FORMAZIONE: Webinar sulla GDO: strumenti di comunicazione e innovazione digitale
Il 12 e il 26 settembre p.v. l’ICE propone due incontri webinar sulle soluzioni digitali e sugli strumenti per l’elaborazione di una strategia di comunicazione all’estero.
La partecipazione è gratuita per le aziende manifatturiere orientate all’export che soddisfano i requisiti di ammissibilità.
I webinar mirano a fornire alle aziende partecipanti gli strumenti necessari per condurre analisi e ricerche volte a migliorare il proprio posizionamento sul mercato estero, attraverso l’elaborazione di strategie di comunicazione adeguate.
Ogni webinar avrà una durata di 4 ore. Le modalità di accesso e i dettagli saranno comunicati alle aziende registrate poco prima degli incontri, che si terranno sulla piattaforma Google Meet.
Modulo 1 – 12/09/2024: Soluzioni digitali per la GDO, dai motori di ricerca all’AI;
Modulo 2 – 26/09/2024: Utilizzo efficace degli strumenti di comunicazione all’estero.
Scadenza delle iscrizioni 10 settembre 2024
Per ricevere il link di iscrizione telefonare al numero unico provinciale: 0984/73955.
Birrifici Artigianali: Convocazione incontro categoria – giovedì 12 settembre luglio 2024 ore 10.30
Si comunica che è convocata per giovedì 12 settembre p.v. alle ore 10,30, presso la sede di Confartigianato Imprese Calabria sita in Catanzaro via Lucrezia della Valle n. 56, la riunione della categoria per discutere sul seguente o.d.g.:
- Comunicazioni del Presidente;
- Report partecipazione International Street Food;
- Varie ed eventuali.
EXPORT: collettiva ICE Fiera Maison et Objet 16-20 gennaio 2025 Parigi
l’ICE Agenzia organizza e promuove, in collaborazione con Confartigianato, la collettiva delle aziende italiane alla Fiera Maison et Objet di Parigi. dal 16 al 20 gennaio 2025.
Maison & Objet è una delle più importanti fiere internazionali dedicate alla moda casa, che si svolge due volte l’anno a gennaio e settembre, attirando migliaia di visitatori interessati alle ultime novità in decorazione, design e innovazione creativa. L’edizione di gennaio 2024 ha registrato oltre 70.000 visitatori unici da 147 paesi, con una significativa presenza internazionale e una forte partecipazione di interior designer, professionisti dell’ospitalità e rivenditori. La fiera ha ospitato 2.516 marchi da 62 paesi, di cui 648 nuovi, con una presenza italiana particolarmente apprezzata.
La partecipazione delle aziende italiane sarà organizzata in uno spazio collettivo composto da moduli espositivi arredati, ciascuno di circa 13 mq, situati in aree dedicate all’interno delle hall 3 (COOK AND SHARE), 6 (TODAY e FOREVER) e 7 (SIGNATURE) con concept espositivi di elevato livello di qualità pensati per le singole aree.
La quota di partecipazione è di 2.600,00 EUR (pari a 200,00 EUR/mq) e include l’affitto dell’area espositiva, l’allestimento dello stand, l’iscrizione alla fiera e alla piattaforma MOM, l’inserimento nel catalogo ufficiale della manifestazione e altri servizi di comunicazione.
Le aziende produttrici di arredamento, oggettistica per la casa e illuminazione interessate a partecipare sono invitate a iscriversi entro il 15 settembre 2024 al link da richiedere alla scrivente telefonando al numero unico provinciale: 0984/73955.
FISCALE: LE NOVITA’ DEL D.L. “OMNIBUS”
Il D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 (cd “decreto-legge omnibus”), entrato in vigore il 10 agosto 2024, introduce diverse misure di carattere fiscale ed economico.
Si illustrano le principali disposizioni di carattere tributario.
- ZES MEZZOGIORNO – INCREMENTO RISORSE (art. 1)
La disposizione incrementa le risorse stanziate per l’agevolazione “ZES Mezzogiorno”, fruibile tramite un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica (disposizioni attuative con il decreto 17 maggio 2024 e provvedimento AdE dello scorso 22 luglio 2024, con cui la percentuale del beneficio è stata fissata in misura pari al 17,6668%).
L’incremento dei fondi impone la ripresentazione di una comunicazione integrativa da parte degli operatori economici che avevano già presentato la comunicazione “ordinaria” entro il 12 luglio u.s. Pertanto, a pena di decadenza dall’agevolazione, tali soggetti devono inviare dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella stessa comunicazione.
Con specifici provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno approvati il modello di comunicazione integrativa con le relative istruzioni e modalità di trasmissione telematica, nonché la percentuale di fruizione dell’agevolazione, ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
- PERSONE FISICHE NEO-RESIDENTI: RADDOPPIO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA (art. 2)
La disposizione incrementa da 100.000 a 200.000 euro l’imposta sostitutiva dovuta sui redditi di fonte estera dai soggetti che, trasferendo la residenza fiscale in Italia, beneficiano del regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis TUIR.
