Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 gennaio ed entrato in vigore il giorno successivo il nuovo decreto-legge (DL n. 1/2022) contenente ulteriori misure di contenimento dell’epidemia Covid-19.
Il provvedimento contiene le seguenti misure:
Estensione dell’obbligo vaccinale per le persone over 50 anni.
Tale obbligo viene previsto fino al 15 giugno 2022 e riguarda i cittadini italiani, quelli di altri Stati dell’UE residenti in Italia e anche gli stranieri iscritti o meno al servizio sanitario nazionale. In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale è prevista una sanzione di 100 euro. Vengono previsti taluni casi di esenzione dall’obbligo vaccinale. Infatti, in caso di accertato pericolo per la salute, attestato dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, la vaccinazione potrà essere omessa o differita. Durante il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro dovrà adibire tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.
Estensione del green pass “rafforzato” nei luoghi di lavoro per le persone over 50.
L’estensione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 comporta per tali soggetti l’obbligo – a decorrere dal 15 febbraio – di accedere nei luoghi di lavoro solo previo possesso ed esibizione del c.d. green pass “rafforzato” (quello che si ottiene dopo il vaccino o la guarigione). La verifica del green pass dovrà avvenire da parte dei datori di lavoro con le modalità già utilizzate in questi mesi, previste dal DPCM del 17 giugno 2021.
Il controllo del green pass “rafforzato” dovrà essere effettuato anche nei confronti di coloro che svolgono – a qualsiasi titolo (quindi anche eventuali lavoratori autonomi, professionisti, lavoratori dipendenti di altre aziende, etc.)
attività lavorativa nei luoghi di lavoro privati. In tali casi il controllo sarà duplice e dovrà essere svolto anche dal datore di lavoro della struttura presso cui il soggetto sta svolgendo la propria attività lavorativa.
I lavoratori privi di green pass “rafforzato” saranno considerati assenti ingiustificati, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione del citato green pass e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Fino al 15 giugno 2022 il datore di lavoro, indipendentemente dalla dimensione occupazionale, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata potrà sospendere il lavoratore over 50 privo di green pass “rafforzato” per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. La sospensione non dovrà essere superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno, e non dovrà comportare né conseguenze disciplinari né la perdita del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Per le violazioni dei suddetti obblighi si applicano le sanzioni già previste per il mancato rispetto delle disposizioni di contenimento del Covid (art. 4 del DL n. 19/2020).
Si ricorda, infine, che per i lavoratori che non abbiano ancora compiuto il cinquantesimo anno di età l’accesso al luogo di lavoro continua ad essere consentito con il c.d. green pass “base” (ottenuto, cioè, in seguito anche a tampone negativo).
Con riferimento a tali soggetti, il provvedimento estende a tutte le imprese (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti) la possibilità di sospendere e sostituire, fino al 31 marzo 2022, e sempre per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi rinnovabili, il lavoratore privo di green pass “base”.
Estensione del green pass “base” a servizi alla persona e commercio.
Il provvedimento estende l’impiego del green pass “base” (che si ottiene anche attraverso il tampone con risultato negativo) a talune attività di interesse.
In particolare – dal 20 gennaio al 31 marzo 2022 – si potrà accedere solo con il green pass “base” ai c.d. servizi alla persona, ovvero acconciatori, estetiste, trucco semipermanente, tatuatori, piercer, lavanderie, pompe funebri. Si ricorda che per i centri benessere (anche per le attività all’aperto) e gli stabilimenti termali, invece, l’obbligo di green pass “rafforzato” è stato già introdotto dal DL n. 221/2021 e dal DL n. 229/2021 a partire dal 10 gennaio. Dal 1° febbraio o dalla data prevista con apposito DPCM sarà necessario possedere un green pass “base” anche per accedere alle attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che dovranno essere individuate con il richiamato DPCM, da emanare entro il 23 gennaio p.v. Le verifiche che l’accesso ai servizi e alle attività sopra indicati avvenga solo con il possesso del green pass “base” dovranno essere effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili.
In allegato il decreto e la tabella relativa alle attività consentire, con green pass “base” o “rafforzato”, aggiornata al 10 gennaio 2022.