L’ESPERIENZA LAUREA L’IMPRENDITORE EDILE NUOVA FIGURA PROFESSIONALE DI MASTRO FORMATORE ARTIGIANO
Confartigianato Cosenza è lieta di comunicare che il nuovo contratto collettivo del lavoro relativo al settore dell’edilizia dell’artigianato, ha introdotto la figura professionale di Mastro formatore artigiano, valorizzando l’esperienza degli imprenditori artigiani con particolari requisiti.
Tale riconoscimento costituisce un titolo professionale spendibile in ambito delle attività di istruzione pubblica e di formazione, equivalente ad una abilitazione certificata dall’iscrizione in un Albo nazionale tenuto dal Formedil – Ente Unico formazione e Sicurezza per l’edilizia.
Confartigianato Cosenza ha attivato uno sportello a disposizione delle imprese artigiane per la verifica dei requisiti richiesti e la relativa iscrizione.
Per info e assistenza telefonare al numero unico provinciale: 0984/73955.
TACHIGRAFO, TEMPI DI GUIDA E RIPOSO: NUOVE NORME UE
Confartigianato Trasporti informa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 maggio 2024 la Direttiva delegata 2024/846 della Commissione che introduce un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto riguardo le infrazioni su tempi di guida e riposo e tachigrafo intelligente.
La Direttiva 2024/846, che aggiorna le tabelle previste dell’allegato III della Direttiva 2006/22/CE, include le seguenti nuove infrazioni:
Mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi: infrazione molto grave (IMG)
Periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo: infrazione molto grave (IMG)
Spese per l’alloggio fuori dal veicolo non sostenute dal datore di lavoro: infrazione grave (IG)
L’impresa di trasporto non organizza l’attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro o che possano ritornare al loro luogo di residenza: infrazione grave (IG)
Mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione: infrazione molto grave (IMG)
Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei Paesi dei quali il conducente ha attraversato la frontiera nel corso del periodo di lavoro giornaliero: infrazione grave (IG)
Nelle registrazioni non sono indicati i simboli dei Paesi in cui il conducente ha iniziato e terminato il suo periodo di lavoro giornaliero: infrazione grave (IG)
Gli Stati membri dovranno recepire la presente Direttiva entro il 14 febbraio 2025.
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CREDITO D’IMPOSTA: Transizione 4.0, Transizione 5.0, Ricerca&Sviluppo.
Il credito d’imposta rappresenta uno strumento prezioso per la crescita di un’impresa in quanto permette di ridurre l’ammontare dei debiti e delle imposte dovute al Fisco, ottenendo un notevole risparmio. La misura, di norma, è cumulabile con altri incentivi. Anche per l’anno in corso è stato previsto sotto forma di: transizione 4.0, transizione 5.0, ricerca&sviluppo.
CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0
Il credito d’imposta relativo all’acquisto di beni strumentali nuovi (transizione 4.0) prosegue anche per gli anni 2024 2025.
Si ricorda, infatti, che l’articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, (che ha novellando l’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e, in particolare, modificato il comma 1058 e introdotto i commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter), ha disposto l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A e all’allegato B alla legge n. 232 del 2016 anche per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2026.
Le aliquote, previste dal 2023 al 2025, sono le seguenti:
20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il credito d’imposta è riconosciuto, inoltre, per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Al fine di meglio monitorare l’utilizzo della misura, il Governo, con l’art. 6 del DL 39/2024, ha introdotto un sistema di comunicazione relativo alla richiesta di compensazione del credito d’imposta in via sia preventiva che consuntiva.
Il sistema di comunicazione in via preventiva e consuntiva è previsto per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024. La comunicazione può essere inviata in via esclusivamente consuntiva, invece, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024: ciò in considerazione della data di entrata in vigore della norma che ha introdotto il nuovo adempimento: il Decreto-legge n. 39/2024 del 30/03/2024.
CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0
Si tratta di uno strumento, sotto forma di credito di imposta, che viene aperto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Il Piano ricalca gli investimenti già previsti e ammessi in Transizione 4.0, tanto è vero che prevede che i beni agevolabili siano quelli di cui agli allegati A e B della legge 232/2016, già citata sopra nel paragrafo 4.0. La condizione è che tramite i suddetti investimenti si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
Tra i software agevolabili vi sono anche:
- i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o dei meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera: questa è una novità del piano transizione 5.0 che era stata più volte caldeggiata dalle imprese anche con riferimento al piano 4.0.
Come è messo in evidenza nei commi 4 e 5 dell’art. 38 del DL 19/2024, alla base dell’incentivo deve sussistere un progetto di innovazione: questo è il presupposto per poter vantare anche spese ammissibili in vista di:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
- le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, (categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato). Le attività di formazione devono essere finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro.
Le attività per la formazione non valgono stand-alone ma solo all’interno di un progetto di innovazione complessiva in cui possono esserci anche costi ammissibili per autoproduzione e autoconsumo di energia.
La piena applicazione della norma in oggetto sarà possibile solamente con l’emanazione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica.
CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
Come noto, l’articolo 1, comma 45, della legge n. 234 del 2021, ha disposto l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, anche per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, per gli investimenti in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Sistema di comunicazione preventiva e consuntiva credito d’imposta R&S
Anche nel caso del credito d’imposta R&S, disciplinato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 198 a 209, è stato introdotto dall’art. 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito in legge n. 67 del 23 maggio 2024, pubblicato sulla G.U. n. 123 del 28 maggio 2024, un sistema di comunicazione preventiva e successiva che opera nel seguente modo:
comunicazione sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;
comunicazione esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024.
A partire dal 18 maggio 2024 la richiesta di compensazione va presentata unicamente tramite la nuova funzionalità semplificata che permette l’invio dei moduli tramite portale, attiva sul sito del GSE.
Albo certificatori del credito d’imposta R&S
Come previsto dal Decreto-legge 21/06/2022, n. 73, convertito in legge 122/2022 è stata introdotta la possibilità di certificazione del credito ricerca e sviluppo per poter dare certezza alle imprese riguardo alla fruizione dell’incentivo.
Il DL 73/2022 sopra citato, all’art. 23, comma 2 prevede che “al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 200, 201 e 202, legge 27 dicembre 2019, n. 160), che disciplina il credito d’imposta ricerca e sviluppo, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2023 ha istituito l’albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione delle attività inerenti a progetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, per le quali si intende accedere al credito d’imposta.
Le imprese che intendono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ammissibili al beneficio del credito d’imposta, dovranno fare richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all’Albo, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.
Riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S
La legge 23/05/2024, n. 67 all’art. 7, comma 7-bis, ha disposto una proroga dal 30 luglio 2024 al 31 ottobre 2024 per i soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta. Gli interessati devono inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2024 (non più entro il 30 luglio 2024), specificando il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.
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Ecobonus 2024 – Maggiorazione contributo acquisto di veicoli di categoria M1 da parte dei titolari di licenze di taxi e di soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio con conducente – apertura piattaforma prenotazioni
Si comunica che dalle ore 10.00 del 17 giugno p.v. sul sito dedicato alla misura (https://ecobonus.mise.gov.it/) sarà possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 da adibire al servizio taxi o noleggio con conducente;
Si ricorda che, al momento della prenotazione e allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi sarà necessaria la presentazione, oltre che delle dichiarazioni di cui alla Circolare 27 maggio 2024, anche della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio regime di aiuto “de minimis”.
Si anticipa inoltre che, riguardo alla misura “Ecobonus – Retrofit” (di cui all’art. 5 del DPCM 20 maggio 2024 e al decreto attuativo 3 giugno 2024) – rivolta alle persone fisiche che intendono installare impianti di alimentazione a GPL e metano su veicoli di categoria M1 omologati – dalle ore 10.00 del 19 giugno 2024 sarà possibile accreditarsi attraverso l’area rivenditori. La data di avvio per prenotare i contributi “Ecobonus – Retrofit” sarà resa nota con un avviso pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
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