Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 : decreto ristori
E’ stato pubblicato sulla G.U. il cosiddetto “DL Ristori” (DL n. 137 del 2020) che contiene una serie di misure a sostegno delle attività produttive e dei lavoratori che, a seguito dell’emanazione del DPCM 24 ottobre 2020, hanno subìto una sospensione dell’attività.
Confartigianato è intervenuta nel corso degli incontri propedeutici all’emanazione del citato DL per sostenere la necessità che le gravi limitazioni imposte alle attività economiche siano effettivamente mirate al contrasto efficace alla diffusione della pandemia, che a tali attività siano destinati interventi di ristoro del danno congrui e che tali interventi siano immediati. Queste sono state le richieste espresse anche nel corso dell’incontro di martedì mattina con il Presidente Conte e i Ministri Gualtieri e Patuanelli.
Di seguito le misure di maggior interesse:
Articolo 1 – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA interessati dalle nuove misure restrittive
L’articolo 1 del Decreto prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti operanti nei settori economici, individuati sulla base dei codici ATECO contenuti in apposita tabella allegata al decreto, colpiti dalle limitazioni introdotte al fine di contenere i contagi da Covid-19.
Per rendere più rapida la corresponsione delle somme (annunciata già per la metà di novembre) viene previsto l’accredito diretto sul conto corrente per coloro che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, non essendo richiesta la presentazione di alcuna istanza; solo i contribuenti che non hanno già richiesto il contributo a fondo perduto (anche perché superavano il limite dei 5 milioni di euro di volume d’affari) dovranno presentare, invece, apposita istanza secondo i termini e le modalità che saranno individuate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Per i soggetti che hanno già ricevuto il precedente contributo a fondo perduto, il nuovo importo sarà determinato come multiplo del contributo già erogato, facendo riferimento alle percentuali indicate per ciascun codice ATECO in apposita tabella allegata al provvedimento (i ristori, ad esempio, vanno da un minimo del 100% del contributo a fondo perduto per il trasporto taxi e noleggio da rimessa con conducente, 150% per bar, gelaterie e pasticcerie, 200% per i ristoranti e 400% per le discoteche).
I criteri di cui all’articolo 25 DL 34/2020 (criteri di calcolo previsti per il precedente fondo perduto) assumono rilievo anche per la quantificazione del contributo per i soggetti che non hanno ancora richiesto il contributo.
L’ammontare del contributo non può superare 150.000 mila euro.
Non possono accedere al ristoro i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Stanziamento previsto: 2,508 miliardi di euro a valere sul 2020.
Articolo 5 – Misure a sostegno degli operatori turistici
La norma incrementa di 100 MLN di euro per il 2020 il Fondo sostegno degli operatori turistici e della cultura istituito dal DL 18/2020 al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del Covid-19.
È inoltre incrementata di 400 MLN di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di sostegno per le attività turistiche previsto nell’ambito del DL Rilancio, nonché di 50 MLN di euro l’analogo Fondo, anch’esso previsto dal Decreto Rilancio, per le attività culturali, destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’incremento delle risorse è destinato ad attenuare l’impatto della permanenza delle condizioni di difficoltà in uno dei comparti maggiormente colpiti dall’epidemia, non direttamente legato alla chiusura degli esercizi, ma correlato al rallentamento dei flussi turistici e alla sospensione delle attività convegnistiche, congressuali e fieristiche, con la finalità di non aggravare le già compromesse condizioni delle imprese del Settore colpite direttamente e indirettamente dalla crisi nonché dei relativi occupati.
Viene anche esteso al periodo di imposta 2021 ed ampliato il periodo di fruizione, 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, del cosiddetto Credit Tax Vacanze istituito dal DL 34/2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva, con uno stanziamento a copertura pari a 280 milioni di euro per l’anno 2021 e a 122,5 milioni di euro per l’anno 2022. Ai fini della concessione dell’agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.
Stanziamento previsto: 100 MLN + 400 MLN + 50 MLN a valere sul 2020 + 280 MLN a valere sul 2021 e 2022.
