OBBLIGO FORMATIVO FER PER IMPIANTISTI – CORSO DI AGGIORNAMETO CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Con l’approvazione della Delibera regionale n. 439 del 10 novembre 2016 vengono approvati e definiti gli standard formativi per il mantenimento dell’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti “FER” (Fonti Energia Rinnovabile). Com’è noto, infatti, l’art.15 e l’allegato 4 del D.L. n. 28/2011 e s.m.i., attuativo della Direttiva CE 2009/28, comma 1 e 2, art. 17 della Legge n. 90/2013 impongono che le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (ex 46/90) debbano far aggiornare il proprio responsabile tecnico sulle seguenti tipologie di impianti.
Impianti termoidraulici
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Biomasse per usi energetici;
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pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS;
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sistemi solari termici e foto-termoelettrici.
Impianti elettrici
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Sistemi fotovoltaici.
Confartigianato Imprese Cosenza ha in programmazione, per il corrente mese di marzo, presso la sede corsuale di Castrovillari, il suddetto corso e, pertanto, considerata l’imminenza di avvio delle attività didattiche, sottolinea l’opportunità di una sollecita adesione.
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Confartigianato Imprese Cosenza ha in programmazione, nel corrente mese di marzo, presso la sede corsuale di Cosenza, il corso di formazione obbligatorio per l’ottenimento del requisito professionale per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e vendita dei prodotti alimentari (bar, ristoranti, pizzerie, etc.), secondo i criteri fissati dall’art. 40 della L.R. n. 18/85.
Si sottolinea l’opportunità di una sollecita adesione, considerata l’imminenza di avvio delle attività formative.
TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione, presso le sedi corsuali di Cosenza e Castrovillari, il corso di formazione professionale per “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”, ovvero l’individuo preposto alla gestione tecnica dell’azienda di autoriparazione, regolarmente iscritta nel Registro imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
Possono, comunque, continuare a svolgere l’attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell’impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni di età alla data del 5 gennaio 2013 e ciò sino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio di un attestato di qualifica professionale di “Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni”, riconosciuto dalla Regione Calabria e valido a livello nazionale ed europeo.
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO COSENZA
È in programmazione il corso per il conseguimento della figura di operatore socio sanitario (OSS) – (L.R. 18/85, art. 40 e D.G.R. n. 155/17).
Lo stesso è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo assistenziale polivalente, riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psicofisica dell’assistito, con un approccio che privilegia l’attenzione alla persona, alle sue esigenze e potenzialità residue.
Il corso intende fornire l’acquisizione e l’approfondimento di una professionalità polivalente con il profilo professionale.
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Confartigianato Imprese Cosenza comunica che è in programmazione, presso le sedi corsuali di Cosenza e Castrovillari il corso di formazione “Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)”.
La partecipazione alle lezioni consente l’acquisizione dell’attestato di frequenza e profitto, utile ai fini della partecipazione al bando riguardante la Misura 6 del P.S.R. Calabria 2014-2020 – Annualità 2018.
Il corso avrà una durata di 150 ore, di cui 120 in aula e 30 di stage in azienda.
La frequenza è obbligatoria e le assenze consentite non possono superare il 20% del monte ore totale.
I requisiti per l’ammissione al corso sono:
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maggiore età;
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diploma di scuola secondaria di primo grado.
Il percorso formativo sarà incentrato sulle tematiche relative all’acquisizione e aggiornamento di conoscenze e competenze professionali per gli imprenditori agricoli.
In particolare, gli argomenti trattati affronteranno i temi del marketing e della legislazione in materia, dell’igiene e sicurezza alimentare, della sicurezza sui luoghi di lavoro, della multifunzionalità dell’attività agricola, della gestione economica dell’azienda condotta con modalità produttive eco-compatibili.
AGENTE IMMOBILIARE – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO COSENZA
È in programmazione, presso la sedi corsuali di Cosenza e Castrovillari, il corso di formazione obbligatorio per l’ottenimento del requisito professionale da parte di coloro che intendono intraprendere l’attività di agente d’affari in mediazione nel settore immobiliare.
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per operare come agente d’affari in mediazione settore immobiliare e per la preparazione all’esame di abilitazione da espletare presso la Camera di Commercio.
Il percorso formativo, secondo i criteri fissati dall’art. 40 della L.R. n. 18/85, ha una durata complessiva di 80 ore.
