A far data dal 1° gennaio 2019 sono cambiate le regole di fatturazione del Contributo Ambientale Conai (CAC) il cui onere viene “spostato” dai produttori ai commercianti di imballaggi vuoti.
Saranno, pertanto, questi ultimi ad applicare il CAC in fattura, in aggiunta al prezzo di vendita e con riga separata, fatturandolo al “primo utilizzatore”, ovvero chi acquista l’imballaggio per confezionare la merce.
Di fatto, oggi, i commercianti di imballaggi vuoti sono equiparati ai produttori e agli importatori di imballaggi destinati alla rivendita e sono soggetti agli stessi adempimenti previsti finora per questi ultimi.
Tale novità ha impatto su diverse categorie di imprese associate al sistema:
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produttori di imballaggi vuoti: non devono più applicare il CAC in fattura;
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commercianti di imballagli vuoti : devono applicare CAC in fattura in aggiunta al prezzo di vendita ed in riga separata;
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utilizzatori/riempitori di imballaggi: si ritrovano nella fattura d’acquisto dell’imballaggio il CAC in aggiunta al prezzo di vendita.
L’unica categoria non impattata dalla circolare in oggetto è quella dei distributori di merci imballate che si trovano, come di consueto, l’indicazione in fattura “CAC assolto”. La circolare riporta anche le istruzioni operative per la procedura agevolata dedicata ai “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti che gestiscono flussi non rilevanti in termini di peso (fino a 150 tonnellate/anno).
Per informazioni contattare i Responsabili del servizio di Confartigianato Cosenza (Lucio Ziccarelli – Tel. 0984/73955, per i comprensori di Cosenza e Paola; Daniele Aronne – Tel. 0981/27143, per i comprensori di Castrovillari e Rossano).