È stata modificata la disciplina – contenuta nella legge di stabilità 2016 – del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. La modifica riguarda l’individuazione delle regioni ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea come individuate dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che fino al 31 dicembre 2022, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), articolo 1, comma 175, sostituisce l’articolo 1, comma 98, della legge 208/2015, istitutiva dell’agevolazione in argomento. A seguito di detto ultimo intervento legislativo sono state individuate le regioni ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, del Trattato come individuate dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
In base a tale nuovo riferimento, le regioni ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 107, paragrafo 3, lett. a) (cd. “zona a”) sono le seguenti: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise.
Inoltre, il credito d’imposta è attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016 ossia con i vecchi limiti di intensità di aiuto.
Per le finalità di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria ( ), di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Risultano pertanto agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di un investimento iniziale, in macchinari, impianti e attrezzature varie – relativi: alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato).
I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Con riferimento al requisito della novità, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/E/2016 ha precisato che:
se il bene complesso che incorpora un bene usato sia stato acquistato a titolo derivativo il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di prevalente entità rispetto al costo complessivo;
può essere considerato agevolabile il macchinario che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente a scopo dimostrativo.
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti di “mera sostituzione” in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”.
Sono inoltre esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.
Sono ugualmente esclusi i materiali di consumo.
La disciplina prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali “nuovi”. Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.