L’INPS, con la circolare n. 66/2020 ha fornito le istruzioni operative in merito alla proroga, per il mese di aprile 2020, delle indennità previste per i lavoratori autonomi, parasubordinati e alcune categorie di lavoratori subordinati (stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori agricoli e dello spettacolo).
Pertanto, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, coloni e mezzadri, che hanno già percepito l’indennità, la stessa sarà erogata automaticamente dall’INPS secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario.
I lavoratori iscritti alla gestione degli artigiani che non abbiano presentato istanza per il mese di marzo, possono richiedere, per tale mensilità, il relativo beneficio entro e non oltre il 3 giugno 2020. A tal riguardo, la circolare chiarisce che i lavoratori che presentano la domanda per il mese di marzo 2020, e che otterranno il beneficio conseguente, non dovranno presentare una nuova domanda per l’indennità di aprile 2020, dal momento che la prestazione sarà attribuita d’ufficio.
Entro il 3 giugno 2020, dovranno presentare domanda anche i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità e che non avevano potuto presentare domanda di indennità per il mese di marzo 2020.
L’INPS, con la circolare n. 67 ha, inoltre, fornito le istruzioni in merito all’indennità di 600 euro a favore dei lavoratori danneggiati dal Covid e non coperti da altri interventi (stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, intermittenti, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio).
Per informazioni contattare il numero unico per l’intero territorio provinciale 0984/73955.