L’Agenzia delle entrate conferma alcuni chiarimenti auspicati dalla Confederazione sull’ambito soggettivo delle agevolazioni e fornisce importanti chiarimenti sulla disciplina di favore contenuta nei diversi Decreti legge “Aiuti”, anche attraverso risposte a quesiti specifici.
Detti decreti, come noto, hanno prorogato i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 in favore delle imprese beneficiarie, riconoscendoli in misura percentuale variabile in base al tipo di soggetto, al bene acquistato e al periodo di spettanza ed utilizzabili in compensazione entro il 30 giugno 2023.
Si evidenziano alcune precisazioni contenute nel documento di prassi, alcune delle quali sono state oggetto di una specifica richiesta avanzata dalla Confederazione.
- a) Ambito soggettivo: interpretazione estensiva (paragrafo 1; risposta 5.15)
Beneficiarie dei crediti di imposta sono tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che rispettano le condizioni previste dalle diverse norme istitutive. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
In assenza di un’espressa esclusione normativa, l’Agenzia conferma che possono beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), TUIR, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), “ivi comprese, ad esempio, le Opere pie, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (Ipab), le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Ircss) e le Aziende unità sanitarie locali (Ausl) – e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all’articolo 10 del Dlgs n. 460/1997”, nel presupposto, però, che esercitino anche un’attività commerciale.
Nel caso in cui l’ente non commerciale o la Onlus non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (ad esempio la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelli totali).
Con la risposta 5.15, infine, viene confermato il riconoscimento dell’agevolazione per l’attività complessivamente svolta (commerciale e non) anche dall’associazione sportiva dilettantistica, stante la forma giuridica societaria con cui sono costituite e la natura commerciale delle stesse.
- b) Locazione d’immobile: spettanza dei crediti d’imposta (risposta 5.1, 5.3 e 5.13)
In caso di locazione di un immobile, l’impresa conduttrice può beneficiare del credito d’imposta, ancorché non sia titolare delle utenze ma ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico.
La spettanza del credito deve essere comprovata mediante la seguente documentazione:
fatture d’acquisto (intestate al locatore);
fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore;
contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al conduttore dell’immobile, nonché di documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.
Con la risposta 5.3, in particolare, viene anche confermato il riconoscimento del credito d’imposta all’impresa conduttrice dell’immobile, non intestataria dell’utenza nel trimestre di riferimento del 2019, a condizione che si verifichi l’incremento di costo richiesto e che sia fornita la documentazione sopra indicata.
Con la risposta 5.13 è altresì riconosciuto il credito d’imposta a favore dell’impresa conduttrice, che detiene in locazione l’immobile abitativo ad uso foresteria e titolare delle utenze, semprechè i relativi costi per l’energia ineriscano l’attività d’impresa e siano definitivamente rimasti a suo carico, senza che la stessa abbia addebitato la spesa nei confronti del dipendente o utilizzatore dell’immobile.
- c) Potenza del contatore (risposta 5.4)
Il possesso di un contatore di potenza disponibile uguale o superiore a quella indicata dalla legge (16,5 kW o 4,5 kW) in base al periodo considerato (ossia di potenza impegnata rispettivamente pari a 15 kW o 4 kW circa) non è necessario anche nei trimestri del 2019 e del 2022 di riferimento per la verifica dell’incremento del costo del 30 per cento della componente energia. Detta condizione, infatti, è richiesta, quale requisito di accesso al beneficio fiscale in esame, esclusivamente con riferimento al trimestre di maturazione del credito d’imposta.
- d) Fatture riportanti i consumi di trimestri differenti (risposta 5.9)
Nel caso in cui la fattura di dettaglio con competenza uno specifico mese (es.: giugno) indichi unitariamente energia elettrica o gas naturale consumati anche nel mese successivo (es.: dal 1° giugno al 15 luglio 2022), il contribuente è tenuto a dividere il totale della spesa sostenuta per i giorni di riferimento (ossia, nel caso di specie, per 45) e moltiplicarlo per i giorni del mese considerato (nell’es.: giugno, ossia per 30). Ciò al fine di ottenere il dettaglio della spesa sostenuta con riferimento al mese di giugno, utile per il calcolo del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre 2022, separatamente dall’importo spettante per il trimestre successivo.
- e) Credito d’imposta per gli acquisti di GNL (gas naturale liquido); escluso il GPL (risposte 5.10 e 5.11)
L’agevolazione spetta alle imprese (gasivore e non gasivore) per l’acquisto di «gas naturale», senza ulteriori specifiche rispetto alla tipologia di gas naturale acquistato (liquido o meno) (risposta 5.10). Diversamente, l’impresa che acquista GPL non può usufruire dell’agevolazione, atteso che il GPL, sotto il profilo merceologico, non è qualificabile come «gas naturale» (risposta 5.11).
- f) Spettanza del credito d’imposta alle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas per uso autotrasporto (risposta 5.12)
Le imprese non gasivore beneficiano del credito d’imposta per l’acquisto di gas per autotrasporto, in quanto il gas utilizzato come carburante per motori costituisce anch’esso un uso energetico del gas stesso. Rimane ovviamente escluso dal beneficio il gas per autotrasporto rivenduto a terzi.