REGIONE CALABRIA – CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
La Regione Calabria ha pubblicato il bando relativo a “Concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi”.
FINALITÀ
Garantire la più ampia partecipazione dei cittadini alla pratica sportiva, ad attività fisco-motorie, in ambienti più sicuri e attrattivi.
BENEFICIARI
a) Linea di intervento 1:
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Comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento ISTAT;
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Società a totale partecipazione pubblica affidatarie della gestione degli impianti sportivi da parte di Enti pubblici proprietari;
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Enti di promozione sportiva;
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Federazioni sportive;
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Associazioni benemerite sportive;
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Società e Associazioni sportive dilettantistiche (S.S.D./A.S.D.);
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Altri soggetti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP in qualità di proprietari e/o gestori/concessionari di impianti sportivi di proprietà pubblica o privata ad uso pubblico.
b) Linea di intervento 2:
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Comuni;
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Province;
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Città metropolitane;
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Unioni e/o Associazioni di Comuni;
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Università;
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Istituti penitenziari;
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Società a totale partecipazione pubblica affidatarie della gestione degli impianti sportivi da parte di Enti Pubblici proprietari;
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Enti di promozione sportiva;
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Federazioni sportive;
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Associazioni benemerite sportive;
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Società e Associazioni sportive dilettantistiche (S.S.D./A.S.D.).
IMPORTO INVESTIMENTO AMMISSIBILE
L’importo massimo dei costi ammissibili di ciascun progetto deve essere contenuto nei seguenti parametri:
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Linea 1: pari a € 70.000
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Linea 2:pari a € 200.000
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Linea 3: superiore a € 200.000
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Il contributo concedibile sulla base del presente Avviso è concesso per investimenti riconducibili ad una o più delle seguenti tipologie di intervento:
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interventi di adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione di impianti esistenti;
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interventi di adeguamento degli impianti sportivi esistenti agli standard di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche;
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interventi di adeguamento impiantistico per l’eliminazione di rischi, per l’ottenimento della certificazione di agibilità dell’impianto ed ai fini dell’adeguamento alla normativa antincendio;
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interventi di riqualificazione funzionale e potenziamento degli impianti sportivi esistenti, per migliorarne l’utilizzazione;
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interventi di completamento o ampliamento di impianti esistenti;
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interventi di efficientamento energetico;
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realizzazione di nuovi impianti sportivi nei territori in cui ne viene verificata l’insufficienza sulla base dell’ultimo censimento CONI;
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interventi su impianti destinati allo svolgimento delle discipline sportive riconosciute dal CONI con delibera n. 1569 del 10/05/2017.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili, in conformità con le disposizioni di cui all’art. 55 del Reg. 651/2014, sono le seguenti:
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terreni;
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immobili;
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opere murarie;
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macchinari, impianti ed attrezzature varie;
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investimenti immateriali.
AGEVOLAZIONI AMMISSIBILI
L’avviso prevede la concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale. La Regione Calabria, può altresì concedere, per la realizzazione del medesimo progetto che beneficia del contributo un aiuto in forma di contributo in conto interessi, per mutui accesi dai Beneficiari presso l’Istituto di Credito Sportivo (ICS).
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande devono essere presentate on line, accedendo, previa registrazione, alla piattaforma informatica nella pagina dedicata all’avviso sul portale Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità.
La registrazione potrà essere effettuata a partire dalle ore 9 del 10/09/2018 e fino alle ore 13 del 28/09/2018. La piattaforma sarà operativa per la presentazione delle domande e la generazione della relativa scheda di riepilogo e conferma del contributo richiesto a partire dalle ore 9 del giorno 14/09/2018 e fino alle ore 13 dell’1/10/2018. L’invio delle schede di riepilogo e conferma del contributo richiesto dovrà avvenire entro le ore 13 del 3/10/2018.
La partecipazione è subordinata a specifici requisiti.
ROTTAMAZIONE CARTELLE: RECAPITATE LE RISPOSTE IN MERITO ALLE DOMANDE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA PRESENTATE ENTRO IL 15.05.2018
Entro la fine di giugno dovrebbero essere arrivate le risposte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per i carichi affidati nel 2017 sulla definizione agevolata, la cui domanda è stata presentata entro il 15.05.2018.
