È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 52, che introduce alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale.
In particolare, viene disposta l’anticipazione del periodo aggiuntivo di 4 settimane di trattamento di integrazione salariale in favore dei datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 14 settimane, e comunque nei limiti della durata massima di 18 settimane di trattamento.
È confermato il termine di presentazione delle domande dei trattamenti di integrazione salariale alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività ed è disposto lo slittamento del predetto termine, qualora più favorevole, allo scadere del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del DL in esame (15 luglio p.v.).
Riguardo agli effetti decadenziali sanciti in caso di inosservanza dei termini previsti, sono in corso contatti tra Inps e Ministero del Lavoro per valutare la compatibilità di tale disposizione con la regolamentazione generale in materia di trattamento ordinario CIG.
È differito al 15 luglio p.v. il termine di presentazione delle domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.
È disposta una norma di salvaguardia per i casi di domande di integrazione salariale erroneamente presentate (per trattamenti diversi rispetto a quelli di spettanza o recanti errori od omissioni tali da determinarne il rigetto), prevedendo la possibilità di presentare nuovamente la domanda corretta entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell’errore riguardante la precedente istanza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL in esame (15 luglio p.v.).
Per i casi di pagamento diretto da parte dell’Inps, il termine per l’invio dei dati necessari per il calcolo del pagamento o del saldo del trattamento viene previsto entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione e comunque, in sede di prima applicazione e se più favorevole, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DL in esame (15 luglio p.v.). Anche in questo caso il trascorrere del termine produce effetti decadenziali.
Per informazioni contattare il numero unico per l’intero territorio provinciale 0984/73955.