I servizi di ristorazione, maggiormente colpiti dalle ulteriori restrizioni introdotte per il periodo natalizio, sono i destinatari dei nuovi indennizzi previsti nel Decreto legge n. 172 del 18 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del medesimo giorno ed in vigore dal 19 dicembre u.s..
Il nuovo contributo è riconosciuto ai soggetti che al 19 dicembre 2020 hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del DPR 633/72, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella seguente tabella (Allegato 1 al decreto in commento):
CODICE ATECO (56 – ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)
Allegato 1 D.L. 172/2020
561011 Ristorazione con somministrazione
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 Gelaterie e pasticcerie
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 Ristorazione ambulante
561050 Ristorazione su treni e navi
562100 Catering per eventi, banqueting
562910 Mense
562920 Catering continuativo su base contrattuale
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina
Tale contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del “primo” contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. DL “Rilancio”), che non abbiano restituito il predetto ristoro.
L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi di tale decreto e, in ogni caso, non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo sarà corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Non è quindi necessario presentare alcuna istanza.
La disposizione agevolativa prevede inoltre che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del DL 34/2020. Sono quindi applicabili anche al contributo in esame le disposizioni in materia di sanzioni e controlli del precedente contributo. Inoltre, il contributo a fondo perduto in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR (per effetto del richiamo operato al comma 7 dell’articolo 25 citato).