Nel nuovo art. 66-bis introdotto dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, i punti di interesse per quanto riguarda la produzione di mascherine chirurgiche e DPI sono:
– l’introduzione della competenza regionale per la validazione;
– l’eliminazione della importazione e di conseguenza dei relativi obblighi per gli importatori.
Per quanto riguarda il primo punto, viene stabilito che i criteri semplificati di validazione per la produzione di mascherine e dei DPI, in deroga alle norme vigenti, sono individuati entro il 29 luglio da apposito comitato tecnico composto da Istituto Superiore di Sanità (o INAIL), ACCREDIA, UNI nel quale è stato introdotto anche un rappresentante designato dalla Regioni; le modalità di presentazione delle domande di validazione vengono definite dalle Regioni che individuano le strutture competenti.
L’ISS e l’INAIL rimangono competenti per la definizione delle domande pervenute ai suddetti Istituti fino al 3 agosto 2020, in accordo con l’art. 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, salvo che il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla Regione.
Sono confermate, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, le disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali.
Per informazioni contattare il numero unico per l’intero territorio provinciale 0984/73955.