Per i carichi relativi al periodo 2000-2016 l’Agenzia delle Entrate della Riscossione ha tempo per inviare la risposta fino al 30.09.2018.
Nella comunicazione dell’Agenzia possiamo trovare 5 codici differenti:
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AT – Accoglimento totale della richiesta: c’è un importo da pagare per i debiti rottamabili e nessun importo da pagare per eventuali debiti non rottamabili;
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AP – Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti rottamabili che non, c’è qualcosa da pagare;
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AD – Sia per i debiti rottamabili che non rottamabili non si deve pagare nulla;
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AX – Per i debiti rottamabili non si deve pagare nulla, mentre vi sono importi da pagare per i debiti non rottamabili;
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RI – Rigetto: i debiti indicati nella domanda non sono rottamabili e c’è un importo da pagare.
In ogni comunicazione viene allegato un prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle e l’eventuale distinzione tra quelle del periodo 2000-2016 e quelle del periodo 2017, il totale del debito residuo, del debito oggetto di definizione agevolata, l’importo da pagare per la definizione e l’eventuale debito residuo escluso, non rottamabile.
Per effettuare il pagamento le modalità sono molteplici:
Per i carichi affidati all’Agente di riscossione dal 1.01.2017 al 30.09.2017, era possibile rateizzare l’importo dovuto in massimo 5 rate, con le seguenti scadenze: 31.07.2018; 30.09.2018; 31.10.2018; 30.11.2018; 28.02.2019.
Per i carichi affidati dal 2000 al 2016 il numero di rate massimo era 3: 31.10.2018; 30.11.2018; 28.02.2019.
Se non viene pagata la prima rata la definizione non produce effetti e si possono riprendere eventuali vecchie rateazioni; se invece non si versa una rata successiva alla prima, non è più possibile riprendere precedenti rateazioni, in quanto per legge revocate dal pagamento della prima rata.
RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: COSA CAMBIA DAL 15 AGOSTO 2018
A partire dal 15 agosto 2018 l’ambito di applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 sarà definito dagli Allegati III e IV .
La definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica rimane la stessa. Infatti, si considerano apparecchiature elettriche ed elettroniche “quelle che dipendono da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misure di tali correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.”
Così pure, “i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE sono le apparecchiature, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo, che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene.”
Dal 15/08/2018 sono escluse le seguenti apparecchiature:
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apparecchiature destinate all’invio nello spazio;
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utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
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installazioni fisse di grandi dimensioni;
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mezzi di trasporto di persone o merci (esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati);
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macchine mobili non stradali ad uso professionale;
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dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, dispositivi medici impiantabili attivi;
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apparecchiature per attività di ricerca e sviluppo.
La modifica delle categorie porterà all’inclusione di un maggior numero di prodotti.
NUOVA SOTTOCATEGORIA 4 BIS: RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA METALLI FERROSI E NON FERROSI
L’albo nazionale gestori ambientali ha istituito la nuova sottocategoria d’iscrizione 4 bis, con delibera n. 2 del 24/04/2018. La nuova sottocategoria è molto semplificata rispetto alla categoria 4 ordinaria ed è stata creata per una tipologia d’imprese ben definita, ovvero le ditte che raccolgono e trasportano rifiuti non pericolosi rappresentati da metalli ferrosi e non ferrosi. Per poter accedere all’iscrizione le imprese devono però rispettare tutti i requisiti:
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essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10). E’ escluso quindi il commercio ambulante;
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essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2 lettere a, b, c, d, e, f, g, e i del DM120/2014,
ovvero il decreto che costituisce il regolamento dell’albo nazionale gestori ambientali;
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dimostrare la disponibilità di uno o al massimo due veicoli ad uso proprio la cui portata complessiva utile non superi 3,5 tonnellate.
Per quanto riguarda i rifiuti che possono essere trasportati ed il quantitativo annuo, nella delibera è presente una tabella che riporta i cer trasportabili e si segnala che annualmente non è possibile trasportare più di 400 tonnellate di tali rifiuti.
La ditta che intendesse iscriversi in sottocategoria 4 bis non potrà conseguire altre iscrizioni, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in altre categorie relative al trasporto di rifiuti.
Per quanto riguarda i diritti annuali d’iscrizione l’Albo ha deliberato di applicare un importo annuale pari a € 50,00 e la durata dell’iscrizione sarà di 5 anni.
TRASPORTO MERCI: INVESTIMENTI 2018 PER ACQUISTO NUOVI MEZZI
I due decreti ministeriali relativi agli incentivi 2018 per gli investimenti delle imprese di autotrasporto sono stati pubblicati nella G.U. n. 163 del 16/07/2018. Pertanto, dal 16 luglio 2018 e fino al 15 aprile 2019, per le imprese è possibile effettuare gli acquisti e presentare la domanda per ottenere gli incentivi previsti.
I beni che verranno agevolati sono i seguenti:
1) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore 3,5 ton. a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel + elettrico) ed elettrica – Full Electric, nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
2) radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore alle 11,5 ton, di categoria ecologica Euro VI;
3) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi, nonché per l’acquisizione di rimorchi e S/R o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP risorse destinate;
4) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed un rimorchio o semirimorchio porta casse.
AGEVOLAZIONI FISCALI – DEDUZIONI FORFETARIE E RECUPERO SSN 2018 PER AUTOTRASPORTO
È stato pubblicato il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze con gli importi relativi alle agevolazioni fiscali 2018 per gli autotrasportatori ed il conseguente comunicato dell’Agenzia delle Entrate con le indicazioni operative per compilare la dichiarazione dei redditi.
Di seguito riportiamo gli importi delle misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018:
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Deduzioni forfetarie – Per ciascun trasporto effettuato personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2017, nella misura di 38,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale;
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Recupero del contributo al Ssn – Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2018 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.
Confartigianato esprime totale insoddisfazione per l’ennesima presa in giro a danno delle piccole imprese dell’autotrasporto che, a causa degli importi stabiliti per le deduzioni, subiranno in media una perdita di 2.500 euro.
Il Governo che si vanta di essere paladino delle PMI, non ha nemmeno avviato il dialogo con la categoria e ha decurtato drasticamente gli importi attesi rendendoli inaccettabili. Le imprese in contabilità semplificata sono costrette a dover pagare maggiori tasse sui redditi dell’anno precedente e la maggiorazione dello 0,40% degli interessi di mora.
Alla luce di quanto sopra, il Fermo dei Servizi di Trasporto, in attesa di nuovi sviluppi, rimane confermato dal 6 al 10 agosto 2018.
ENERGIA – ATTENZIONE ALLE E.MAIL TRUFFA CHE VENGONO INVIATE DA UN INDIRIZZO APPARENTEMENTE RIFERITO AD ENEL
Enel nel proprio sito internet segnala che vengono inviate e.mail da un indirizzo apparentemente riferito a Enel stessa, che hanno l’obiettivo di sottrarre illecitamente dati personali e dati relativi alle carte di credito di diversi circuiti internazionali. Si riporta di seguito il comunicato di Enel
“A seguito di nuove segnalazioni in merito a comunicazioni dal contenuto ingannevole, inviate da un indirizzo email solo all’apparenza riferito ad una società del Gruppo Enel, l’azienda torna a fornire le raccomandazioni del caso, precisando di aver già avviato tutte le azioni necessarie per la tutela dei clienti e delle società del Gruppo.
Si tratta di un tentativo di raggiro mirato alla sottrazione illecita di dati personali e di dati relativi a carte di credito/debito afferenti a diversi circuiti internazionali (Visa, Mastercard, Maestro, Paypal).
I messaggi di posta elettronica fingono di essere delle comunicazioni da parte di Enel Energia riguardo a un falso rimborso a favore dei clienti.
La pagina web alla quale si viene reindirizzati (cliccando sulla frase “Fare clic sul seguente link: hxxp://MyEnel.it”), è un sito di phishing creato ad hoc.
Né il Gruppo Enel né società incaricate hanno inviato mail che informano il cliente di un credito da riscuotere per la sua fornitura e che invitano a collegarsi al link presente nella mail. Le procedure aziendali non prevedono in alcun caso la richiesta di fornire o verificare dati bancari e/o codici personali attraverso link esterni.
