La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021) ha apportato novità “migliorative” alla disciplina delle detrazioni edilizie con decorrenza 1° gennaio 2022, anche rispetto alle disposizioni contenute nel D.L. “antifrode” (DL 157/2021) e confluite nella legge di Bilancio 2022.
In materia di superbonus del 110%, il termine finale dell’agevolazione, previsto in generale al 30 giugno 2022, è stato posticipato di un ulteriore periodo, di diversa durata a seconda dei soggetti-committenti e della tipologia di intervento, con riconoscimento del medesimo beneficio, in ogni caso, anche agli interventi trainati eseguiti congiuntamente.
Le detrazioni “ordinarie” sono state stabilizzate fino al 2024, ad eccezione del bonus facciate che è stato ridimensionato al 60% e solo per il 2022.
Novità anche per l’opzione per sconto e cessione delle detrazioni ordinarie, possibili fino al 2024 (2025 per il superbonus): asseverazione e visto di conformità non sono più obbligatorie per gli interventi di edilizia libera e per tutti gli altri interventi di importo non superiore a 10.000 euro. Laddove ancora obbligatorie, le spese per asseverazione e visto sono comunque detraibili.
Infine, è stato legittimato l’utilizzo dei prezzari DEI anche per il supersismabonus, oltre che per le detrazioni ordinarie diverse dall’ecobonus.
In allegato un commento alle singole attività a cura di Confartigianato Imprese.