AGENZIA DELLE ENTRATE: SERVIZI DI VERIFICA DEI CODICI FISCALI E PARTITE IVA
Dal 1° al 15 novembre aperto il Servizio Anagrafico Massivo. Agli enti che hanno un numero limitato di soggetti da verificare, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, sempre sul sito istituzionale, i servizi puntuali di libero accesso per la verifica di un codice fiscale o di una partita IVA.
- VERIFICA DI UN CODICE FISCALE
Sono possibili tre tipi di verifiche:
1) Verifica codice fiscale di persona fisica o di soggetto diverso da persona fisica
Per eseguire la verifica occorre inserire il codice fiscale del soggetto. Se il soggetto è correttamente registrato in Anagrafe tributaria, il messaggio di risposta è “Codice fiscale valido”.
Il servizio verifica anche la validità di un codice fiscale provvisorio numerico attribuito a una persona fisica.
2) Verifica e corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici di una persona fisica
Il servizio verifica la validità e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici completi di una persona fisica, attraverso il collegamento con l’Anagrafe tributaria. Per eseguire la verifica occorre indicare negli appositi campi il codice fiscale e i dati anagrafici completi del soggetto.
La verifica di corrispondenza viene effettuata per esatta coincidenza di tutti i caratteri inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria. Se vi è corrispondenza il messaggio di risposta è “Dati validi”.
L’applicazione verifica anche la validità e la corrispondenza tra un codice fiscale provvisorio numerico e i dati anagrafici completi di una persona fisica.
3) Verifica e corrispondenza tra il codice fiscale e la denominazione di un soggetto diverso da persona fisica
Il servizio verifica la validità e l’esatta corrispondenza tra un codice fiscale e la denominazione di un soggetto diverso da persona fisica, attraverso il collegamento con l’Anagrafe tributaria.
Per eseguire la verifica occorre indicare negli appositi campi il codice fiscale e l’esatta denominazione del soggetto.
La verifica di corrispondenza viene effettuata per esatta coincidenza di tutti i caratteri inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria. Se vi è corrispondenza il messaggio di risposta è “Dati validi”.
- VERIFICA DI UNA PARTITA IVA
Il servizio permette di verificare la validità di una partita IVA e di conoscere, inoltre, le informazioni registrate in Anagrafe tributaria sul suo stato di attività e sulla denominazione o sul cognome e nome del titolare.
Questa consultazione è prevista dall’articolo 35-quater del D.P.R. n. 633 del 1972.
- CONTROLLO PARTIVE IVA COMUNITARIE (VIES)
Il VIES è un sistema che permette di controllare la validità del numero di partita IVA e per effettuare operazioni intracomunitarie.
VIES (sistema per lo scambio di informazioni sull’IVA) è un motore di ricerca (non una banca dati) di cui la Commissione europea è titolare.
Quando si avvia una ricerca, le informazioni vengono recuperate dalle banche dati nazionali sull’IVA.
Se vuoi essere incluso negli elenchi VIES puoi richiederlo nel modulo di avvio dell’attività attraverso il quadro I del modello AA7 per le persone fisiche o AA9 per le imprese individuali e lavoratori autonomi. In alternativa, puoi fare domanda in un secondo momento attraverso il portale online dell’Agenzia delle Entrate.
- SERVIZIO ANAGRAFICO MASSIVO SM1.02
In favore dei soggetti che cooperano con le attività dell’Amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle Entrate, in virtù del D.L. 78/2010, rende periodicamente disponibile il Servizio Anagrafico Massivo-SM1.02, che consente, per un dato elenco di soggetti, la verifica dell’esistenza del codice fiscale e della corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe Tributaria, nonché l’acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Possono accedere al servizio solo i soggetti che abbiano inviato all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni obbligatorie per l’anno precedente la richiesta di verifica.
L’Agenzia delle entrate, in data 12 ottobre 2022, ha reso noto che dal 1° novembre al 15 novembre 2022 sarà disponibile il servizio di verifica dei codici fiscali – Servizio Anagrafico Massivo SM1.02.
Il servizio è riservato a imprese bancarie e assicurative, altri operatori finanziari, gestori di utenze, gestori di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e consente:
- La verifica dell’esistenza del codice fiscale e della corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe Tributaria;
- l’acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.
Possono accedere al servizio solo i soggetti che abbiano inviato all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni obbligatorie per l’anno precedente la richiesta di verifica.
Il servizio è erogato via posta elettronica certificata (PEC) mediante il SID (Sistema di Interscambio flussi Dati) al quale l’ente deve essere accreditato, e consente, per ogni file di richiesta inviata, l’interrogazione di un numero massimo di 100.000 posizioni.
BONUS INSTALLAZIONE DI SISTEMI COLLEGATI AD IMPIANTI “GREEN”
Con provvedimento n. n. 382045/2022 dell’11 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i termini e le modalità per beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 812, della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) per le spese sostenute nel 2022.
Con lo stesso provvedimento è stato approvato il modello di istanza da trasmettere alle Entrate con le relative istruzioni per la compilazione.
Possono beneficiare dell’agevolazione le persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
L’stanza dovrà essere inviata dal 1° marzo al 30 marzo 2023 esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario.
Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute e l’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi.
Con successivo provvedimento l’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra ammontare delle risorse stanziate (3 milioni di euro per il 2022) e ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, renderà nota la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.
CESSIONE CREDITI ENERGIA E GAS – Approvato un nuovo modello di comunicazione
Con nuovi provvedimenti (quali: il D.L. n. 50/2022, convertito dalla L. n. 91/2022; il D.L. n. 115/2022, convertito dalla L. n. 142/2022), sono stati recentemente riconosciuti alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento n 376961 del 6 ottobre 2022, estende alla cessione degli ulteriori crediti d’imposta riconosciuti per energia e gas, le modalità operative stabilite dal provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022 previste per i precedenti.
Inoltre, ai fini della comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione dei crediti d’imposta di cui al Provvedimento del 30 giugno 2022 e dei crediti di imposta elencati e contenuti nel Provvedimento n 376961 del 6 ottobre 2022, sono approvate le nuove versioni:
- del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta” con relative istruzioni per la compilazione; e
- delle specifiche tecniche.
Con specifica risoluzione n 59/E dell’11 ottobre 2022 sono stati istituiti appositi codici tributo
per i cessionari con le istruzioni per la compilazione del modello F24.
I cessionari, dopo aver accettato la cessione ed effettuato l’opzione per la compensazione sul sito delle Entrate, possono utilizzare il credito in F24, riportando, per i bonus del terzo trimestre, i codici tributo approvati con la citata risoluzione 59/E/2022.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti d’imposta possono essere ceduti a banche, intermediari finanziari e assicurazioni, secondo le modalità e i termini definiti dai due citati provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.
La cessione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 ottobre 2022:
- a) al 21 dicembre 2022, per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere a) e f) del provvedimento n. 376961/2022;
- b) al 22 marzo 2023, per gli altri crediti d’imposta di cui al punto 1.1., del medesimo provvedimento.
REGISTRO IMPRESE – Imprese senza domicilio digitale a rischio sanzioni
Il possesso di un domicilio digitale, cioè un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, univoco e funzionante, è oggi un adempimento obbligatorio al Registro delle Imprese.
Gli Uffici del Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, devono procedere, con modalità automatizzate e periodicità almeno bimestrale, alla verifica degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) iscritti nel Registro stesso e sono tenute a procedere alla cancellazione di tutti quegli indirizzi di PEC che risultano:
– revocati,
– non univoci (cioè appartenenti a più di una impresa, come nel caso di PEC intestate a professionisti o all’agenzia di servizi che gestisce le pratiche dell’impresa o comunque le PEC non direttamente riconducibili all’impresa) o
– non funzionanti (ossia inattivi o scaduti).
Le imprese che hanno una PEC non funzionante vengono invitate a regolarizzarla al più presto, anche per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dagli articoli 2194 e 2630 del Codice civile, con un importo maggiorato (art. 37 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020). Per le società essa consiste in un importo raddoppiato rispetto alla previsione dell’articolo 2630 del Codice civile, e pari quindi ad un minimo di euro 206,00 e ad un massimo di euro 2.064,00.
Per le imprese individuali l’importo della sanzione prevista dall’art. 2194 Codice civile è invece triplicata e va quindi da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 1.548,00.
Alle imprese inadempienti, oltre alla cancellazione della PEC non funzionante e all’irrogazione della sanzione, il Registro delle imprese assegnerà “d’ufficio” un nuovo domicilio digitale che sarà attivo solo in ricezione e sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC.
Per evitare conseguenze vale la pena verificare il funzionamento della PEC già registrata o, se necessario, comunicare il nuovo indirizzo PEC al Registro delle Imprese.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE ED EDILIZIA – In arrivo la piattaforma digitale degli sportelli SUAP e SUE
Con un comunicato del 13 ottobre scorso, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto che presto tutti i Comuni italiani potranno accedere alla piattaforma digitale dedicata agli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e dell’edilizia (SUE).
Si parte da una prima indagine per conoscere e mappare la situazione in tutto il Paese per realizzare la completa digitalizzazione e interoperabilità degli sportelli e semplificare le procedure, come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Un percorso ambizioso di trasformazione digitale e di semplificazione dei procedimenti amministrativi per offrire a cittadini e imprese servizi più efficienti e facilmente accessibili grazie a un mix di azioni centrali e locali e risorse finanziarie dedicate.
Con questo obiettivo, il Dipartimento della Funzione pubblica ha inviato a tutti i Comuni italiani una nota cofirmata dal Capo del Dipartimento e dal Segretario Generale dell’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), in cui si informa e si invitano le amministrazioni a partecipare al grande piano di raccolta di informazioni per rilevare il livello reale di digitalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni titolari degli Sportelli unici.
Un piano che produrrà grandi benefici a partire dalla significativa riduzione dei tempi di completamento dei procedimenti amministrativi e degli oneri per gli utenti, ma anche per i Comuni stessi in termini di facilitazione dei processi gestionali.
MEDIA – Il Presidente Granelli su QN: “Tetto al contante: nessuna correlazione tra cash e evasione”
Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli interviene sui quotidiani Il Giorno, La Nazione, il Resto del Carlino sull’intenzione del Governo di modificare la soglia all’uso del denaro contante. Una scelta che ha già scatenato polemiche sui presunti rischi di favorire l’evasione fiscale.
Granelli sostiene che vanno “evitate le facili tifoserie da stadio, poichè, al momento, non è dimostrata con sufficiente attendibilità una diretta correlazione fra livello del sommerso e limitazione all’uso del contante“.
Il Presidente Granelli sottolinea inoltre che “finché la carta moneta avrà corso legale e nessun limite al suo utilizzo viene concertato a livello europeo, le politiche dei singoli Stati non possono non considerare ciò che avviene negli altri Paesi europei. E molto spesso negli altri Paesi, anche con noi confinanti, non ci sono limiti o limiti più elevati nell’utilizzo della moneta”, inoltre con la pandemia si è assistito ad una accelerazione dell’uso della moneta elettronica. Nel secondo trimestre 2022 il numero di operazioni via Pos è quasi raddoppiato sullo stesso periodo del 2019, con un +86,2%. II trend è confermato anche nell’ultimo anno, con un +16,5%. Prima del Covid si registravano 76 operazioni al secondo, ora sono 142.
L’utilizzo della moneta elettronica non deve essere imposto per legge, ma deve divenire una normale prassi commerciale in quanto conviene sia al consumatore che all’impresa. Al primo perché facilita i pagamenti, alla seconda perché sopporta minori costi nella gestione del contante. In generale, per entrambi, viene garantita maggiore sicurezza nelle transazioni.
Lotta all’evasione va condotta, come pure il contrasto all’elusione. Ma non deve riguardare solo le tante realtà economiche conosciute al fisco. Ben venga una intensificazione dei controlli per colpire gli evasori totali e le grandi frodi sull’Iva, versanti sui quali sinora forse è stato fatto poco. Le potenzialità ci sono: basta incrociare i dati di cui dispone oggi l’amministrazione. Ma l’evasione va provata non sulla base di congetture o metodi induttivi, bensì con prove certe, a garanzia della possibilità di difesa dei contribuenti».
Autotrasporto, Bonus carburanti – Open hearing Agenzia Dogane su apertura piattaforma credito d’imposta Adblue al 15% dal 4 novembre 2022 ed aggiornamenti su istanze credito d’imposta gasolio al 28%.
Presentate le modalità di fruizione del credito d’imposta al 15% per gli acquisti dell’additivo Adblue nell’anno corrente da parte delle imprese di autotrasporto merci conto terzi.
Rispetto alle anticipazioni, per il “bonus Adblue” viene confermato quanto previsto dal decreto direttoriale a firma dell’Ing. Vito Di Santo DG – Direzione sicurezza stradale e autotrasporto MIMS, pubblicato in data odierna sul portale del Ministero. Di seguito le principali caratteristiche:
- La piattaforma su cui far domanda è la medesima attivata per il bonus gasolio su portale ADM
- L’apertura del portale è prevista per le ore 10.00 di venerdì 4 novembre p.v.
- Sono previste le stesse modalità del bonus gasolio per registrazione, presentazione ed invio al MIMS. Le modalità di accesso restano invariate: tramite SPID/CNS/CIE
- La modalità di presentazione dell’istanza resta invariata, si devono predisporre i medesimi File targhe e File fatture
- Il file targhe non avrà un controllo vincolante ed eventuali errori non saranno bloccanti, ai fini dell’iter dell’istanza
- La presentazione di una nuova istanza è consentita fino al 24 novembre p.v., così da consentire le eventuali correzioni nei 5 giorni successivi fino al 29 novembre 2022 data di chiusura definitiva della piattaforma
La riunione, alla presenza del Direttore Generale ADM Marcello Minenna, dei Dirigenti ADM e MIMS, è stata l’occasione per fare il punto sul “bonus gasolio” per cui ad oggi risultano iscritte in piattaforma 30.972 imprese, per un numero di istanze presentate di 29.420, di cui 26.831 con importo superiore a 0 euro.
Sulla base di tali dati l’importo del credito ipotizzato complessivo è pari ad euro 444.208.079,73 con un utilizzo del plafond (496 mln) all’89% circa. Pertanto, restano da assegnare circa 53.000.000 di euro.
Stante la chiusura della piattaforma, si fa presente che all’interno della piattaforma vi sono 2500 istanze che presentano ancora errori nel file fatture, per cui ADM e MIMS hanno chiesto alle Associazioni la condivisione di una proposta su come procedere. Su tale aspetto si è acceso un ampio dibattito, durante il quale Confartigianato Trasporti ha chiesto ed ottenuto che venga garantito di poter operare in piattaforma a quelle imprese che hanno fatto domanda entro i termini previsti, per consentire loro la correzione degli errori e portare a buon fine il caricamento anche delle 2500 pratiche ancora in sospeso.
Viste le risorse ancora disponibili e sulla base del principio che ha animato la concessione del credito d’imposta che è quello di ristorare quante più imprese possibili, si è deciso di lasciare aperto il portale fino al 29 novembre per il “bonus gasolio” solo per consentire di correggere le 2500 istanze già caricate.
USO DI STRUMENTI E PROCESSI DIGITALI NEL DIRITTO SOCIETARIO
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022, il Decreto ministeriale 26 luglio 2022, n. 155, recante “Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183”.
L’iter, iniziato con l’articolo 29 della legge n. 53/2021 (“Legge di delegazione europea 2020-2021”), pubblicata il 23 aprile 2021, introduce la possibilità di costituire le SRL e le SRLS attraverso una modalità online.
Il passaggio rappresenta un momento chiave, infatti, le modalità di costituzione di queste tipologie di società erano antecedentemente regolate dall’articolo 47 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, che richiedeva quale elemento necessario per la stipula dell’atto notarile la presenza delle parti.
Il decreto segna, quindi, l’inserimento dei principi di digitalizzazione all’interno del diritto societario.
L’articolo 29 della legge delega stabilisce, oltre ai principi e criteri direttivi generali, criteri direttivi specifici relativi alla costituzione online delle SRL e SRLS le quali devono:
- avere sede in Italia;
- avere il capitale versato con conferimenti in denaro mediante bonifico sul conto corrente bancario
dedicato intestato al notaio rogante ai sensi dell’art. 1, comma 63, L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- aver stipulato l’atto, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l’utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell’atto con firma elettronica riconosciuta.
In particolare, con riferimento all’ultimo punto l’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 183/2021 prevede che qualora il notaio dubiti dell’identità dei richiedenti o rilevi la mancanza del rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità di rappresentare una società, interrompa l’atto in video conferenza e richieda la presenza fisica delle parti.
Dunque, l’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
La piattaforma telematica è strutturata in modo da consentire:
- l’accertamento dell’identità dei videopartecipanti,
- la verifica dei certificati di firma utilizzati,
- la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere,
- l’apposizione della sottoscrizione dell’atto pubblico digitale da parte di tutti i firmatari.
Come detto, all’esito della procedura telematica, l’atto di costituzione della società avrà la forma di un atto pubblico informatico.
Tale peculiare figura di atto pubblico non è estranea al nostro ordinamento, essendo peraltro prevista come forma obbligatoria nel caso di stipula di contratti di appalto di servizi, lavori o forniture con la Pubblica Amministrazione.
L’atto pubblico informatico prevede che le parti, anziché sottoscrivere dinanzi al notaio un documento cartaceo, sottoscrivano con firma digitale il documento informatico contenente l’atto stesso, sul quale a sua volta il notaio rogante apporrà la propria sottoscrizione digitale (contenente la sua firma ed il sigillo).
L’atto pubblico informatico permette quindi alle parti che non risiedano nello stesso luogo di potersi recare ciascuna presso il proprio notaio per stipulare l’atto, consentendo così lo scambio del documento firmato digitalmente fra i due notai coinvolti quasi in simultanea.
Tuttavia, prima dell’introduzione della procedura disciplinata dal D.Lgs. n. 183/2021 le parti, pur sottoscrivendo digitalmente l’atto informatico, dovevano comunque recarsi fisicamente presso lo studio del notaio o dei notai designati per adempiere a tale incombenza.
Ora, invece, l’ordinamento consente alle parti di stipulare l’atto costitutivo di una SRL / SRLS mediante collegamento da remoto in videoconferenza, non essendo più necessario alcuno spostamento fisico.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del D.M. n. 155/2022:
- a) gli atti costitutivi riferiti alle società a responsabilità limitata, in videoconferenza, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all’Allegato 1 «Modello SRL»;
- b) gli atti costitutivi riferiti alle società a responsabilità limitata semplificata, in videoconferenza, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all’Allegato 2 «Modello SRL SEMPLIFICATA».
Ciascuna Camera di Commercio dovrà pubblicare, sul proprio sito istituzionale, i modelli in questione, anche in lingua inglese.
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo, entro 10 giorni, presso l’ufficio del Registro delle imprese competente, ai sensi dell’articolo 2330 del Codice civile.
In caso di utilizzo dei modelli standard uniformi, il compenso per l’attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto alla metà.
STUDI: Edilizia italiana leader europea della ripresa: +16,1 miliardi euro di valore aggiunto a fronte -7,7 miliardi nel resto dell’Ue
Nel corso della ripresa post-pandemia l’edilizia in Italia ha assunto il ruolo di locomotiva d’Europa de settore, una caratteristiche che viene delineata nel report dell’Ufficio Studi ‘Edilizia, incentivi e ricadute su economia e imprese’ che sarà presentato il prossimo 5 novembre a Padova al convegno ‘Edilizia, mercato, investimenti nuove sfide’ organizzato da Confartigianato Imprese, Anaepa Confartigianato Edilizia e Confartigianato Imprese Veneto e a cui parteciperanno, tra gli altri, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli e il Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia Stefano Crestini. Qui il programma dell’evento e qui per iscriversi.
Dall’anticipazione di un confronto internazionale proposto nel report, emerge che tra il 2019 e il 2022 il recupero del valore aggiunto delle costruzioni in Unione europea è interamente sostenuto dall’aumento di 16,0 miliardi di euro dell’Italia, a fronte di un calo di 7,7 miliardi nei rimanenti 26 paesi dell’Unione.
Nel report si evidenzia il sostegno alla crescita data dai processi di accumulazione di capitale in edilizia. Nel secondo trimestre del 2022 gli investimenti in costruzioni trainano la crescita di quelli totali su base annua ed ancor di più sul pre-crisi. In un anno crescono del 13,7%, combinazione del +13,9% delle abitazioni e del +13,5% di fabbricati non residenziali e altre opere, a fronte del +10,8% del totale degli investimenti di cui rappresentano il 59,1% dell’aumento in termini assoluti;
SERVIZI DI LINEA DI COMPETENZA STATALE: pubblicata la Circolare MiMS n.1/2022 contenente le procedure e la modulistica per l’autorizzazione all’esercizio di nuovi servizi di linea o servizi integrativi.
Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, D.G. per la sicurezza e l’autotrasporto, ha diramato il 25 ottobre scorso la circolare n. 1/2022 sul tema “Servizi di linea di competenza statale (d.lgs. 285/05)”, che si allega alla presente.
Come è noto, i servizi di linea di competenza statale sono disciplinati dal decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 285 recante “Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale” e dal Decreto ministeriale 1° dicembre 2006 n. 316 contenente “Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale”. Altresì è noto che a seguito della modifica legislativa intervenuta con la legge numero 156/2021 (di conversione del Decreto Legge n. 121/2021) viene – tra le altre disposizioni – superato il vincolo della triregionalità in favore della lunghezza del percorso (pari o superiore a 250km) e della biregionalità.
Ora, al fine di garantire flessibilità e autonomia delle imprese che operano in un mercato libero e aperto alla concorrenza, con strumenti flessibili come le dichiarazioni sostitutive, fermi gli aspetti e gli obblighi rilevanti in materia di sicurezza stradale (nulla osta al percorso alle fermate) che rimangono soggetti alla stringente e preventiva verifica da parte dello Stato, è intervenuto il D.M. 124/2022. La circolare in oggetto, alla cui attenta lettura rimandiamo, sostituisce la precedente circolare n. 6/2013 della medesima Direzione che deve intendersi abrogata e provvede ad illustrare nel dettaglio la disciplina novellata, fornendo la necessaria modulistica destinata alle imprese che intendano ottenere l’autorizzazione all’esercizio di nuovi servizi di linea oppure di servizi integrativi.