Enel ha già informato le Autorità competenti e richiesto la chiusura dei siti malevoli. L’Azienda invita chiunque riceva una e-mail sospetta a non cliccare i link presenti all’interno dei testi, a non scaricare e aprire allegati e a verificare l’autenticità della richiesta attraverso i consueti canali di contatto: numero verde Enel Energia 800.900.860 e sito www.enel.it. Enel ringrazia in anticipo coloro che avranno la cortesia di segnalare all’azienda mail sospette ricevute, in modo da arginare e prevenire il fenomeno delle truffe sulla rete.”
MILLEPROROGHE – PUBBLICATO IL DECRETO-LEGGE CHE PROROGA I TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
Il decreto-legge n. 91/2018 (chiamato ancora “Decreto Milleproroghe”) è in vigore dal 26 luglio 2018 e introduce disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative e interviene, principalmente, sulla disciplina delle intercettazioni, infrastrutture, bonus cultura e riforma delle banche cooperative.
Per quanto riguarda le intercettazioni, il Governo ha deciso di rinviare al 31 marzo 2019 l’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni (D.Lgs. n. 216/2017). È stata differita al 15 febbraio 2019 l’estensione del regime della multivideoconferenza ai processi con detenuti.
Per quanto riguarda il tema delle Infrastrutture, si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine entro cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deve individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai finanziamenti dei programmi di edilizia scolastica.
Per quanto riguarda il Bonus cultura per i diciottenni, al fine di tenere conto di un parere del Consiglio di Stato, si assicura la necessaria copertura legislativa all’estensione per il 2018 del cosiddetto “bonus cultura”, prevista dalla legge di bilancio per il 2018.
COMPRO ORO – OPERATIVITÀ DEL REGISTRO DAL 3 SETTEMBRE E DOMANDE DI ISCRIZIONE ENTRO IL 2 OTTOBRE 2018
L’Organismo degli Agenti e Mediatori creditizi (OAM), ha comunicato l’operatività del Registro a far data dal 3 settembre 2018.
Le domande di iscrizione, da parte degli operatori, dovranno essere presentate entro il successivo 2 ottobre.
È stata, altresì fissata, l’entità del contributo, da versare contestualmente alla domanda di iscrizione.
La variazione delle sedi operative e/o della prevalenza o meno dell’attività svolta, dovrà essere comunicata immediatamente all’OAM attraverso il sistema telematico di gestione del Registro. L’operatore dovrà inoltre provvedere a un nuovo versamento per la maggiore quota dovuta.
Il contributo per le annualità di iscrizione successive alla prima iscrizione sarà determinato dall’OAM successivamente, anche in funzione del numero degli iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione.
I criteri e le modalità per il versamento del contributo 2019 saranno comunicati entro maggio del medesimo anno.
In caso di rinuncia o rigetto dell’istanza di iscrizione o nell’ipotesi di cancellazione, anche su istanza di parte, i contributi versati non saranno rimborsati.
AFFITTACAMERE IN CONDOMINIO – ATTIVITÀ AMMESSA SE AD ESSERE VIETATE SONO SOLO LOCANDE O PENSIONI
L’attività di affittacamere, che si caratterizza per la prestazione di servizi personali, differisce dall’attività di pensione o locanda, che comporta anche la fornitura di vitto, ma soprattutto si distingue dalla locazione, rapporto contrattuale di maggiore durata e nell’ambito del quale il locatore non entra mai in contatto con la vita dell’ospitato.
E’ quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Milano – Sezione XIII civile, n. 1947 del 22 febbraio 2018.
Il Tribunale di Milano, con questa sentenza, ha chiarito che la previsione del regolamento condominiale di natura contrattuale che vieta di destinare qualsiasi unità immobiliare ad uso di locanda o pensione o di esercitare attività imprenditoriali (officine, depositi), non impedisce al condomino o suo inquilino di concedere in locazione una stanza ammobiliata del suo appartamento senza la prestazione di servizi personali, trattandosi di attività diversa da quelle espressamente vietate dal regolamento.
