Nella G.U. del 18 ottobre 2022 è stato pubblicato il Decreto 30 giugno 2022 che, in attuazione di quanto istituito dall’art. 1, comma 5-bis del D.L. 10 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021 n. 156, disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del c.d. “buono patente autotrasporto”, che incentiva la formazione di nuovi conducenti mediante l’erogazione di benefici volti a coprire in parte i costi necessari al conseguimento della patente per la guida professionale di veicoli destinati all’esercizio di autotrasporto persone.
I beneficiari della misura sono i cittadini che tra il marzo 2022 ed il 31 dicembre 2026 abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e che intendano conseguire, anche cumulativamente le seguenti patenti (che elenchiamo in maniera esaustiva e che comprendono anche la guida di veicoli per il trasporto di merci):
Carta di Qualificazione del Conducente
C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;
C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg. (113) (121) (125)
C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; (113) (121) (125)
D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg; (113) (121) (125)
D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. (115)
A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026 a ciascun beneficiario è riconosciuto un Buono pari all’80% della spesa per la formazione necessaria al conseguimento dei titoli di cui sopra e, comunque, di importo non superiore a 2.500 €. In ogni caso il Buono non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
Il Buono può essere richiesto per una sola volta, utilizzato solo per far fronte alle spese di formazione per il conseguimento delle patenti di cui sopra ed è emesso secondo l’ordine cronologico di inoltro delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Per accedere al Buono il richiedente deve registrarsi sulla piattaforma informatica denominata “Buono patenti”, accessibile direttamente o dal sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.
Ciascun buono può essere utilizzato presso le autoscuole autorizzate e registrate nella piattaforma “Buono patenti” e che pertanto risulteranno in apposito elenco consultabile dagli interessati. Le autoscuole autorizzate provvederanno anche all’attivazione del Buono, che deve avvenire entro 60 giorni dalla relativa emissione, pena annullamento. Si allega il testo del Decreto.