In merito alla decorrenza, il comma 2 prevede che l’aumento riguarda le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente al 10 agosto 2024 (cioè, dalla data di entrata in vigore del decreto).
- SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – DECOMMERCIALIZZAZIONE AI FINI IVA (art. 3)
Ai fini IVA è previsto che il “regime di esclusione IVA” per le operazioni delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) verso gli associati, possono ritenersi applicabili anche da parte delle società sportive dilettantistiche (SSD).
L’estensione della “decommercializzazione” IVA alle SSD è comunque applicabile fino al 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore dell’art. 5, comma 15-quater del D.L. 146/2021 che, con effetto dal 1° gennaio 2025, elimina il regime di “decommercializzazione” di cui all’art. 4 DPR 633/72).
Poiché la norma fa salvi i comportamenti adottati prima del 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del D.L. omnibus), si può ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre una “sanatoria” per la generalità delle SSD, avallando i diversi regimi IVA da queste applicati per le operazioni verso i soci.
- CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVE (art. 4)
La disposizione introduce un credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive ex art. 81 del D.L. 104/2020 anche per il periodo dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024.
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:
di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro; rivolto a leghe e SSP e società ed ASD con ricavi relativi al periodo d’imposta 2023 prodotti in Italia almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
Le società e associazioni sportive devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti agevolati, nei limiti delle risorse disponibili (pari a 7 milioni per il 2024) e fermo restando il rispetto del regolamento “de minimis”. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa apposita istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- IVA – aliquote (art. 5)
Con una modifica alla Tabella A, parte II-bis, sono inserite nuove operazioni nella Tab. A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72, con aliquota IVA 5%.
5.1 Erogazione di corsi di attività sportiva invernale
Il nuovo numero 1-septies) della tab. A, parte II-bis, dispone l’applicazione dell’aliquota IVA 5% sulla erogazione di corsi di attività sportiva invernali, come individuati dalle federazioni competenti, impartiti da iscritti ad appositi albi regionali o nazionali.
Nello specifico, per l’individuazione delle attività “agevolate”, si fa rinvio alle discipline gestite dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI (come lo sci, lo snowboard, lo slittino, ecc.). Quanto ai soggetti erogatori, invece, si fa riferimento a coloro che sono iscritti in appositi albi regionali o nazionali, che operino in forma individuale o organizzata (associazioni o società).
La disposizione dell’aliquota ridotta si applica fino al 31 dicembre 2024 a condizione che le prestazioni di insegnamento non rientrino tra quelle non soggette all’imposta (come previsto dal comma 2 dell’articolo 5).
Si ricorda che sono fuori campo dall’applicazione IVA, ai sensi dell’art. 4, c.4, DPR 633/72, le cessioni e prestazioni a titolo oneroso rese dagli enti associativi, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti dei soci o associati; vi rientrano anche le operazioni delle SSD senza fini di lucro, a decorrere dallo scorso 10 agosto 2024.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo in commento, inoltre, l’aliquota ridotta del 5% non si applica qualora le prestazioni di insegnamento siano soggette al regime di esenzione (si tratta di insegnamento sportivo reso da enti senza fini di lucro, ai sensi dell’art. 36-bis D.L. 75/2023).
Infine, il comma 3 della disposizione in commento chiarisce il trattamento IVA dei corsi di attività sportiva o fisica invernali erogati prima del 10 agosto 2024, specificando che gli stessi si considerano esenti o fuori campo, in presenza delle relative condizioni, e che sono fatti salvi i comportamenti pregressi.
5.2 Cessione di cavalli a scopi non alimentari e nei primi 18 mesi di vita
Con l’introduzione del numero 1-octies, Tab. A, parte II-bis, DPR 633/72, è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5% sulla cessione di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari nei primi 18 mesi dalla nascita.
- TASSAZIONE FRONTALIERI SVIZZERA (art. 6)
La disposizione in commento istituisce, dal periodo d’imposta 2024, un regime speciale, su opzione, per i lavoratori residenti in alcuni Comuni, specificamente individuati negli allegati 1 e 2 al decreto, che si trovano, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera.
La disposizione ha la finalità di evitare discriminazioni tra il trattamento tributario delle retribuzioni percepite dai lavoratori frontalieri residenti in alcuni Comuni (per l’esattezza, 72 comuni compresi nella fascia di 20 Km dal confine con la Svizzera) che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni svizzeri e la disciplina fiscale applicabile ai soggetti rientranti nel regime transitorio vigente tra l’Italia e la Svizzera del 23/12/2020 (entrato in vigore il 17 luglio 2023) che prevede l’imposizione esclusiva in Svizzera.
Il regime speciale opzionale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali locali) pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera.