La circolare n. 32/E chiarisce i dubbi emersi a seguito delle modifiche introdotte al regime forfetario dalla legge di bilancio per il 2023.
In particolare, è stato chiarito che ciò che rileva ai fini del superamento del limite di € 100.000, che causa l’uscita immediata dal regime forfetario, è l’incasso dei compensi e non l’emissione della relativa fattura.
Pertanto, la fattura che comporta il superamento del limite:
- se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’IVA a debito;
- se, invece, l’incasso avviene in un momento successivo all’emissione della fattura, gli obblighi ai fini IVA sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell’anzidetta operazione e dovrà essere integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, anche se emessa antecedentemente all’incasso medesimo.
La circolare 32/E, inoltre, fornisce anche precisazioni in merito agli effetti che il superamento del predetto limite comporta ai fini delle imposte dirette e sulle ritenute alla fonte a titolo d’acconto.