SETTORE MODA – WEBINAR DEL 22 LUGLIO 2020
Mercoledì 22 luglio 2020, alle ore 17.00, il presidente nazionale del Settore Moda di Confartigianto, Fabio Pietrella sarà ospite nell’ambito del webinar organizzato da Confartigianato Macerata e dedicato a:“100% Made in Italy – La garanzia del vero prodotto italiano”.
La partecipazione è riservata a tutti gli imprenditori ed è gratuita.
Le prenotazioni dovranno essere comunicate entro e non oltre oggi, 20 luglio 2020.
AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione il corso di formazione per agente e rappresentante di commercio, obbligatorio ai sensi della legge n. 204/1985.
Lo stesso è rivolto a coloro i quali intendono intraprendere tale professione e che, in virtù di ciò, interagiscono quotidianamente con realtà economiche di diversa natura.
Il percorso formativo è costituito da lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, al termine delle quali i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal programma saranno sottoposti a verifica di apprendimento.
Agli stessi sarà rilasciato un attestato di abilitazione per l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, valido su tutto il territorio nazionale.
La frequenza di un apposito corso di formazione è fondamentale per intraprendere l’attività, presso la CCIAA competente per territorio.
Il corso è finalizzato alla formazione di figure professionali che abbiano contezza delle tendenze di mercato e siano, quindi, in grado di intervenire sulle promozioni di vendita/servizi.
La competenza sviluppata permette di definire il rapporto con il cliente ricevendone gli ordini e riscuotendone i crediti, oltre a consentire l’apprendimento di abilità riguardanti i rapporti commerciali e di rappresentanza.
Scopo finale, dunque, è formare figure professionali in linea con i criteri dettati dalla Legge 204/85 di disciplina della materia.
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE E ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DELL’ART. 41 DELLA L.R.18/85 – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione, presso le sedi territoriali di Cosenza, Castrovillari ed Amantea, il corso di formazione obbligatorio per l’ottenimento del requisito professionale per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e vendita dei prodotti alimentari (bar, ristoranti, pizzerie, etc.), secondo i criteri fissati dall’art. 40 della L.R. n. 18/85.
Si sottolinea l’opportunità di una sollecita adesione, considerato l’imminente avvio delle attività formative.
PATENTINO DA FRIGORISTA – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione il corso di formazione per la preparazione all’esame per l’ottenimento del Patentino F-GAS, ai sensi del D.P.R. 43/2012, concernente l’attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Lo stesso è obbligatorio per tutti i tecnici che realizzano installazione, manutenzione e riparazione degli impianti contenenti gas refrigeranti fluorurati ad effetto serra.
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È di prossimo avvio il corso di formazione obbligatorio per gli addetti al Primo Soccorso – (D.Lgs. 106/09), riservato ai datori di lavoro tenuti ad assicurare il primo soccorso ai lavoratori, in caso di incidenti ed emergenza.
A tal fine, la normativa introduce nuovi obblighi ed adempimenti, modulati in funzione della classificazione dell’azienda, basata su tre parametri: natura dell’attività, dimensioni aziendali e fattori di rischio (Tipologia A,B,C).
CORSO TUTOR DSA E ADHD CATALOGO ALTA FORMAZIONE REGIONE CALABRIA – INFORMATIVA
Con riferimento al corso in argomento, organizzato dall’Università di Reggio Calabria in collaborazione con l’Associazione Potenziamenti, incluso nel catalogo dell’Alta formazione della Regione Calabria, si comunica la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di alta formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale – A.A. 2019/2020, (erogabili voucher a favore dei beneficiari per un importo massimo di 6.400 Euro: fino a 4000€ per il Corso e fino a 2400€ per il tirocinio).
Il corso di alta formazione si pone l’obiettivo di professionalizzare i partecipanti che, una volta ultimato il percorso didattico ed il tirocinio formativo obbligatorio, dovranno aver acquisito idonee modalità di intervento didattico per promuovere l’apprendimento autonomo, valorizzando le reali potenzialità degli studenti con DSA e ADHD loro affidati.
La figura di tutor DSA e ADHD può operare nelle attività scolastiche ed extrascolastiche e di potenziamento didattico, sia in posizione professionale autonoma che all’interno di istituti d’istruzione i ogni ordine e grado e di enti/centri di formazione.
Il corso si terrà Cosenza con la possibilità di essere seguito, per alcune lezioni, anche a distanza. L’avvio è previsto a febbraio 2020, fino ad agosto 2020.
ADDETTO ANTINCENDIO – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Sono in programmazione, presso la sede Confartigianato Imprese di Cosenza, i corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza in azienda per addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio, ai sensi del D.M. n. 64 del 10 marzo 1998 e del D.Lgs. n. 106/09, recante i criteri generali di sicurezza antincendio e di gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
È obbligo del datore di lavoro individuare una o più persone da formare in merito alle procedure da adottare in caso di incendio.
Occorre, altresì, fornire ai lavoratori un’adeguata informazione/formazione sui principi base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare nel caso in cui si verifichi tale emergenza.
Gli incaricati hanno l’obbligo di frequentare appositi corsi di formazione.
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO COSENZA
È in programmazione, a Cosenza, il corso per il conseguimento del titolo di operatore socio sanitario (OSS) – (L.R. 18/85, art. 40 e D.G.R. n. 155/17).
Lo stesso è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo assistenziale polivalente, riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psicofisica dell’assistito, con un approccio che privilegia l’attenzione alla persona, alle sue esigenze e potenzialità residue.
Il corso intende fornire l’acquisizione e l’approfondimento di una professionalità polivalente con il profilo professionale.
SICUREZZA SUL LAVORO – CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CONFARTIGIANATO COSENZA
È in programmazione, presso le sedi territoriali di Confartigianato Imprese Cosenza, il corso di formazione e aggiornamento per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, obbligatorio ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2001 e ss.mm. ed in virtù della nuova normativa – Accordo Stato-Regioni 2012.
La durata è costituita da un monte ore complessivo che varia da 16, 32, 48 ore per la prima partecipazione; 4, 8, 16 per l’aggiornamento, in base al livello di rischio, rispettivamente Basso, Medio, Alto, individuato dalla classificazione ATECO 2002_2007.
MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione il corso di formazione per responsabili e addetti alla manipolazione degli alimenti, la cui obbligatorietà è sancita dal DGR 98/07 e dal Regolamento CE 852/04.
Sono tenuti a partecipare tutti gli operatori del settore alimentare, responsabili (titolare o legale rappresentante di società) e i lavoratori delle aziende operanti in tale ambito, addetti alla manipolazione degli alimenti, in quanto tale partecipazione sostituisce il rilascio del libretto sanitario e consente di evitare diffide e sanzioni.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono interessate le attività di: mensa, ristorante, pizzeria, rosticceria, pasticceria, gelateria, pastificio, panificio, allievi di scuola alberghiera, addetti alla trasformazione, lavorazione, vendita, confezionamento e trasporto degli alimenti, camerieri e baristi.
TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione il corso di formazione professionale per “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”, ovvero l’individuo preposto alla gestione tecnica dell’azienda di autoriparazione, regolarmente iscritta nel Registro imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
Possono, comunque, continuare a svolgere l’attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell’impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni di età alla data del 5 gennaio 2013 e ciò sino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio di un attestato di qualifica professionale di “Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni”, riconosciuto dalla Regione Calabria e valido a livello nazionale ed europeo.
SICUREZZA LAVORATORI DIPENDENTI – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Confartigianato Imprese Cosenza ha in programmazione il corso per lavoratori. A seguito della Conferenza Permanente fra Ministero delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono state definite le modalità ed i criteri relativi allo svolgimento della formazione obbligatoria per la sicurezza dei lavoratori dipendenti.
In particolare, l’Accordo Stato-Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia una durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere “generale “ e un modulo “specifico”.
Per tutti i settori, la formazione “generale” ha una durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro, mentre la durata della formazione “specifica” sarà rispettivamente di 4, 8 e 12 ore, in base al livello di rischio individuato dalla classificazione ATECO 2002_2007. Si ricorda che decorsi 5 anni dalla formazione, i lavoratori dovranno obbligatoriamente frequentare un corso di aggiornamento.
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Confartigianato Imprese Cosenza comunica che è in programmazione il corso di formazione “Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)”.
La partecipazione alle lezioni consente l’acquisizione dell’attestato di frequenza e profitto, utile ai fini della partecipazione al bando riguardante la Misura 6 del P.S.R. Calabria 2014-2020 – Annualità 2018.
Il corso avrà una durata di 150 ore, di cui 120 in aula e 30 di stage in azienda.
La frequenza è obbligatoria e le assenze consentite non possono superare il 20% del monte ore totale.
I requisiti per l’ammissione al corso sono:
• maggiore età;
• diploma di scuola secondaria di primo grado.
Il percorso formativo sarà incentrato sulle tematiche relative all’acquisizione e aggiornamento di conoscenze e competenze professionali per gli imprenditori agricoli.
In particolare, gli argomenti trattati affronteranno i temi del marketing e della legislazione in materia, dell’igiene e sicurezza alimentare, della sicurezza sui luoghi di lavoro, della multifunzionalità dell’attività agricola, della gestione economica dell’azienda condotta con modalità produttive eco-compatibili.
AGENTE IMMOBILIARE – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO COSENZA
È in programmazione il corso di formazione obbligatorio per l’ottenimento del requisito professionale da parte di coloro che intendono intraprendere l’attività di agente d’affari in mediazione nel settore immobiliare.
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per operare come agente d’affari in mediazione settore immobiliare e per la preparazione all’esame di abilitazione da espletare presso la Camera di Commercio.
Il percorso formativo, secondo i criteri fissati dall’art. 40 della L.R. n. 18/85, ha una durata complessiva di 80 ore.
Possono iscriversi tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
WHATSAPP BUSINESS – UNA NUOVA FRONTIERA PER L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE AGLI ASSOCIATI
Facendo seguito a quanto già pubblicato sull’argomento, si rammenta che Confartigianato Imprese Cosenza ha attivato un nuovo servizio di informazione alle imprese associate, a mezzo WhatsApp, denominato, per l’appunto, WhatsApp Business.
Tutte le notizie e le novità inerenti alle varie categorie saranno veicolate attraverso tale nuova modalità, semplice, fruibile, sintetica, di facile e immediata consultazione.
Per rendere il servizio efficiente e applicabile nell’immediato, occorre che l’associato registri nella rubrica del proprio telefono-cellulare il numero telefonico della scrivente che è il seguente: 0984/73955, comunicando a questa Associazione, in risposta alla presente informativa, il proprio numero di cellulare sul quale ricevere le comunicazioni.
ALBO GESTORI AMBIENTALI – SOSPENSIONE / CANCELLAZIONE PER MANCATO VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ISCRIZIONE
Il Comitato nazionale gestori interviene ancora sul versamento dei diritti annuali d’iscrizione all’Albo alla luce della proroga del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) al 30 giugno 2020 del termine ultimo di versamento. Come è noto, infatti, l’articolo 113, comma 1, lettera d), del D.L. 18/2020, ha prorogato dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine di versamento dei diritti annuali d’iscrizione all’Albo. Pertanto, per l’anno in corso – decorso il termine del 30 giugno 2020 – le Sezioni regionali sono tenute ad osservare la seguente tempistica:
a) devono deliberare le sospensioni per mancato versamento del diritto d’iscrizione entro il 31 luglio con decorrenza 15 settembre e notificare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’interessato il relativo provvedimento. Nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, devono provvedere mediante la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° settembre, riportando, per ciascuna impresa, il numero d’iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione;
b) nel caso in cui le imprese permangano per più di dodici mesi nelle condizioni di cui all’articolo 24, comma 7 del D.M. n. 120/2014, le Sezioni regionali e provinciali devono provvedere a deliberare la cancellazione dall’Albo entro il 31 luglio e a notificare, a mezzo PEC, al soggetto interessato il relativo provvedimento con decorrenza 15 settembre. Nei casi di mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa di un indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, le Sezioni regionali, come già disposto alla lettera a), dovranno provvedere mediante pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° settembre.
ECONOMIA CIRCOLARE – FISSATI I CRITERI, LE CONDIZIONI E LE PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020, il decreto 11 giugno 2020 del Ministro dello Sviluppo recante “Criteri, condizioni e procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”. Il Ministero con questa misura, intende sostenere la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative e sostenibili, al fine di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse abbia una maggiore durata e la produzione di rifiuti sia ridotta al minimo. Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni dirette al sostegno nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono rese disponibili le seguenti risorse:
a) cento milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311;
b) quaranta milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del FSC, il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, e successive modifiche e integrazioni. Possono beneficiare delle agevolazioni:
a) le imprese che esercitano in via prevalente le attività di cui all’art. 2195 del Codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) le imprese che esercitano in via prevalente le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’art. 2195 del Codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i centri di ricerca.
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali relative a:
a) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);
b) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
c) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua;
d) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
e) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati;
f) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.
Sono ammissibili progetti che presentino un elevato contenuto di innovazione tecnologica e sostenibilità, realizzati nell’ambito delle tematiche rilevanti per l’economia circolare.
Il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà ora emanare il provvedimento che determinerà l’apertura dei termini per la presentazione delle domande.
D.L. N. 76/2020 – PUBBLICATO IL “DECRETO SEMPLIFICAZIONI” – APPALTI, SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GREEN ECONOMY
Approvato dal Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 – Supplemento Ordinario n. 24, il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. Il provvedimento costituisce un intervento organico volto: – alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, – all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, – alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, – al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa. Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali:
• semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
• semplificazioni procedimentali e responsabilità;
• misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
• semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.
