Il D.L. 34/2019 ha reintrodotto, con decorrenza 30 giugno 2019, l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici.
La precedente disposizione aveva previsto l’esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini dall’obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, consentendo dunque a questi soggetti di non essere più censiti dal fisco.
L’attuale formulazione prevede, invece, che “Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri”.
Sulla reintroduzione generalizzata della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici è intervenuta l’Agenzia delle Dogane che ha fornito alcuni chiarimenti sugli effetti giuridici determinati dall’evoluzione normativa in relazione a determinate situazioni soggettive.
In primo luogo, il documento precisa che sono sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che medio tempore, ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza appunto essere tenuti all’osservanza del vincolo.
Tali esercenti dovranno presentare all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici, compilando e inviando l’apposito modello.
Ciò vale anche per quegli esercenti che, avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017, non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.
Invece, gli operatori che hanno avviato l’attività prima del 29 agosto 2017, ed in possesso della licenza fiscale, non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento.
Tuttavia, qualora nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia, siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore deve darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle Dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.
Per le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019, si dispone che la comunicazione da presentare al SUAP per l’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia fiscale all’Agenzia delle Dogane.
Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata continuano ad essere non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.
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