Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020 il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce ulteriori limitazioni sia per quanto concerne le attività economiche sia per gli spostamenti dei cittadini. Tali misure sono in vigore fino al 3 aprile prossimo. In particolare il Decreto, all’articolo 1, comma 1, lettera a) dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali non considerate strategiche ed essenziali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1, che sono identificate con i rispettivi Codici ATECO.
L’attività di autoriparazione, come previsto dal precedente DPCM dell’11 marzo scorso, può continuare ad essere esercitata quale servizio di pubblica utilità e, questa volta, viene espressamente inserita nell’elenco di cui all’allegato 1 del Decreto. I Codici ATECO, comprensivi delle sottoclassi, che identificano le nostre imprese sono i seguenti: 45.2 – 45.4 (carrozzieri, gommisti, meccatronici) – 52 (soccorso stradale) e 71 (centri di controllo). Segnaliamo che il Decreto consente anche le attività di commercio di parti e accessori per gli autoveicoli (Codice 45.3) e per i motocicli nell’ambito del Codice 45.4. Resta inteso, come previsto dall’articolo 1, comma 3, che lo svolgimento dell’attività è vincolata al rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti sociali. A tale proposito richiamano le indicazioni già fornite alle Organizzazioni territoriali con la nostra informativa prot. n. 309/AC del 16 marzo 2020.
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