Con la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, sono stati istituiti nuovi codici tributo per il fornitore o cessionario che opta per l’utilizzo in 10 anni dei crediti d’imposta da cessione o sconto per interventi da Superbonus.
Come noto, il D.L. n. 176/2022 (cd “Aiuti-quater”) ha previsto la possibilità di utilizzare in un più ampio arco temporale (10 anni, in alternativa alle 4 o 5 rate annuali) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, relativamente ad interventi da Superbonus. Si ricorda che alla ripartizione originaria in 5 anni si è aggiunta quella in 4 anni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.
Per l’esercizio dell’opzione in 10 rate, per la cui modalità deve ancora essere emanato uno specifico provvedimento, i crediti d’imposta devono essere:
non utilizzati e fare riferimento a comunicazioni di prima cessione o sconto trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022.
Si pone, quindi, la necessità di distinguere i crediti d’imposta da Superbonus derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 (per i quali l’utilizzo rimane praticabile solo in 4 o in 5 rate per le precedenti), oppure comunicate in data precedente, cioè fino al 31 ottobre 2022 (per i quali è anche possibile optare per l’utilizzo in 10 rate).
Con la risoluzione in oggetto, vengono quindi istituiti nuovi codici tributo per contraddistinguere i crediti maturati a seguito di comunicazioni trasmesse dal 1° novembre 2022. Per tali crediti, infatti, non potrà essere esercitata l’opzione per la maggior ripartizione in 10 rate anziché quelle ordinariamente previste (4 o 5 rate annuali).
Va ricordato, peraltro, che con effetto dallo scorso 17 febbraio 2022 erano stati già istituiti nuovi codici tributo (con risoluzione 12/E/2022) per “codificare” in maniera diversa i crediti d’imposta oggetto di prima opzione per la cessione rispetto allo sconto: la data del 17 febbraio 2022 è, infatti, il termine iniziale dal quale vengono “contati” i passaggi complessivi che, ad oggi, non possono essere superiori a 4 con le specifiche limitazioni previste dall’articolo 121 D.L. 34/2020).
Il nuovo quadro dei codici tributo da utilizzare per il Superbonus è, pertanto, il seguente:
Superbonus:
comunicazioni trasmesse n. rate Cessione Sconto
Codici tributo Codici tributo
fino al 16 febbraio 2022 4; 5; 10 6921 6921
dal 17 febbraio 2022 al
31 ottobre 2022 4; 5; 10 7701 7711
dal 1° novembre 2022 4; 5 7708 7718
I codici sono attribuiti direttamente dall’Agenzia delle entrate al momento in cui i crediti vengono allocati nei cassetti fiscali dei fornitori che hanno concesso lo sconto in fattura ovvero dei primi cessionari: pertanto, anche tali nuovi codici (7708 e 7718) già appaiono così denominati nel cassetto fiscale relativamente alle prime comunicazioni trasmesse dal 1° novembre u.s.
I fornitori e i cessionari dovranno adoperare tali codici al momento dell’utilizzo degli stessi in F24, in tal modo il sistema verificherà l’esistenza dei crediti prima di validare i modelli F24.