E’ illegittima l’esclusione degli estetisti dai servizi alla persona erogabili in zona rossa, come previsto dall’art. 1, comma 10, lett. ii), del d.P.C.M. 14 gennaio 2021 (efficace fino al 5 marzo prossimo). A stabilirlo è il TAR Lazio, con la sentenza n. 1862/2021 depositata il 15 febbraio 2021 (N. 11616/2020 REG. RIC.), che ha accolto il ricorso proposto dagli enti rappresentativi della categoria degli estetisti, oltre che da alcuni centri estetici, avverso le disposizioni dettate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno escluso i centri estetici dai servizi alla persona che possono essere erogati anche in zona rossa.
Il TAR ha evidenziato come il verbale n. 144 del 12 gennaio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico nulla dica sulle ragioni tecnico-scientifiche per cui sarebbe giustificata nelle zone rosse l’apertura dei parrucchieri e non anche quella dei centri estetici, discriminazione invocata dai ricorrenti a sostegno delle loro ragioni.