Da oggi, 1° luglio, scattano novità sui pagamenti in contanti. Il limite massimo passa da 3.000,00 a 2.000,00 euro.
Tutte le operazioni sopra tali limiti dovranno essere effettuate con strumenti di pagamento tracciabili, quali per esempio il bonifico bancario, il pagamento tramite carta di credito, e così via.
Per le violazioni delle disposizioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è compresa tra 3.000 euro e 50.000 euro. Il collegato fiscale interviene anche sulla disciplina sanzionatoria inserendo il comma 1-ter all’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007, per cui per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale applicabile è fissato a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale applicabile è fissato a 1.000,00 euro. Con la modifica del minimo edittale applicabile, le sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano alle violazioni, saranno comprese tra: – 2.000 euro e 50.000 euro, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; – 1.000 euro e 50.000 euro, per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.
La legge prevede la possibilità di superare la soglia massima di utilizzo del contante prevista, fino ad un massimo di 15.000,00 euro osservando le disposizioni dettate dall’art. 3 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, così come modificato dall’art. 1, comma 245, della L. n. 145/2018.
Nello specifico la movimentazione del denaro contante:
a) deve far riferimento alla vendita di beni e prestazioni di servizi poste in essere da commercianti e da agenzie di viaggi, legate dunque al settore del turismo;
b) deve essere effettuata da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato.
Questo maggiore limite è stato previsto per non ostacolare le operazioni collegate alla presenza turistica in Italia.
Il cedente del bene (commerciante) o il prestatore del servizio (agenzia di viaggio) che si avvalgono di tale possibilità, devono provvedere ai seguenti adempimenti:
a) inviare apposita comunicazione, anche in via telematica, all’Agenzia delle Entrate. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare;
b) all’atto dell’effettuazione dell’operazione, acquisire la fotocopia del passaporto del cessionario o del committente, nonchè apposita autocertificazione attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
c) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore, presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui alla lettera a).
Per informazioni contattare il numero unico per l’intero territorio provinciale 0984/73955.