’Allegato 11 recante misure per gli esercizi commerciali nonché gli Allegati 12, 13 e 14 relativi ai Protocolli, generico e per singoli settori, condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e le parti sociali, già citati.