Il “Decreto fiscale 2020” introduce un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Ai fini dell’agevolazione, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, a partire dal 1° luglio 2020. Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili. Sono obbligati alla comunicazione di cui all’art. 22, comma 5, del decreto legge n. 124 del 2019, i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione. I pagamenti in questione sono quelli effettuati mediante carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili offerti da prestatori di servizi di pagamento. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento in questione sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione. I dati che devono essere trasmessi nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate comprendono: – Codice fiscale dell’esercente; – Mese e anno di addebito; – Numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento; – Il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento; – Importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riferite a consumatori finali; – Ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione. I dati sopra indicati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID). La trasmissione dei dati è effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell’amministrazione finanziaria, e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.
A seguito della soppressione dell’art. 23 da parte della L. n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019, sono scomparse le sanzioni pecuniarie previste (30,00 euro + 4% dell’importo della transizione rifiutata). Dunque, commercianti, artigiani e professionisti che ancora non si sono dotati di POS e di conseguenza negano ai propri clienti la possibilità di pagare tramite carta o bancomat non incorrono in alcuna sanzione.
Per informazioni contattare il numero unico per l’intero territorio provinciale 0984/73955.