Possono iscriversi tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
MARCHI D’IMPRESA E BREVETTI – PUBBLICATI DUE DECRETI LEGISLATIVI CHE ADEGUANO LA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE
E’ stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il D.Lgs. n. 15/2019, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonchè per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario”.
Il decreto dà attuazione della direttiva 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché ai fini dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 2015/2424, recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario.
Ai sensi della richiamata direttiva, in particolare, gli ordinamenti nazionali sono chiamati ad introdurre nuove procedure amministrative per superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di alcuni Paesi rispetto a quelli di altri.
Il decreto apporta modifiche rilevanti al codice della proprietà industriale approvato con il D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005.
In particolare, il legislatore è intervenuto sulla procedura di deposito del marchio, sull’introduzione del “Marchio di certificazione”, sulla legittimazione all’azione di contraffazione del licenziatario, sulla presentazione dei ricorsi, sull’inserimento della disciplina della decadenza e nullità dei marchi d’impresa.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) – PUBBLICATO IL DECRETO DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/425 – AGGIORNATE LE SANZIONI
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2019, il Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”.
Il decreto dà attuazione alla delega conferita dall’articolo 6 della L. 163/2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), per la modifica della normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale, in modo da renderla compatibile con il regolamento UE 2016/425 del 9 marzo 2016 (c.d. “Regolamento DPI”).
L’articolo 3 del Regolamento in questione definisce «dispositivi di protezione individuale» (DPI):
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dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
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componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
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sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso.
Il nuovo Regolamento europeo, entrato in vigore il 21 aprile 2018, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.
Il decreto legislativo n. 17/2019 dà attuazione alla delega conferita dall’articolo 6 della L. 163/2017, per la modifica della normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale, in modo da renderla compatibile con il regolamento UE 2016/425 del 9 marzo 2016 (c.d. “Regolamento DPI”).
L’obiettivo del decreto – in vigore dal 12 marzo 2019 – è quello di semplificare e di chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato di tali dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti.
Con la riformulazione dell’art. 14 vengono aggiornate e inasprite le sanzioni previste a carico di coloro che producono e mettono in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza.
L’articolo 2 apporta modifiche al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, (recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”).
AGRICOLTURA – FISSATE DALL’INPS LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2019
Aumenta il costo contributivo per le aziende agricole. Rispetto allo scorso anno, l’aliquota contributiva a carico dell’azienda è aumentata dello 0,20%, come previsto dall’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 146/1997, passando quindi dal 28,90% al 29,10%, mentre l’importo contributivo a carico del dipendente rimane fermo all’8,84% avendo già raggiunto, a norma di legge, la sua misura piena.
L’INPS ha indicato le aliquote contributive applicate, per l’anno 2019, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD) ed assimilati.
L’art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, prevede che le aliquote del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo, siano elevate annualmente dello 0,20% a carico del datore di lavoro, fino al raggiungimento negli anni dell’aliquota complessiva del 32%.
Per l’anno 2019 l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 29,10%, di cui l’ 8,84% a carico del lavoratore, mentre l’aliquota contributiva per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale resta fissata al 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Per quanto concerne, invece, l’aliquota contributiva dovuta al FPLD (fondo pensione lavoratori dipendenti) dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, essa ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32% di cui alla L. n. 335/1995, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali previsto dall’art. 1, co. 769, della L. n. 296/2006.
Conseguentemente, anche per l’anno 2019 (come per il precedente), l’aliquota contributiva in argomento resta fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.
Tutto invariato anche per i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro (INAIL) che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, restano:
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al 10,1250% per l’assistenza infortuni sul lavoro;
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al 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.
Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2019,non hanno subito variazioni. In base alla previsione di cui all’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio 2010, come di seguito riportate:
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per le aziende residenti nei territori montani, l’agevolazione è del 75%;
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per le aziende residenti nei territori svantaggiati, l’agevolazione è del 68%;
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nessuna agevolazione è, invece, prevista per le aziende residenti nei territori non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord).
Tali agevolazioni non trovano applicazione sul contributo previsto dall’art. 25, comma 4 della L. n. 845/1978.
DURC NEGATIVO – AUTOMATICA ESCLUSIONE DALLA GARA – NUOVA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
La mera presenza di un DURC negativo, al momento della partecipazione alla gara, obbliga la Stazione appaltante a escludere dalla procedura l’impresa interessata, senza che essa possa sindacarne il contenuto ed effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti e alla definitività dell’accertamento previdenziale.
La sussistenza del requisito della regolarità contributiva va verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte, non avendo rilevanza la regolarizzazione postuma della posizione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1141 del 19 febbraio 2019, ha affrontato il tema delle regolarità contributiva dell’impresa partecipante ad una gara pubblica conformandosi al proprio costante orientamento secondo cui non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, perché l’impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva con conseguente regolarizzazione postuma della posizione che, al più, varrebbe a evitare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale, ma non a ripristinare retroattivamente le condizioni soggettive per partecipare alla procedura già esperita.
Nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.
INTERVENTI EDILIZI CON RISPARMIO ENERGETICO – ECOBONUS 2018 – PROROGA DELLA COMUNICAZIONE ALL’ENEA AL 1° APRILE 2019
Slitta nuovamente il termine per inviare all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) la comunicazione relativa agli interventi edilizi con data di fine lavori nel 2018 che beneficiano del bonus IRPEF 50% per le ristrutturazioni e che comportano un risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.
Questa nuova proroga riguarda tutti gli interventi conclusi nel 2018.
Il nuovo termine per l’invio dei dati è ora fissato al 1° aprile 2019 e interessa tutti gli interventi conclusi con data di fine lavori nel 2018.
Ricordiamo che per gli interventi conclusi nel 2018, l’invio della documentazione all’ENEA deve essere effettuato attraverso l’apposito sito.
L’adempimento non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione per cui spetta la detrazione IRPEF del 50%, ma è obbligatorio solo per i seguenti interventi edilizi e tecnologici:
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interventi di coibentazione delle strutture opache;
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serramenti comprensivi di infissi;
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installazione o sostituzione di impianti tecnologici, tra cui i collettori solari, generatori di calore con caldaie a condensazione; pompe di calore, sistemi ibridi; scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa, sistemi di contabilizzazione del calore, sistemi di termoregolazione e building automation e impianti fotovoltaici;
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elettrodomestici per i quali si fruisce del bonus mobili (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017): forni (di classe minima A), frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici (di classe energetica minima A+).
Nulla, invece, deve essere trasmesso al sito ENEA in caso di interventi diversi dai precedenti che non comportano risparmio energetico.
PRATICHE SCIA E CILA – NO ALL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – PARERE DEL GARANTE PRIVACY
Non è possibile accedere ai dati personali completi contenuti nei titoli abilitativi edilizi (SCIA e CILA) sulla base di una mera richiesta di accesso civico generalizzato.
Lo ribadisce il Garante per la protezione dei dati personali nel parere fornito a un Comune dell’Emilia-Romagna in merito alla decisione di respingere parzialmente una richiesta di accesso civico alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e alle Comunicazioni Inizio Attività Asseverata (CILA), presentata da un’impresa privata.
La richiesta di copia completa delle pratiche edilizie era stata presentata una prima volta al Comune, che aveva però risposto fornendo solamente una sintesi con dati aggregati, depurati di quelli personali, al fine di non arrecare un possibile pregiudizio alla privacy delle persone interessate.
L’impresa, supportata dal Difensore civico regionale dell’Emilia-Romagna, aveva contestato la decisione e chiesto il riesame della pratica.
Il Garante privacy aveva invece sostenuto la correttezza della scelta dell’amministrazione cittadina.
L’impresa aveva poi ripresentato la domanda, ma il Garante è nuovamente intervenuto sulla vicenda, anche al fine di evitare pericolosi precedenti che incoraggino possibili trattamenti illeciti di dati personali.
Nel proprio parere, l’Autorità ha innanzitutto chiarito che, diversamente da quanto indicato per altre pratiche edilizie, come i permessi a costruire, la normativa non prevede lo stesso regime di conoscibilità per la CILA e la SCIA, come per quelle utilizzate nel caso di opere di manutenzione straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo.
Il Garante ha quindi sottolineato che la generale conoscenza delle informazioni riportate nelle SCIA e nelle CILA, considerando la quantità e qualità dei dati personali contenuti – come data e luogo di nascita, codici fiscali, residenza, e-mail, PEC, numeri di telefono fisso e cellulare, documentazione tecnica sugli interventi – avrebbe potuto determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti controinteressati. Tutto ciò, in violazione anche del principio di minimizzazione previsto dal Regolamento europeo sulla privacy (GDPR), con possibili ripercussioni negative sul piano relazionale, professionale, personale e sociale.
Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha inoltre rilevato che l’impresa richiedente – che ha tra le sue attività quella di conduzione di campagne di marketing e web marketing, nonché la fornitura di servizi di gestione dei programmi di fidelizzazione e affiliazione commerciale – aveva presentato la stessa domanda in maniera sistematica, per più periodi, a diversi enti locali.
L’accoglimento della richiesta di accesso civico avrebbe tra l’altro potuto esporre al pericolo di duplicazione di banche dati di soggetti pubblici da parte di soggetti privati, in assenza del consenso dei soggetti interessati o degli altri presupposti di liceità del trattamento.
L’Autorità, ha così confermato la correttezza dell’operato del Comune, nel valutare l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati delle persone interessate e fornendo di conseguenza solo una sintesi delle pratiche richieste. Ha comunque rimarcato che tale decisione sull’ “accesso civico generalizzato” non impedisce di accedere ai documenti amministrativi completi a chi dimostri di avere un interesse qualificato.
MARCHI – POSSIBILE IL DEPOSITO ONLINE CON LA PROCEDURA RAPIDA DENOMINATA “FAST TRACK”
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un comunicato stampa del 26 febbraio 2019, ha reso noto che dal 26 febbraio chi deposita una domanda di marchio tramite il portale on line potrà optare per una procedura rapida denominata “fast track”.
Il nuovo procedimento è opzionale ma rispetto alla modalità tradizionale ha essenzialmente due vantaggi:
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la pubblicazione della domanda in tempi notevolmente ridotti;
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la riduzione della possibilità di errori nelle domande, con conseguente accelerazione dei tempi.
In sintesi seguendo l’iter normale, tra deposito e pubblicazione della domanda di marchio intercorrono circa 180 giorni (sei mesi) mentre con la procedura “fast track” circa 120 giorni (4 mesi).
Per accedere alla procedura “fast track” il richiedente dovrà semplicemente selezionare i prodotti e i servizi inclusi nell’elenco della Classificazione Internazionale di Nizza e pagare contestualmente all’invio della domanda (PagoPa).
TESSERAMENTO 2019 – AVVISO AGLI ASSOCIATI
Si avvisano i Signori soci che, presso gli uffici Confartigianato di Cosenza e Castrovillari, è possibile ritirare la nuova tessera per l’anno 2019, unitamente all’attivazione di ConfApp, l’applicazione per smartphone di Confartigianato Imprese, con tutte le notizie, settore per settore, di carattere nazionale, regionale e provinciale; in quest’ultimo caso, quelle pubblicate quotidianamente da Confartigianato Cosenza.
CONFAPP, L’APPLICAZIONE DI CONFARTIGIANATO COSENZA DISPONIBILE PER IOS E ANDROID
Semplice, intuitiva e ad alto tasso d’innovazione. È ConfApp, l’applicazione per dispositivi mobili di Confartigianato Cosenza, con le notizie, gli eventi, le informazioni tecniche e le opportunità riservate agli imprenditori associati. Tutto il mondo della piccola e media impresa sempre a portata di mano ed estremamente semplice da utilizzare.
Una volta scaricata l’app, si viene profilati secondo la propria attività. Questa selezione consente all’applicazione di fornire le informazioni più utili all’associato, con riferimento al settore di appartenenza, garantendo, attraverso il proprio smartphone, tutte le informazioni occorrenti per essere sempre aggiornati.
Per l’installazione della suddetta applicazione, basterà contattare gli uffici dell’Associazione, che seguiranno l’associato in ogni passaggio.
A quel punto, l’imprenditore potrà avere le informazioni del proprio settore e della propria Associazione, con le notizie, gli eventi e gli appuntamenti che più lo interessano, potendo accedere, inoltre, al servizio settimanale del TG ONLINE di Confartigianato.
Un ulteriore passo di Confartigianato Cosenza, quindi, verso un futuro sempre più tecnologico ed innovativo al servizio delle imprese, fatto di personalizzazione delle informazioni e di servizi offerti agli imprenditori.
Per informazioni contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Cosenza: per il comprensorio di Cosenza (Tel. 0984/73955) – Per il comprensorio di Paola (Tel. 0982/640539) – Per i comprensori di Castrovillari e Corigliano Rossano (Tel. 0981/27143).