A decorrere dal 29 ottobre 2022, sono in vigore le regole per la progettazione antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio.
Dopo un anno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, diventa così operativo il D.M. 3 settembre 2021 (c.d. “Minicodice”), che stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
affollamento fino a 100 occupanti,
superficie lorda complessiva fino a 1.000 metri quadri,
piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 metri, dove non si trattano materiali e lavorazioni pericolose.
Per i luoghi di lavoro a maggiore rischio, si continua invece ad applicare il D.M. 3 agosto 2015. Ricordiamo che la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro è regolata da altri due decreti:
– il D.M. 1 settembre 2021 (c.d. “Decreto Controlli”), contenente i criteri generali per il controllo e la
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, che ha introdotto la figura del tecnico manutentore qualificato;
– il D.M. 2 settembre 2021 (c.d. “Decreto GSA”) per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.
I tre citati decreti dal Ministero dell’Interno – che sostituiscono il D.M. pubblicato il 10 marzo 1998
– riguardano i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza ed i requisiti degli addetti al servizio antincendio (ASA), nonché sul controllo e manutenzione degli impianti, attrezzature e sistemi antincendio.
Una delle principali novità del D.M. 2 settembre 2021 (in vigore dal 4 ottobre 2022) riguarda i casi in cui scatta l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza.
Tale documento dovrà essere presente nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I del DPR n. 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.
A differenza di quanto previsto con il D.M. 10 marzo 1998, quindi, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di emergenza.
Il decreto 3 settembre 2021 (in vigore dal 29 ottobre 2022) stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio (livello 1).
La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata
all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è obbligatorio “per tutte le aziende dove operi almeno un dipendente o figura ad esso equiparata”.
E’ il datore di lavoro a redigere il DVR in quanto la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile.