FORMAZIONE: CORSO PER L’ABILITAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Confartigianato Imprese Cosenza informa che è in avvio nel corrente mese di Maggio nella sede formativa di Cosenza sita in via Arabia n. 23, il corso di formazione obbligatorio per l’ottenimento del requisito professionale per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e vendita dei prodotti alimentari (bar, ristoranti, pizzerie, etc.).
Il corso di 100 ore (detto SAB), riconosciuto dalla Regione Calabria, è rivolto a coloro che intendono intraprendere un’attività commerciale (bar, ristorante, commercio al dettaglio e di prodotti alimentari), oltre all’abilitazione obbligatoria permette di conseguire un’adeguata preparazione sia in ambito commerciale-gestionale che in materia di sicurezza igienico-alimentare.
L’attestato finale è un requisito necessario di accesso e di esercizio delle attività commerciali ed ha validità su tutto il territorio nazionale.
Si sottolinea l’opportunità di una sollecita adesione, considerato l’imminente avvio delle attività formative e l’esiguo numero di disponibilità rimasto.
Per info e prenotazioni telefonare al numero unico provinciale 0984/73955, oppure inviare una mail al seguente indirizzo: formazione@confartigianatocosenza.it.
FORMAZIONE: CORSO GRATUITO PER ACCONCIATORI ED ESTETISTI
Confartigianato Benessere in collaborazione con la Scuola di Sistema confederale, organizza un percorso formativo per acconciatori ed estetisti su “Tecniche di Comunicazione”, articolato in cinque incontri, ogni lunedì dal 20 Maggio al 17 Giugno dalle 14:00 alle 17:00 in videoconferenza, che sarà realizzato in collaborazione con la Scuola di Sistema di Confartigianato Imprese.
Ogni tema è propedeutico al successivo, quindi si incoraggia la partecipazione completa e l’interazione con la Trainer al fine di acquisire appieno le tecniche in modo pratico.
L’importanza dell’approccio comunicativo è una priorità molto spesso richiamata dalle Categorie dell’acconciatura e dell’estetica, stante una carenza comune a molte imprese che, ancorché di alto livello sul piano tecnico-professionale, non riescono a raggiungere nel modo giusto la propria clientela e ad esercitare una leadership efficace nei confronti dei propri collaboratori a causa della mancata abitudine ad un uso proficuo dei principi della comunicazione, delle strategie di ascolto, dell’interpretazione della domanda e di altre tecniche utili alla vendita del valore.
Per costruire relazioni solide e durature, è fondamentale padroneggiare e applicare quotidianamente le tecniche di comunicazione. Questo è il cuore pulsante per creare fiducia e soddisfazione reciproca, valido sia nell’ambito delle vendite che nell’incoraggiamento e nell’ispirazione dei collaboratori.
Per le iscrizioni da comunicare entro il 10 maggio 2024 inviare un messaggio whatsapp al seguente numero: 351/5089099.
CONCORSO: PREMIO MAESTRO EMERGENTE ARTIGIANO D’ECCELLENZA
Sei un maestro d’eccellenza della moda e del lusso? Partecipa al concorso Premio Maestri d’Eccellenza 2024 di LVMH, Loro Piana, Camera Nazionale della Moda Italiana e Confartigianato, in palio per te un supporto economico, visibilità mediatica e incontri di mentoring con gli esperti della Maison LoroPiana.
La categoria Maestro Emergente Artigiano d’Eccellenza è dedicata ai talenti dell’artigianato italiano, un incoraggiamento a valorizzare estro e creatività ed è riservata ai progetti realizzati al massimo entro 5 anni dalla data del concorso.
Partecipa anche tu, c’è tempo fino al 15maggio 2024!
Per info e assistenza telefonare al numero unico provinciale: 0984/73955.
SVILUPPO: ISCRIZIONE ALL’ ALBO DI ADESIONE ALLA CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE ARTIGIANATO E TURISMO
Il Consiglio del Comune di Cosenza promuove l’iscrizione all’ Albo di adesione alla Consulta delle attività economiche e produttive.
Uno strumento partecipativo importante che dà voce alle attività economiche della città, attraverso quest’organo consultivo e propositivo sarà pienamente realizzata l’interazione con la pubblica Amministrazione al fine di favorire lo sviluppo dell’economia e il miglioramento delle attività connesse.
Per info e assistenza telefonare al numero unico provinciale: 0984/73955.
FISCALE: CREDITI “TRANSIZIONE 4.0” COME COMPILARE LE DELEGHE F24 DOPO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA CONTENUTI NELLA RISOLUZIONE N. 19/2024
Con risoluzione n. 19 del 12 aprile 2024 l’Agenzia delle entrate ha sospeso l’utilizzo del codice tributo 6936 nel caso in cui l’”anno di riferimento” indicato sulla delega di pagamento corrisponda a “2023” o “2024”. Tale sospensione è la diretta conseguenza dell’articolo 6 del D.L. n. 39/2024. Successivamente l’Agenzia con una faq del 16 aprile 2024 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-piu-frequenti-beni-strumentali) è intervenuta sul tema con alcune precisazioni.
Con la richiamata risoluzione, in attesa del decreto direttoriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che deve stabilire modalità e termini della comunicazione preventiva – introdotta dal richiamato articolo 6 – che le imprese devono inviare per fruire di determinati bonus riferiti agli anni 2023 e 2024, l’Agenzia ha sospeso temporaneamente l’utilizzo in compensazione di alcuni crediti per investimenti in beni strumentali nuovi.
L’Agenzia con una successiva faq ha precisato che il citato codice è utilizzabile anche per la fruizione di crediti non interessati dal blocco ed in particolare per quelli previsti dall’articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge n. 178/2020. Il blocco riguarda, infatti, solo gli investimenti effettuati ai sensi del comma 1057-bis per i quali va sempre utilizzato il medesimo codice tributo. Pertanto, i tax credit non oggetto di blocco concernono gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati:
dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – comma 1056);
dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – comma 1057).
La faq ha chiarito che se l’interconnessione del bene strumentale il cui investimento risulta effettuato ai sensi dei commi 1056 e 1057 è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il credito in compensazione (codice tributo 6936) indicando, quale anno di riferimento, l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o da quello di interconnessione del bene strumentale. Pertanto, ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057, relativo a un investimento effettuato nel 2022 e interconnesso nel 2023, nel modello F24, per superare il blocco della delega, dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
Fermi restando i citati chiarimenti, per la compilazione delle deleghe F24 è necessario raccordare i chiarimenti forniti con la citata faq con le indicazioni “a regime” già in essere.
In particolare:
per i beni acquisiti, negli anni precedenti il 2023 (investimenti effettuati ai sensi dei commi 1056 e 1057, art. 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178), per i quali non opera il blocco delle compensazioni, anche se interconnessi nel 2023 o successivamente va indicato sul modello F24, per gli utilizzi effettuati dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024, come “anno di riferimento” quello di acquisizione del bene e non quello in cui è avvenuta l’interconnessione. Come conseguenza si avrà che per gli utilizzi di un credito relativo al medesimo bene, saranno presenti deleghe con anni di riferimento diversi: sino al D.L. n. 39/2024 l’anno di riferimento è quello di interconnessione, successivamente è quello di effettuazione dell’investimento. Anno di riferimento che resta “ancorato” all’anno “canonico” di effettuazione dell’investimento anche nel caso in cui il bene sia consegnato l’anno successivo (entro un determinato termine) purché sia stato versato il 20% dell’acconto entro la fine dell’anno previsto dalla norma. Esempio, bene acquisito ai sensi del comma 1057, acconto versato entro il 31 dicembre 2022, consegna del bene entro il 30 novembre 2023, anche in tal caso in delega va indicato come anno di riferimento il “2022” indipendentemente da quando è intervenuta l’interconnessione;
per i beni acquisiti dal 2023 (investimenti effettuati ai sensi del comma 1057-bis) si continua ad indicare come anno di riferimento quello in cui è avvenuta l’interconnessione, in sostanza, si applicano le regole già note.