AGENZIA DELLE ENTRATE – contributo a fondo perduto perequativoCon provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare i risultati economici d’esercizio 2019 e 2020 ai fini del riconoscimento del contributo “perequativo”
È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento del Direttore 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021 recante l’individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio di cui all’articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Con tale provvedimento, nell’Allegato A, sono infatti individuati quei campi delle dichiarazioni necessari ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto (c.d. contributo perequativo di cui all’art. 1, commi 16 – 27, D.L. 25/05/2021, n. 73), approvato a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, attiva alla data del 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta (2019) antecedente al periodo di entrata in vigore del decreto – legge n. 73/2021 (26 maggio 2021) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.
Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La percentuale si applica alla differenza tra il risultato economico del 2019 e quello del 2020 al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, nell’ambito della legislazione emergenziale Covid-19:
25, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio);
59 e 60 del D.L. n. 104/2020(decreto Agosto);
1, 1-bis e 1-ter del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori);
2 D.L. n. 172/2020 (decreto Natale);
1 D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);
1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13, D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni- bis).
Nel Provvedimento nulla viene specificato in presenza di più attività svolte dal medesimo soggetto (ad esempio: impresa, lavoro autonomo e reddito agrario), si ritiene che per valutare il peggioramento economico, per i singoli anni (2020 e 2019), prima di effettuare il confronto, sia necessario operare la somma algebrica dei redditi/perdite.
Con successivo provvedimento saranno approvati il modello e le istruzioni e definiti le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento di detto contributo.
L’emanazione del Provvedimento permetterà di effettuare una valutazione circa la possibilità di accedere al contributo a fondo perduto condizionata dal fatto che il contribuente presenti un peggioramento del risultato economico. Oltre a tale condizione la possibilità di accesso al contributo è legata anche alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021. Termine, quest’ultimo, sul quale è probabile una proroga al 30 settembre.
Va anche considerato che una volta verificato il peggioramento economico, sarà un apposito D.M. a stabilire la percentuale del peggioramento economico che sarà ristorato attraverso il Contributo perequativo a cui andranno sottratti i contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate.