L’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla corretta compilazione dell’autodichiarazione e ne ha aggiornato il modello prevedendo la casella “Annullamento” nel frontespizio
In merito alla Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Autodichiarazione), l’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito nuove FAQ (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-frequenti-framework-imprese) fornendo ulteriori risposte alle domande più frequenti.
Altri aiuti del quadro A- sezione II
In particolare, è stato chiesto il corretto comportamento da seguire nel caso in cui un contribuente ha fruito di aiuti da “regime ombrello” (elencati nell’art. 1 del d.m. 11 dicembre 2021), riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework (TF), e di altri aiuti COVID non rientranti nel c.d. “regime ombrello”, riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.12 del TF.
Al riguardo l’Agenzia ha chiarito, nel caso sopra descritto, che occorre:
compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF;
non compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 del TF;
compilare la sezione I del quadro A, barrando la casella “Sez. 3.1” in corrispondenza degli aiuti da regime ombrello ricevuti;
non compilare la sezione II del quadro A (con riguardo agli altri aiuti fruiti nell’ambito della sezione 3.12).
Conferimento di azienda
L’Agenzia esamina il caso di un imprenditore individuale che, dopo avere fruito degli aiuti rientranti nel c.d. “regime ombrello” ha conferito la propria azienda nella società X, si chiede chi in tale ipotesi deve presentare l’Autodichiarazione. In questo caso viene precisato che non si verifica estinzione del dante causa (conferente) in quanto anche dopo il conferimento la persona fisica ex imprenditore continua a “esistere” e, pertanto, nell’ipotesi prospettata, non è richiesto che l’autodichiarazione sia presentata dalla società conferitaria per conto del conferente. Sarà il conferente persona fisica, a provvedere a trasmettere l’autodichiarazione con riguardo agli aiuti COVID di cui ha beneficiato, senza compilare il riquadro “Rappresentante firmatario della Dichiarazione” (a meno che il conferente non sia minore/interdetto).
Calcolo interessi da recupero
In merito alle modalità di calcolo degli interessi che risultano rimesse alle indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02), l’Agenzia conferma che gli interessi cd. da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale con tutte le conseguenze da ciò derivanti.
Ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).
Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12 gli interessi da recupero devono essere calcolati:
per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).
Modalità di scomputo dagli aiuti successivi
In caso di superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 è possibile sanare l’irregolarità tramite lo scomputo da aiuti successivi. L’Agenzia al riguardo richiama il comma 3 dell’articolo 4 del DM 11/12/2021 che dispone che «In caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato».
In considerazione di tali previsioni, dunque, gli splafonamenti dovranno essere “sottratti” degli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.
Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:
Bonus tessile
Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM)
CFP wedding, intrattenimento, horeca
CFP servizi di ristorazione collettiva
CFP discoteche e sale da ballo
Credito d’imposta locazioni imprese turistiche
Credito di imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo
Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.
Oltre alle istanze sopra elencate, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo). Trattasi, in particolare dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta “Tabella codici aiuti di Stato”:
54 credito di imposta Formazione 4.0
55 credito di imposta Esercenti impianti di distribuzione carburante
56 credito di imposta Investimenti pubblicitari
58 credito di imposta commissioni per pagamenti elettronici
61 credito d’imposta maggiorazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
69 credito d’imposta pagamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
71 credito d’imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini
indicare nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
compilare la sezione I del quadro RU secondo le regole ordinarie riportando nel rigo RU5, colonna 3, l’intero importo del credito maturato;
indicare nella colonna 2 del rigo RU12 il residuo del credito diminuito dell’importo da riversare, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo.
L’Agenzia conclude con un esempio: qualora il contribuente abbia maturato per l’anno 2021 uno dei predetti crediti per un importo pari a 10.000, utilizzato con il modello F24 entro il 31 dicembre 2021 per 2.000, e debba riversare a seguito del superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework un importo pari a 5.000, dovrà indicare:
nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
nel rigo RU5, colonna 3, il credito maturato pari a 10.000;
nel rigo RU6 la quota utilizzata in compensazione pari a 2.000;
nel rigo R12, colonna 2, il residuo pari a 3.000 (al netto, quindi, della quota utilizzata ai fini del riversamento pari a 5.000), avendo cura di barrare la casella 1.
L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
Inoltre, in data 16 gennaio 2023, l’Agenzia ha provveduto ad aggiornare il modello della Autodichiarazione provvedendo all’inserimento nel riquadro “DICHIARANTE” del frontespizio, una nuova casella relativa all’”Annullamento” della dichiarazione e provvedendo alle relative istruzioni.
Le istruzioni relative all’”Annullamento” precisano che qualora il contribuente intenda annullare una Dichiarazione precedentemente trasmessa occorre presentare entro il 31 gennaio 2023 una nuova Dichiarazione nella quale va barrata l’apposita casella “Annullamento” nel frontespizio e vanno compilati unicamente i seguenti riquadri:
Dichiarante
Rappresentante firmatario della Dichiarazione (in presenza di rappresentante/erede)
Sottoscrizione
Impegno alla presentazione telematica (in presenza di incaricato della trasmissione della Dichiarazione).
Se il contribuente intende annullare una Dichiarazione trasmessa oltre il 31 gennaio 2023 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata in base all’art. 5 del DL n. 41/2021, occorre presentare entro tale termine di 60 giorni una nuova Dichiarazione compilata secondo le indicazioni sopra fornite e nella quale va barrata anche la casella “Definizione agevolata” nel frontespizio.
E’ sempre possibile poiché al riguardo le istruzioni non sono state modificate presentare Dichiarazioni correttive: infatti se si intende sostituire una Dichiarazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro il termine del 31 gennaio 2023 una nuova Dichiarazione; l’ultima Dichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate (ad eccezione dell’ipotesi riguardante la definizione agevolata, in quanto la Dichiarazione presentata oltre il 31 gennaio 2023 contenente i dati riguardanti la definizione non sostituisce quella presentata entro il 31 gennaio 2023).