FISCO: LE NOVITA’ DEL DECRETO LEGGE “SEMPLIFICAZIONI” CONVERTITO IN LEGGE N. 122 DEL 4 AGOSTO 2022
Il decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022 (Decreto Semplificazioni) è stato convertito in legge, con alcune modifiche apportate durante l’iter parlamentare.
Le novità introdotte dal D.L. “semplificazioni”, sono di seguito commentate:
DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDA SCELTA DI DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE NEL CASO DI 730 PRESENTATO TRAMITE SOSTITUTO D’IMPOSTA (Articolo 2)
L’articolo 2 introduce il comma 2-bis all’art. 37 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che prevede che i sostituti d’imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
- a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;
- b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
- c) trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro:
il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;
- d) trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla lettera c);
- e) comunicare all’Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 4-bis decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
- f) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.».
Le predette disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 giugno 2022).
Sempre a decorrere dal 22 giugno 2022 (giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge in G.U.) cessa di avere applicazione il comma 1 dell’art. 17 del D.M n. 164 del 31.5.1999.
MODIFICHE AL CALENDARIO FISCALE (Articolo 3)
L’articolo 3 modifica il calendario fiscale intervenendo sulle scadenze di seguito riportate.
Il comma 1 sposta dal 16 settembre al 30 settembre il termine di presentazione della LIPE del 2° trimestre.
Con il comma 2 viene modificato il comma 6-bis dell’articolo 50 del D.L. n. 331/1993 e quindi il termine di presentazione dei Modelli Intrastat è fissato entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Il comma 3 abroga l’articolo 3, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2010 che fissava i termini di presentazione dei modelli Intrastat.
Il comma 4 dispone che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (a decorrere da quelle emesse dal 1° gennaio 2023) può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- a) per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro (prima il l’importo era di € 250);
- b) per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro (prima l’importo era di 250 euro).
Il comma 6 prevede lo spostamento al 30 settembre dal 30 giugno del termine di pagamento dell’imposta di soggiorno e della presentazione della dichiarazione.
Il comma 6-bis dispone che fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n.124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo.
ESTENSIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI VERSAMENTO UNITARIO (Articolo 3-bis)
Un nuovo articolo introdotto durante l’iter di conversione, dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2, ai contribuenti è consentito effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n.241.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi della lettera h-ter) del comma 2 dell’articolo 17 del citato decreto legislativo n.241 del 1997, sono individuate e disciplinate le tipologie dei versamenti di cui al comma 1 del presente articolo non già compresi nell’ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo.
EROGAZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AGLI EREDI (Articolo 5)
L’articolo 5 prevede che i rimborsi fiscali spettanti al de cuius, di competenza dell’Agenzia delle entrate siano erogati agli eredi, salvo diversa indicazione da parte degli stessi da rendersi secondo le modalità da definirsi con apposito provvedimento direttoriale. Se il soggetto chiamato all’eredità decide di non accettare il rimborso fiscale, dovrà restituire all’Agenzia delle entrate l’importo ricevuto.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA (Articolo 6)
L’articolo 6 modifica il comma 1 dell’articolo 5 del D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e quindi nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all’articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.”.
La lettera a-bis) dispone una correzione di forma sopprimendo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 del D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175.
Viene inoltre aggiunto (con l’integrazione del comma 3) l’esonero dalla conservazione della documentazione nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, in aggiunta all’esclusione (già prevista nel testo originario del DL) dal controllo formale sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.
Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica la corrispondenza delle spese sanitarie mediante la presa visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata; in caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
Le novità si applicano dal 2022 (periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto).
COMUNICAZIONE CONCLUSIONE ATTIVITÀ ISTRUTTORIA (Articolo 6-bis)
L’articolo 6-bis, introdotto in sede di conversione in legge, prevede nuove modalità semplificate di comunicazione da parte dell’amministrazione finanziaria dell’esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente.
La norma dispone che in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo della medesima.
Le modalità semplificate di comunicazione sono individuate dall’amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, anche mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione “IO”. Inoltre, con il medesimo provvedimento, sono definite le modalità attraverso le quali il contribuente fornisce i propri dati al fine di consentire la sopra citata comunicazione.
La norma specifica che la comunicazione dell’esito negativo non pregiudica tuttavia l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria. Le disposizioni in esame non si applicano alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (articolo 36-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 600) né dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni (articolo 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633).
ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA ALLE MICRO IMPRESE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ERRORI CONTABILI (Articolo 8)
La disposizione interviene nelle modalità di determinazione del reddito complessivo delle società ed enti commerciali, apportando delle modifiche in particolare per le micro-imprese. La nuova disposizione, in sostanza, riconosce alle micro-imprese l’applicazione della “derivazione rafforzata” disciplinata dall’art. 83 TUIR (con applicazione dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma).
Le micro-imprese di cui all’art. 2435 ter codice civile (cioè, le società che non hanno emesso titoli negoziati e che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: attivo Stato patrimoniale 175.000 euro, ricavi 350.000 euro, 5 dipendenti) che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di redigere invece il bilancio in forma ordinaria, per effetto della nuova disposizione determinano il reddito d’impresa applicando il principio di derivazione rafforzata, per effetto del quale valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.
La nuova disposizione consente a tali piccole imprese di evitare la gestione di un doppio binario che incrementa i costi di gestione delle stesse, e complica i controlli da parte dei verificatori fiscali.
L’articolo introduce una modifica alle modalità di riconoscimento fiscale alla contabilizzazione di correzione degli errori contabili. Attualmente le componenti di reddito generate dal processo di correzione degli errori contabili, attuato secondo il principio contabile OIC (29), non possono trovare riconoscimento «naturale» ai fini dell’IRES e dell’IRAP, se non attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta interessato dall’errore contabile. La deducibilità dei costi o l’imponibilità dei proventi resta ancorata all’imputazione al periodo in cui gli stessi avrebbero dovuto essere contabilizzati. Pertanto, nel sistema tributario attuale, le componenti generate dalla correzione dagli errori non assumono rilevanza fiscale nel periodo d’imposta in cui viene effettuata la correzione. La modifica all’articolo 83 del TUIR attribuisce rilevanza fiscale alla correzione degli errori nell’esercizio in cui viene effettuata in conformità ai princìpi contabili esistenti, evitando così alle imprese la presentazione di un’apposita dichiarazione integrativa. E’, in ogni caso, esclusa la rilevanza delle componenti negative di reddito in relazione alle quali, con riferimento al periodo d’imposta di corretta imputazione contabile, è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa. Il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, dispone che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili (effettuato ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera b), quarto periodo del TUIR, introdotto dal comma 1) rilevano anche a fini Irap; tuttavia, tale disposizione non si applica ai componenti negativi della base imponibile (valore della produzione netta) per i quali sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa (ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998).
Ai sensi del comma 2, l’articolo si applica a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, cioè a partire dal 2022.
ABROGAZIONE DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA E DELL’ADDIZIONALE IRES DI CUI ALL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2009, N. 7 (Articolo 9)
Il comma 1 abroga i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell’art. 2, DL. n. 138/2011 che riguardano la disciplina delle società in perdita sistematica. Si ricorda che l’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha esteso la disciplina delle società non operative, di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, alle società in «perdita sistematica», ossia quelle che presentano cinque esercizi in perdita fiscale ovvero quattro esercizi in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore all’ammontare del reddito minimo presunto stabilito per le società non operative.
Tale disposizione trova applicazione a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Il comma 2 abroga l’articolo 3 della legge n. 7/2009 che riguarda l’addizionale all’imposta sul reddito delle società dovuta da società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:
- a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;
- b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.
La maggiorazione sarebbe stata applicata fino al 2028 e, invece, è abrogata con decorrenza dal 2021. L’aliquota dal 2020 al 2023 è pari al 4,65 per mille.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE IRAP (Articolo 10)
Con l’articolo 10 in commento viene riscritto l’articolo 11 del D.lgs. n. 446/1997 (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta), in merito (comma 1), alla deducibilità dei contributi. Trattasi di un mero coordinamento legislativo che non incide, in ogni caso, sulla determinazione dell’imposta dovuta. A tal riguardo in sede di conversione è stato espressamente previsto che per il 2022, ove ritenuto più agevole, il modello IRAP 2022 può essere compilato senza considerare le modifiche introdotte (nuovo comma 2).
In pratica, le modifiche sono le seguenti:
Con la modifica all’art. 11, comma 1, lettera a), numero 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro sono ammessi “in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato” e non più in relazione ai dipendenti a tempo indeterminato.
Sono abrogati rispettivamente i numeri 2) e 4) dell’art. 11, comma 1, lettera a) riguardanti:
2) l’ulteriore deduzione di importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché’ per quelli di età inferiore ai 35 anni;
4) la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Con una modifica al numero 5 (integrata in sede di conversione), è stato previsto che per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9 (ossia: le società commerciali, gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che esercitino attività commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le banche e gli altri enti e società finanziari, le assicurazioni, le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni¸ le imprese di allevamento e i soggetti che esercitano attività agricola), la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro si riferisca al solo personale diverso da quello assunto a tempo indeterminato, mentre la stessa deduzione rimane pienamente applicabile al personale, con le medesime caratteristiche, degli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché delle amministrazioni pubbliche, degli organi costituzionali e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale che determinano il valore della produzione ai sensi dell’articolo 10-bis del medesimo decreto legislativo.
È abrogato il comma 4-quater dell’articolo 11 che riguarda l’agevolazione relativa alla deduzione per l’incremento della base occupazionale. Conseguentemente è sostituito il comma 4-septies come segue: “Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro”.
È sostituito il comma 4-octies come segue: Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo è altresì ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.”
RINVIO DEI TERMINI PER L’APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA DICHIARATIVA (Articolo 11)
Come disposto dall’articolo 11:
i modelli Redditi e IRAP sono approvati entro il mese di febbraio (anziché entro il 31 gennaio);
il modello 770 e la CU dei lavoratori dipendenti sono approvati con provvedimenti da approvarsi entro il mese di febbraio (anziché entro il 15 gennaio).
I modelli dichiarativi Redditi e IRAP, istruzioni e specifiche tecniche sono resi disponibili in formato elettronico entro il mese di febbraio (anziché entro il 15 febbraio).
MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ESTEROMETRO (Articolo 12)
L’articolo 12 modifica il comma 3-bis dell’art. 1, del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, introducendo una nuova condizione di esonero dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Agli esoneri già previsti (operazioni assistite da bolletta doganale o per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche) si affianca quello relativo ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.
Si ricorda che con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle predette operazioni sono trasmessi telematicamente utilizzando SdI e che:
la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
DECORRENZA DELLA MISURA SANZIONATORIA PER OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DELLE FATTURE RELATIVE ALLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (Articolo 13)
L’articolo 13 in commento modifica la decorrenza della sanzione per omessa o errata trasmissione delle fatture relative a operazioni transfrontaliere (di cui all’articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022.
TERMINE PER LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI IN TERMINE FISSO (Articolo 14)
L’articolo 14, modifica l’articolo 13, commi 1 e 4, e l’articolo 19, comma 1 del D.P.R. n. 131/1986 ampliando il termine di registrazione degli atti in termine fisso da 20 a 30 giorni.
AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO (Articolo 15)
L’articolo 15 prevede che le modalità per il pagamento in via telematica dell’imposta di bollo possono essere estese, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare, d’intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
SEMPLIFICAZIONE DEL MONITORAGGIO FISCALE SULLE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO ATTRAVERSO INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI E ALTRI OPERATORI (Articolo 16)
Con l’articolo 16 viene sostituito il comma 1 dell’articolo 1 del DL n. 167/1990 e conseguentemente:
è abbassato da 15.000 a 5.000 euro l’obbligo per gli intermediari bancari e finanziari e altri operatori di trasmettere i dati dei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, anche con valute virtuali, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
è eliminata dal corpo della norma la seguente subordinata: “indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata e ad una o più operazioni frazionate”.
La nuova disposizione si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IVA DELLE PRESTAZIONI RESE AI RICOVERATI E AGLI ACCOMPAGNATORI DEI RICOVERATI (Articolo 18)
La norma (art. 18) modifica il regime IVA delle prestazioni sanitarie, intervenendo sulla:
esenzione IVA (numero 18 dell’art. 10 DPR 633/72);
sull’aliquota IVA 10% (voce 120 della Tab. A, parte III).
In sintesi:
diventano esenti ai fini IVA le prestazioni sanitarie di cura, diagnosi e riabilitazione della persona, anche se nell’ambito di un ricovero effettuato da un soggetto privato (cioè, non ospedaliero né convenzionato) che abbia acquistato la prestazione sanitaria esente presso un terzo. In tal caso l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.
Viene ampliato l’ambito di applicazione dell’aliquota ridotta 10% includendo nella voce 120 della Tabella A, parte III, le prestazioni di ricovero e cura diverse da quelle esenti; quelle di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate; le prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso ospedali, o strutture convenzionate.
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI MODELLI DI DICHIARAZIONE IMU PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Articolo 19)
Con l’articolo 19 il modello IMU per gli ENC è ora approvato con decreto del Ministero dell’Economia e finanze (anziché del Ministro).
Inoltre, con il nuovo comma 4 dell’articolo 35, viene prorogato al 31 dicembre 2022 anche per gli ENC il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2021 (in scadenza il 30/6/2022).
ADEGUAMENTO DELLE ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF AI NUOVI SCAGLIONI DELL’IRPEF (Articolo 20)
Con l’articolo 20 viene prorogato al 31 luglio 2022 (anziché al 31 marzo 2022) il termine entro cui i comuni per il corrente anno possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’IRPEF stessa. Se tale delibera di adeguamento è successiva all’approvazione del bilancio preventivo, il Comune provvede alle opportune variazioni.
Viene poi stabilita una modalità di calcolo delle addizionali per l’anno 2022, qualora la delibera di adeguamento non sia emanata entro i termini, al fine di tutelare il contribuente: in tal caso l’addizionale comunale IRPEF si determina sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima.
PROROGA DEL MECCANISMO DI INVERSIONE CONTABILE (Articolo 22)
Con l’articolo 22 viene modificato il comma 8 dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972 estendendo fino al 31 dicembre 2026 (in luogo del 30 giugno 2022) il periodo di applicazione del meccanismo di inversione contabile per le operazioni relative a particolari beni come ad esempio apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre, console da gioco, tablet PC e laptop ecc. disciplinate dal comma 6 del predetto articolo 17 lettere b, c, d-bis, d-ter e d-quater.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO DI FARMACI E CERTIFICAZIONE DEL CREDITO RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE (Articolo 23)
Al comma 1 dell’articolo 31 del D.L. n. 73/2021, viene eliminata la parola “nuovi” e quindi il credito di imposta spetta all’attività di ricerca e sviluppo su tutti i farmaci.
Viene inserito il comma 2-bis il quale dispone che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 2 del decreto del MISE del 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.”.
Al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), l’art. 23, commi da 2 a 5, introduce una certificazione preventiva.
In particolare, viene disposto che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta (prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies dell’articolo 1 della legge n 160/2019).
La certificazione:
può essere rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate;
può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;
esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.
Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze) saranno stabiliti i requisiti per i soggetti pubblici o privati in grado di rilasciare la certificazione, verrà istituito l’albo dei certificatori e saranno stabilite forme di vigilanza e modalità di richiesta della certificazione.
Con una modifica al comma 3, è previsto che tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (Articolo 24)
Con l’articolo 24 viene estesa anche al 2022 l’applicazione dell’articolo 148 del DL. n. 34/2020. L’articolo 148 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio), al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, prevede:
l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA attraverso una maggiore valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi in capo alle imprese,
di raccogliere il maggior numero di informazioni per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale al fine di introdurre idonei correttivi al coefficiente individuale (interventi straordinari).
L’art. 148 interviene sulle modalità di analisi di rischio e definizione delle strategie di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza prevedendo che per il periodo di imposta 2020 si tenga conto anche dei risultati del biennio precedente (2018/2019). Con la modifica recata dall’articolo 23, comma 1, lett. b), si stabilisce che per tali attività:
per il periodo di imposta 2021 si terrà conto del livello di affidabilità fiscale più elevato raggiunto nei periodi di imposta 2019 e 2020;
per il periodo di imposta 2022, si terrà conto del livello di affidabilità più elevato raggiunto nei periodi di imposta 2020 e 2021;
L’art. 23, comma 2, interviene sull’art. 9-bis del DL n. 50/2017 disponendo che gli indici sono approvati con DM entro il mese di marzo del periodo di imposta successivo a quello per il quale sono applicati, inoltre, eventuali integrazioni degli indici sono approvate entro il successivo mese di aprile.
MODIFICA ALLA DISCIPLINA SULLA TRASMIGRAZIONE DEI REGISTRI ESISTENTI AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (Articolo 25-bis)
La disposizione contenuta nel nuovo articolo 25-bis, introduce di fatto una sospensione del termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei registri preesistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione. Ai fini del computo di tale termine a far data dalla ricezione delle informazioni contenute nei registri antecedenti al RUNTS, si prevede infatti che non si debba tenere conto del periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 15 settembre 2022.
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 104 DEL D.LGS N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017 IN MATERIA DI TERZO SETTORE (Articolo 26)
L’articolo 26 introduce una numerosa serie di modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie prevista dal codice del Terzo settore (comma 1) e di quella relativa all’impresa sociale (comma 2). Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e individua le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.
Il testo dell’articolo 26 è stato interamente sostituito durante l’iter di conversione in legge. Il precedente testo corrispondeva alla sola lettera i) del comma 1 del presente articolo.
