Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, di cui è noto ad oggi solo il testo entrato nella riunione.
Il provvedimento, che va nella direzione di un progressivo superamento delle restrizioni vigenti, contiene tra gli aspetti di maggiore interesse:
la modifica della durata del green pass: le certificazioni verdi Covid-19, rilasciate dopo la terza dose, avranno efficacia senza limiti di tempo (quindi senza necessità di nuove vaccinazioni). Al medesimo regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi, successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario o dopo la somministrazione della dose di richiamo, ha contratto il Covid ed è guarito. Resta ferma, invece, la validità di sei mesi per il green pass rilasciato ad avvenuta guarigione a coloro che contraggono l’infezione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino;
l’estensione delle disposizioni sull’autosorveglianza anche in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, senza limiti temporali. In sostanza, tali soggetti sono equiparati a coloro che hanno ricevuto la dose booster e pertanto, in caso di contatto stretto con un positivo, non sono sottoposti a quarantena precauzionale;
l’eliminazione delle limitazioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del green pass “rafforzato”. Tali soggetti potranno quindi avere accesso alle attività e ai servizi già consentiti nelle zone gialle e arancioni (v. tabella del Governo aggiornata al 29 gennaio 2022).
Allegati:
DL in bozza
Tabella del Governo attività consentite con o senza green pass