Articolo 6 – Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali
La norma incrementa di 150 MLN di euro per il 2020 il cosiddetto “fondo 394” per il sostegno agevolato alle attività di export, gestito da SACE S.p.a., nonché di ulteriori 200 MLN per il 2020 del fondo istituito dall’art. 72 del decreto-legge n. 18 del 2020 (DL Cura Italia), destinato ad erogare cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul già menzionato “fondo 394”.
Il medesimo articolo, inoltre, apporta alcune modifiche all’articolo 91, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104 (DL Agosto):
a) allarga alle imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale l’operatività del citato fondo rotativo SACE;
b) prevede l’erogazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e avvalendosi delle deroghe concesse dal Temporary Framework, di contributi a fondo perduto per il tramite di Simest S.p.A., agli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali, nonché alle imprese aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Stanziamento previsto: 150 MLN + 200 a valere sul 2020.
Articolo 7 – Contributo a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Viene istituito un fondo per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacultura.
Per le modalità attuative verrà emanato un decreto del Ministro delle politiche agricole, sentita la conferenza permanente dello Stato, Regioni e Province autonome e un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Stanziamento previsto: 100 milioni di euro per l’anno 2020.
Articolo 8 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
La norma estende, alle imprese operanti nei settori di attività specificamente individuate attraverso codici ATECO (sono i medesimi settori interessati dal nuovo contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 1), ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di offrire un ristoro e sostenere le imprese, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Si ricorda che il citato credito d’imposta è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo ovvero al 30% dei canoni per affitto d’azienda.
Stanziamento previsto: 259,2 milioni di euro per il 2020.
Articolo 9 – Cancellazione della seconda rata IMU
La norma introduce l’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, per i soggetti che operano nei medesimi settori interessati dal nuovo contributo a fondo perduto (art. 1) e dall’estensione del credito d’imposta per le locazioni non abitative (art. 8).
La norma si aggiunge a quanto già stabilito dall’art. 78 del DL n. 104 del 2020, in considerazione del DPCM 24 ottobre 2020, che ha disposto la sospensione o la limitazione dell’esercizio di diverse attività, in ragione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Stanziamento previsto: 121,3 milioni di euro per il 2020.
Articolo 10 – proroga del termine di presentazione del modello 770
Viene prorogato al 30 novembre il termine di presentazione del modello 770/2020.
Articolo 12 – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
I trattamenti di cassa integrazione e in deroga e di assegno ordinario possono essere riconosciuti a decorrere dal 16 novembre e fino al 31 gennaio 2021 per un nuovo periodo pari a 6 settimane. Tale periodo aggiuntivo assorbe i precedenti periodi autorizzati e collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre.
Le 6 settimane di trattamento sono concesse solo previa autorizzazione del secondo periodo di 9 settimane di cui all’art. 1, comma 2, del DL 104/20, e a prescindere da tale condizione ai datori di lavoro dei settori interessati da provvedimenti di chiusura o limitazione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria rientranti nelle previsioni del DPCM 24 ottobre 2020 (ristorazione, spettacolo, palestre ecc.); salvo che per questi ultimi datori di lavoro, i trattamenti in esame sono assoggettati a contributo addizionale nella misura del:
• 9% per i casi di riduzione del fatturato inferiore al 20% (calcolato in base al raffronto tra il primo semestre 2020 e il corrispondente periodo del 2019);
• 18% in caso di fatturato non in calo.
Il contributo addizionale non è dovuto laddove il fatturato sia diminuito del 20% ovvero in misura superiore, nonché per coloro che abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
Il termine di presentazione delle domande, a pena di decadenza come stabilito dalla precedente decretazione, è mantenuto alla fine del mese successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività (e in fase di prima applicazione entro il mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto in esame). È stato inoltre previsto lo slittamento del termine di presentazione delle domande relative ai periodi iniziati nel mese di agosto dal 30 settembre al 31 ottobre 2020.