PROROGA APPLICAZIONE NORME SUL TERZO SETTORE (Articolo 26-bis)
L’articolo 26-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, estende al 31 dicembre 2022 (in luogo del vigente 31 maggio 2022) il termine per l’applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo Codice del Terzo Settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri di Onlus, ODS (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore.
L’articolo 26-bis in esame prevede pertanto una proroga dell’applicazione delle norme del nuovo Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) per motivi presumibilmente legati alle operazioni di trasmigrazione degli ETS dai registri preesistenti (v. anche punto precedente).
PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO COVID-19 NEL REGISTRO NAZIONALE AIUTI, DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU ANNO DI IMPOSTA 2021 (Articolo 35)
L’articolo 35 proroga i termini di registrazione da parte dell’Agenzia delle entrate degli aiuti di Stato nel RNA:
quelli in scadenza entro il 31 dicembre 2022 slittano al 30 giugno 2023;
quelli in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 slittano al 31 dicembre 2023.
La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (art. 35, comma 2).
Il differimento della scadenza del 31 dicembre 2022 per la registrazione degli aiuti nel RNA farebbe preludere alla proroga del termine per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato, fissato, dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 143438/2022, al 30 giugno 2022.
Intervenendo poi sull’art. 31-octies, comma 1, D.L. n. 137/2020, viene spostato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi (art. 35, comma 3).
Con il comma 4, viene differito il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2021 (in scadenza il 30/6/2022) al 31 dicembre 2022, per tutti i soggetti (anche ENC): in sede di conversione in legge, sono stati inclusi anche gli ENC nella proroga del termine di presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021, inizialmente limitata ai soli soggetti diversi dagli ENC.
MODIFICHE AL REGIME DI SEGNALAZIONE DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI (Articolo 37-bis)
L’articolo 37-bis, introdotto in sede di conversione, modifica le disposizioni concernenti la segnalazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dei debiti IVA ai fini dell’emersione anticipata della crisi d’impresa. In particolare, l’obbligo di segnalazione scatta in presenza di importi non versati superiori a 5.000 euro e, comunque, non inferiori al 10% dell’ammontare del volume d’affari della D.IVA relativa all’anno precedente. In ogni caso la comunicazione va inviata in presenza di importi non versati superiori a 20.000 euro.
MODIFICHE DISCIPLINA CREDITI D’IMPOSTA E CESSIONE DEL CREDITO (Articolo 40-quater)
L’art. 40-quater, di nuova introduzione, prevede due importanti disposizioni, fortemente volute dalla Confederazione:
sopprime, ai fini della fruizione di alcuni crediti di imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l’obbligo del rispetto della normativa della disciplina europea degli aiuti di Stato di modesto importo (gli aiuti c.d. de minimis).
Viene abrogato il termine del 1° maggio 2022 previsto per avvalersi della nuova disciplina della cessione del credito (che consente sempre alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti titolari di partita IVA propri correntisti): in tal modo viene consentita l’applicazione della semplificazione procedurale anche alle comunicazioni avvenute precedentemente a tale data.
AUTORIPARAZIONE – In arrivo l’extra target per i PFU, il Ministero della Transizione Ecologica accoglie le sollecitazioni di Confartigianato
Buone notizie in arrivo per le officine italiane alle prese con l’atavico problema della raccolta degli pneumatici fuori uso, con il Ministero della Transizione Ecologica che ha previsto un significativo aumento del target obbligatorio di raccolta di pneumatici fuori uso per il 2022. In particolare, dal Ministero è partita la richiesta a tutti gli operatori del settore, con immesso sul mercato superiore alle 200 tonnellate, di incrementare del 20% la percentuale di raccolta di PFU nelle regioni che, allo stato attuale, stanno vivendo situazioni critiche, con rischi per l’ambiente e la collettività.
Sono sette i territori coinvolti attualmente: Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Lazio, Abruzzo e Molise. Un intervento straordinario che Confartigianato ha già chiesto di estendere ad altre sei regioni italiane, i cui sistemi di gestione e raccolta dei PFU sono già oggi in affanno: Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna.
Il Presidente di Confartigianato Autoriparazione, Alessandro Angelone: “Il provvedimento ministeriale costituisce un importante segnale a favore della Categoria, che risponde ai nostri ripetuti interventi nei confronti del Ministero della Transizione Ecologica a cui, anche recentemente, siamo tornati a sollecitare misure strutturali per far fronte all’emergenza PFU ed efficientare il sistema di gestione dell’intero flusso degli pneumatici, agevolando le imprese in regola”.
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