Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 439400/2022 del 29 novembre 2022 è stato rinviato il termine di presentazione (scadente oggi) dell’Autodichiarazione degli aiuti di Stato al 31 gennaio 2023.
Il termine di presentazione dell’Autodichiarazione, inizialmente fissato al 30 giugno 2022, era già stato, con un precedente Provvedimento, oggetto di proroga al 30 novembre 2022.
L’Agenzia ricorda che l’Autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.
Inoltre, con il medesimo provvedimento è disposta anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework di cui al punto 1.5 del provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, fissato ora alla data del 31 gennaio 2023 “oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 se tale termine scade successivamente al 31 gennaio 2023”.
Al riguardo sono state inoltre pubblicate due nuove risposte nelle FAQ pubblicate sul sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-frequenti-framework-imprese che riguardano rispettivamente:
le modalità con cui è possibile operare lo scomputo da aiuti successivi;
le modalità di calcolo degli interessi da recupero.
Modalità con cui è possibile operare lo scomputo da aiuti successivi
Nella prima risposta l’Agenzia ricorda che Il comma 3 dell’articolo 4 del DM 11/12/2021 dispone che «In caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato».
In considerazione di tali previsioni, dunque, gli splafonamenti dovranno essere “sottratti” degli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.
Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:
Bonus tessile
Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM)
CFP wedding, intrattenimento, horeca
CFP servizi di ristorazione collettiva
CFP discoteche e sale da ballo
Credito d’imposta locazioni imprese turistiche
Credito di imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo
Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.
Oltre alle istanze sopra elencate, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo). Trattasi, in particolare dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta “Tabella codici aiuti di Stato”: 54, 55, 56, 58, 61, 69 e 71.
Prosegue l’Agenzia che occorre:
indicare nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
compilare la sezione I del quadro RU secondo le regole ordinarie riportando nel rigo RU5, colonna 3, l’intero importo del credito maturato;
indicare nella colonna 2 del rigo RU12 il residuo del credito diminuito dell’importo da riversare, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo.
Ad esempio, qualora il contribuente abbia maturato per l’anno 2021 uno dei predetti crediti per un importo pari a 10.000, utilizzato con il modello F24 entro il 31 dicembre 2021 per 2.000, e debba riversare a seguito del superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework un importo pari a 5.000, dovrà indicare:
nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
nel rigo RU5, colonna 3, il credito maturato pari a 10.000;
nel rigo RU6 la quota utilizzata in compensazione pari a 2.000;
nel rigo R12, colonna 2, il residuo pari a 3.000 (al netto, quindi, della quota utilizzata ai fini del riversamento pari a 5.000), avendo cura di barrare la casella 1.
Modalità di calcolo degli interessi da recupero
Nella seconda risposta, l’Agenzia precisa che le modalità di calcolo degli interessi sono rimesse alle indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02) e conferma che gli interessi cd. da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale con tutte le conseguenze da ciò derivanti.
Pertanto, l’Agenzia chiarisce che ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di € 800.000 a quello di € 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).
Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12 gli interessi da recupero devono essere calcolati:
per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).