L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora constati il suo raggiungimento in via prospettica, non prende in considerazione ulteriori domande.
In relazione al nuovo periodo di 6 settimane, i Fondi di solidarietà alternativi ex art. 27, D.Lgs. 148/15 (tra cui FSBA), sono rifinanziati per un totale di 450 milioni di euro.
Stanziamento complessivo previsto: 1.634,6 milioni di euro.
Viene prorogato il blocco dei licenziamenti per motivo economico fino al 31 gennaio 2021. In particolare, fino a tale data:
• è precluso l’avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola di contratto di appalto;
• in merito ai licenziamenti individuali, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 604/1966 e sono sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
Il blocco dei licenziamenti, sia collettivi sia individuali, non si applica alle seguenti ipotesi:
• cessazione definitiva dell’attività di impresa;
• accordo collettivo aziendale volto ad incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo stesso. In tal caso ai lavoratori sarà riconosciuta la NASPI;
• fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne
sia disposta la cessazione.
Ai datori di lavoro interessati dalla misura dell’esonero contributivo ai sensi dell’art. 3, DL 104/20, che pertanto nei mesi di maggio e giugno 2020 abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale e che non facciano richiesta delle integrazioni salariali con causale Covid-19, è concesso un periodo di esonero di ulteriori 4 settimane, da fruirsi entro il 31 gennaio 2021. A modifica della vigente disciplina in materia, che prevedeva una rigorosa alternatività tra l’esonero e il ricorso agli ammortizzatori sociali, viene prevista la possibilità per il datore di lavoro di rinunciare alla frazione del beneficio non ancora goduto presentando contestualmente domanda di integrazione salariale.
Stanziamento previsto: 61,4 milioni di euro per il 2020.
Art. 13 – Sospensione dei contributi per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dal nuovo lockdown
Per le imprese interessate dai provvedimenti restrittivi del DPCM del 24 ottobre 2020, è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
La sospensione dei termini trova applicazione con riferimento alle imprese che svolgono, come attività prevalente, una di quelle rientranti nei codici ATECO riportati nell’allegato 1 del decreto, i cui dati verranno comunicati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS e all’INAIL al fine della concessione della sospensione.
La ripresa dei versamenti sospesi è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo p.v.
Stanziamento previsto: 504 milioni di euro per il 2020.
Art. 15 – Nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.
L’articolo riconosce un’indennità una tantum pari a 1000 euro alle seguenti categorie:
• lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto), non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (29 ottobre 2020) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
• lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto (29 ottobre 2020);
• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto, a patto che siano già iscritti al 17 marzo 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
• incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 29 ottobre 2020 (entrata in vigore del decreto) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Le indennità previste dalla norma sono erogate dall’INPS previa domanda che dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2020 tramite il modello predisposto dall’Istituto e inviato secondo le modalità che saranno stabilite dallo stesso.
Stanziamento previsto: 550 milioni di euro per il 2020.
Art. 22 – Scuola e misure per la famiglia
La norma amplia l’ambito di applicazione dell’art. 21-bis del Decreto Agosto (DL n. 104/2020) estendendo la possibilità, fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile in caso di quarantena obbligatoria del figlio minore di 16 anni (in luogo dei 14 anni finora previsti) disposta non solo a seguito di contatto con casi positivi verificatisi in ambito scolastico, ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Con riferimento alla fruizione del congedo parentale straordinario, nel caso di impossibilità di ricorrere allo smart working e comunque in alternativa allo stesso, la norma riconosce la possibilità di richiedere tale congedo per i figli minori di 14 anni anche nel caso di sospensione della didattica in presenza.
In caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.
Stanziamento previsto: 93 milioni di euro complessivi per il 2020 (comprensivi dello stanziamento già previsto dal Decreto Agosto).
Il Governo ha annunciato che con questo decreto si esauriscono le possibilità di interventi economici a valere sul 2020. Successivi interventi ci potranno essere, a valere sul 2021 e anni seguenti, con la legge di Bilancio (il cui testo ancora non è noto).