Con Provvedimento 29 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata 2024 da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (CAF e professionisti abilitati all’assistenza fiscale). In attuazione delle nuove disposizioni del D. Lgs. nr. 1/2024, oltre al consueto Mod. 730/2024, da quest’anno saranno proposti anche i contenuti del Mod. REDDITI PF 2024 per i titolari di partita IVA. Inoltre, in via sperimentale, all’interno dell’area riservata, ogni contribuente potrà accedere ad una ulteriore una modalità di presentazione semplificata del Mod. 730 precompilato, in alternativa a quella ordinaria.
Il Provvedimento prevede i consueti due termini inerenti la gestione dei dati presenti nella dichiarazione precompilata 2024 a cui potrà accedere il contribuente direttamente o delegando un soggetto terzo (CAF, sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, dottori commercialisti ed esperti contabili di cui al D.Lgs. nr. 139/2005, nonché, consulenti del lavoro di cui alla Legge nr. 12/1979, che abbiano effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità ai sensi dell’art. 21, D.M. nr. 164/1999).
Nel dettaglio:
a partire dal 30 aprile 2024, il contribuente persona fisica (da quest’anno anche il titolare di partita IVA) può accedere direttamente alla dichiarazione precompilata per consultare/visualizzare i dati inviati dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate e verificarne l’esattezza,
a partire dal 20 maggio 2024, sarà possibile accettare senza modifiche o modificare e inviare la dichiarazione, salvo specifiche indicazioni riguardo ai contribuenti che possono aderire al concordato preventivo.
La dichiarazione precompilata nella sua versione “ordinaria” prevede sempre una messa a disposizione di dati (oneri detraibili e deducibili e i dati relativi ai possibili rimborsi, redditi, ritenute, versamenti) che vengono collocati nei vari righi del modello dichiarativo (sempre modificabili) con anche un elenco di informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nel modello e relative fonti informative (c.d. “foglio informativo”). Inoltre, al fine della corretta e puntuale compilazione, l’Agenzia delle Entrate utilizza:
i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente;
altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria, come ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), oppure i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
Con la novità di quest’anno, invece, anche sulla base di quanto anticipato dall’Agenzia delle entrate con un comunicato stampa, qualora il contribuente intenda avvalersi della modalità semplificata, potrà consultare, modificare o confermare, attraverso un percorso guidato, le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Tutti i dati disponibili (sia quelli utilizzati che non utilizzati) sono visualizzabili all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20 maggio) saranno riportate in automatico all’interno del modello.
Progressivamente, nei prossimi anni, tale servizio sarà reso disponibile anche ai soggetti terzi delegati.
Da ultimo si segnala che, a partire dalla dichiarazione 2024 sono presenti nel modello precompilato anche i dati relativi alle spese sanitarie relative alle prestazioni rese da infermieri pediatrici, alle spese relative all’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché, i relativi rimborsi; ai rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”).