Il Tribunale, precisa che la ripetuta concessione in godimento di una stanza da parte di una società in favore di terzi determina la nascita di rapporti di locazione e non costituisce un’attività imprenditoriale riconducibile all’ipotesi di affittacamere, se il proprietario dell’immobile ammobiliato provvisto delle necessarie somministrazioni non fornisce servizi ulteriori.
In altre parole l’attività di affittacamere o bed and breakfast è pienamente ammissibile se il divieto regolamentare riguarda l’apertura di pensioni o locande, cioè attività che accanto alla messa a disposizione di una camera per l’alloggio, presuppongono la prestazione di un servizio di ristorazione ben più ampio, esteso al pranzo o alla cena o ad entrambi, richiedendo non solo una dimensione organizzativa ed anche di personale più ampia, ma una maggiore frequentazione dei locali da parte degli ospiti.
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO LE ISTANZE E LE RELATIVE AUTORIZZAZIONI PER LA RACCOLTA DI FIRME CON BANCHETTO A FINE DI PROPAGANDA ELETTORALE E REFERENDUM
Le istanze e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni per occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme con banchetto inclusivo di tavolo, sedie e gazebo, con riferimento a campagne relative a referendum, iniziative legislative popolari, petizioni e istanze, nonché le relative autorizzazioni rilasciate dagli enti locali sono esenti da imposta di bollo.
La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 56/E del 18 luglio 2018.
L’esenzione dall’imposta di bollo che opera nei casi di specie è quella prevista dall’art. 1 della Tabella di cui all’Allegato B, D.P.R. n. 642/1972, ai sensi del quale sono esenti dal bollo le «petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle 3 liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale».
Per godere dell’esenzione piena, è chiarito nella Risoluzione, le richieste di occupazione del suolo pubblico devono rispondere a precise regole.
Le richieste di occupazione del suolo pubblico e i relativi provvedimenti di autorizzazione, finalizzati ad iniziative diverse da quelle sopra previste, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00.
Della stessa esenzione gode anche l’attività propagandistica purché venga svolta in “periodo elettorale”.
LIBERALIZZAZIONE DELLE NOTIFICHE A MEZZO POSTA – FIRMATO IL DECRETO CHE DEFINISCE LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il 20 luglio scorso, il decreto ministeriale che definisce le procedure per il rilascio delle licenze speciali per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal codice della strada.
Si completa così la fase di regolamentazione del settore postale inerente ai servizi delle notifiche degli atti giudiziari e delle multe, avviata nel 2017 dalla Legge per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, nella quale si prevede la liberalizzazione del servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e violazioni del codice della strada mediante l’abrogazione della norma che prevedeva l’affidamento esclusivo del servizio a Poste Italiane S.p.A..
Il decreto ministeriale verrà ora inviato alla Corte dei Conti e successivamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
TESSERAMENTO 2018 – AVVISO AGLI ASSOCIATI
Si avvisano i Signori soci che, presso gli uffici Confartigianato di Cosenza e Castrovillari, è possibile ritirare la nuova tessera per l’anno 2018, unitamente all’attivazione di ConfApp, l’applicazione per smartphone di Confartigianato Imprese, con tutte le notizie, settore per settore, di carattere nazionale, regionale e provinciale; in quest’ultimo caso, quelle pubblicate quotidianamente da Confartigianato Cosenza.
NASCE CONFAPP, L’APPLICAZIONE DI CONFARTIGIANATO COSENZA DISPONIBILE PER IOS E ANDROID
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Per l’installazione della suddetta applicazione, basterà contattare gli uffici dell’Associazione, che seguiranno l’associato in ogni passaggio.
A quel punto, l’imprenditore potrà avere le informazioni del proprio settore e della propria Associazione, con le notizie, gli eventi e gli appuntamenti che più lo interessano, potendo accedere, inoltre, al servizio settimanale del TG ONLINE di Confartigianato.
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Per tutti gli approfondimenti contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Cosenza (Tel. 0984/73955) e Castrovillari (Tel. 0981/27143).
LO STAFF DI CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA AUGURA BUONE VACANZE E RIMANDA IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE AL 27 AGOSTO 2018, DATA DI RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE