I di-isocianati sono composti chimici caratterizzati dalla presenza del gruppo funzionale isocianato -N=C=O e sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.
La sensibilizzazione respiratoria da isocianati è una mattia professionale riconosciuta, invalidante con diversi profili di correlazione tra intensità dell’esposizione e comparsa degli effetti. Può svilupparsi anche per contatto cutaneo ed occorre considerare la predisposizione dei soggetti.
I di isocianati di più diffuso impiego non sono molecole volatili, ma costituiscono una fonte di esposizione per via inalatoria nei processi di nebulizzazione e “schiumatura” o in applicazioni a caldo ed anche attraverso la cute esposta.
Tra i molti prodotti che possono contenere di isocianati si annoverano i composti poliuretanici, in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture, utilizzati in carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, e altri prodotti a base poliuretanica), settore del mobile (imbottiture), automotive, packaging, etc.
Si sottolinea che la misura di prevenzione da adottare elettivamente è sempre e prioritariamente la sostituzione di tali prodotti.
LA RESTRIZIONE 74
Nel 2020 il Regolamento (UE) 2020/1149 ha ristretto l’impiego degli Isocianati nella Comunità aggiungendo all’allegato XVII del REACH (Regolamento CE n° 1907/2006), la Restrizione n° 74 per l’impiego dei di-isocianati.
Con la Restrizione 74 dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato i di-isocianati, in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di di-isocianati, considerati singolarmente e in una combinazione
- sia inferiore allo 0,1 % in peso,
- che il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Pertanto, per l’eventuale utilizzo di prodotti contenenti DI-ISOCIANATI in percentuale in peso superiore al limite è necessario che gli utilizzatori industriali e professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei di-isocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele (da alcuni identificato come Patentino di Isocianati).
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