L’emendamento approvato il 27 luglio u.s. al disegno di legge di conversione del D.L. “Semplificazioni” n. 73/2022 (AC 3653-A), risolve l’incongruenza per il meccanismo della cessione dei crediti edilizi che si era generata con la conversione del decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022): è introdotta, infatti, una disposizione che abroga l’articolo 57, comma 3, del citato D.L. n. 50/2022.
Come noto, l’articolo 121 D.L. 34/2020, dopo le modifiche intervenute con l’articolo 14 del D.L. “Aiuti”, prevede che gli intermediari finanziari possono cedere i crediti acquistati in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. In pratica, per effetto della citata disposizione, per le banche o società del gruppo bancario diventa possibile cedere il credito ai soggetti “partite IVA” titolari di un conto corrente con la stessa banca o con la società del gruppo (con la sola eccezione, quindi, dei “consumatori”).
La novità si applica anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima del 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti), fermo restando il limite massimo delle 4 cessioni, come previsto dal comma 1-bis del medesimo articolo.
All’interno del D.L. “Aiuti”, tuttavia, era rimasta la disposizione che prevedeva l’applicazione delle nuove regole alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, in ciò di fatto limitando la possibilità di “smaltire” i crediti che, per le note vicissitudini normative degli ultimi mesi, hanno difficoltà ad essere trasferiti.
L’emendamento in commento, pertanto, rimuove tale limitazione e rende di fatto operativo l’ampliamento del “mercato dei crediti” anche alle comunicazioni di opzione trasmesse anteriormente.
Di conseguenza, quando la disposizione entrerà definitivamente in vigore (con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. “Semplificazioni”), sarà possibile effettuare:
- una prima cessione “libera” (cioè, verso chiunque) da parte del fornitore che ha concesso lo sconto o da parte del beneficiario della detrazione;
- due ulteriori cessioni esclusivamente verso banche e intermediari, società dei gruppi bancari e assicurazioni;
- una ulteriore cessione da parte di banche o società del gruppo bancario soltanto verso i propri correntisti titolari di partita IVA, senza possibilità di ulteriori cessioni.