Come noto, nella notte tra sabato e domenica il Presidente del Consiglio ha emanato un nuovo Decreto recante misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale.
Il DPCM contiene, all’art. 1, disposizioni per la regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.
In particolare:
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devono essere evitati gli spostamenti in entrata e in uscita da questi territori, salvo quelli per esigenze lavorative o motivi di salute. Ai soggetti con febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali;
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vi è il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus;
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si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
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sono chiusi, quindi, anche cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche e locali assimilati, con sanzioni della sospensione dell’attività in caso di violazione;
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sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese i funerali;
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per quel che riguarda i ristoranti e bar dovranno essere aperti dalle 6 alle 18 e durante l’apertura dell’attività il gestore ha l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, è prevista la sospensione dell’attività;
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le altre attività commerciali sono consentite solo se il gestore garantisce accessi contingentati, evita assembramenti di persone e garantisce ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro;
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nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell’impossibilità di garantirla o in caso di violazione, l’attività viene chiusa;
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per quel che riguarda gli alimentari, le farmacie e le parafarmacie il gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di un metro;
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sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni incluse nei Lea), impianti sciistici, centri culturali, sociali e ricreativi.
Sin da subito, il decreto ha suscitato dubbi interpretativi sui quali la nostra Confederazione si è mossa nei confronti della Presidenza del Consiglio e dei Ministri competenti, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo e fornire alle Associazioni territoriali e alle Federazioni regionali indicazioni corrette.
In risposta a tali sollecitazioni, nella tarda serata di ieri è stata emanata un’ordinanza della Protezione Civile che chiarisce che il DPCM si applica alle sole persone fisiche ed “è esclusa ogni applicabilità della misura al transito e al trasporto di merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate”. Inoltre è consentito lo spostamento su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute.
Inoltre, le Regioni potranno adottare ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza che vanno previamente comunicate al Ministro dell’Interno, al fine di evitare sovrapposizioni nell’esclusiva competenza statale relativa all’ordine e alla sicurezza pubblica.
Il Ministero della Salute ha, inoltre, diffuso delle FAQ relative al comportamento che i cittadini devono osservare all’interno delle “aree a contenimento rafforzato”.
Infine, per quel che riguarda i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”, questi ultimi potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potranno essere resi anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Le persone sottoposte a quarantena o che sono risultate positive al
Coronavirus non potranno spostarsi dalle proprie abitazioni. La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli e la sanzione prevista per chi viola le limitazioni agli spostamenti è la pena fino a 3 mesi di reclusione o l’ammenda fino a 206 euro (art. 650 del codice penale) salvo che non possano configurarsi ipotesi più gravi (delitti colposi contro la salute pubblica art. 452 C.P.).
Pertanto, pur richiamando alla responsabilità di ognuno di noi che con i propri comportamenti quotidiani potrà contribuire al rallentamento della diffusione del virus, l’azione tempestiva della nostra Confederazione ha consentito di evitare uno stop alle attività delle imprese associate, sia delle zone “a contenimento rafforzato” sia di quelle di tutto il Paese che potranno, quindi, proseguire nelle loro attività sia all’interno dell’area che in quelle limitrofe.
Sarà nostra cura aggiornarvi costantemente sull’evolversi della situazione e sui provvedimenti che verranno adottati e vi invito a segnalare criticità che dovessero riscontrarsi sul nostro territorio di riferimento all’e-mail info@confartigianatocosenza.it.
Per informazioni contattare il numero unico per tutto il territorio provinciale 0984/73955.