Dal 27 giugno 2023 possibile inviare le comunicazioni omesse utilizzando la remissione in bonis
L’Agenzia delle entrate ha riaperto il canale telematico per consentire l’invio della comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici. La notizia pubblicata sul sito internet dell’Agenzia è conseguente alla pubblicazione della risoluzione n. 27/E dello scorso 19 giugno, la quale ha esteso l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis a coloro che non avevano inviato all’Agenzia, entro il 16 marzo 2023, la comunicazione dei bonus “caro energia” (si veda nostra News n. 36/2023).
In sintesi, coloro che non hanno trasmesso la comunicazione entro il 16 marzo 2023, per regolarizzare la situazione, devono inviarla entro il 30 settembre 2023 (termine che coincide con l’ultimo giorno per poter utilizzare in compensazione i crediti in oggetto), versare la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”.
La risoluzione n. 27/2023 non ha affrontato la possibilità di utilizzo della remissione in bonis per correggere una comunicazione errata precedentemente trasmessa. In tali casi, considerato che la remissione in bonis (articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) è un istituto che consente “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti” si dovrebbe giungere alla conclusione dell’inutilizzabilità dello stesso.
Considerato, però, che per i tax credit energia è prevista la possibilità di annullamento di una comunicazione precedentemente inviata (Provvedimento del Direttore del 16 febbraio 2023, par. 2.5), si potrebbe arrivare a una diversa conclusione: previo annullamento della comunicazione (quindi l’iniziale comunicazione giuridicamente viene meno) sarebbe possibile utilizzare la remissione in bonis. Sul punto è auspicabile un chiarimento ufficiale.