Il provvedimento va incontro alla necessità di realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia. Inoltre, tiene conto del bisogno urgente di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale, nonché interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni. Con il decreto-legge vengono adottate anche misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
D.L. N. 76/2020 – AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA – DETTATA UNA NORMA TRANSITORIA
L’articolo 1, rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” è dedicato alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia. Si tratta di una norma transitoria, con efficacia limitata alle procedure avviate fino al 31 luglio 2021, che prevede solo due modalità di affidamento dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie comunitarie, pari a 5 milioni di euro, secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una differenziazione territoriale degli invitati, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 15 operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro. La stazione appaltante non può chiedere le garanzie provvisorie (art. 93 D.Lgs. 50/2016), salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Ricordiamo che la disciplina vigente prevede 5 procedure differenziate in base alle soglie e alla tipologia di contratto da stipulare (lavori, servizi o forniture). In particolare:
a) fino a 40.000 mila euro, affidamento diretto;
b) tra 40.000 mila euro e 150.000 euro per lavori o fino alle soglie comunitarie per servizi e forniture, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori;
c) per lavori tra 150.000 e 350.000 mediante la procedura negoziata dell’articolo 63, previa consultazione di almeno 10 operatori economici;
c-bis) per lavori tra 350.000 e 1 milione di euro mediante la procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori;
d) per lavori tra 1 milione di euro e le soglie comunitarie mediante procedura aperta.
D.L. N. 76/2020 – AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOPRA SOGLIA E DI RILEVANZA NAZIONALE
L’articolo 2, rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia”, dispone che fino al 31 luglio 2021, le procedure di affidamento applicabili ai contratti superiori alle soglie comunitarie ovvero a contratti relativi a opere di rilevanza nazionale, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottata entro il 31 luglio 2021 e salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto di tale termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) (comma 2). Per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.(comma 5). Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione tra-sparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all’articolo 162 del D.Lgs. n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.
D.L. N. 76/2020 – VERIFICHE ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ
L’articolo 3, rubricato “Verifiche antimafia e protocolli di legalità” prevede la generalizzazione del sistema del rilascio della documentazione antimafia in via d’urgenza. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’art. 96 D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) – al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico produttivo conseguenti all’emergenza sanitaria globale del Covid-19 – fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) ed alle risultanze delle altre banche dati disponibili, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), c) di cui al D.Lgs. n. 159/2011. La informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni (commi 2 e 3). Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, sono revocati i benefici economici, le erogazioni, i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti, i prestiti, le agevolazioni e i pagamenti e i soggetti coinvolti recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Con decreto del Ministro dell’interno possono, inoltre, essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti. Con il comma 7, al D.Lgs. n. 159/2011 viene inoltre aggiunto un nuovo articolo: l’articolo 83-bis, rubricato “Protocolli di legalità”. Il Ministero dell’Interno, oltre che con i soggetti “istituzionali”, può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche con imprese di rilevanza strategica per l’economia nazionale, nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali. Tali protocolli possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l’attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l’applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. Le stazioni appaltanti devono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei proto-colli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.
D.L. N. 76/2020 – SEMPLIFICAZIONI E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA
L’art. 10, rubricato “Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia” prevede misure di semplificazione, velocizzazione e agevolazione degli interventi in materia edilizia, tra cui le più significative sono:
1) rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, stabilendo che, per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti;
2) ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari (mentre sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi);
3) chiarimento dei requisiti e delle specificità degli interventi di ristrutturazione ricostruttiva;
4) previsione della conferenza di servizi semplificata per acquisire gli atti di assenso di altre amministrazioni richiesti per la realizzazione dell’intervento, allo scopo di standardizzare e accelerare i termini di svolgimento delle procedure edilizie;
5) possibilità di fare ricorso alla richiesta di permesso di costruire in deroga anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico;
6) classificazione della realizzazione di strutture leggere destinate a essere rimosse alla fine del loro utilizzo stagionale quale attività edilizia libera;
7) possibilità di una proroga della validità dei titoli edilizi, prevedendo che prima che siano decorsi i termini per l’inizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di 3 anni dal rilascio del titolo), il privato possa prorogarli con una mera comunicazione allo Sportello unico comunale, nonché la possibilità di una proroga ulteriore, discrezionale, ove ricorrano giustificate ragioni;
8) aumento della riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana; 9) rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).
Con l’aggiunta dell’art. 34-bis, rubricato “Tolleranze costruttive”, al D.P.R. n. 380/2001, si stabilisce che il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. Fuori dai casi elencati sopra, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, “a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile”. Le tolleranze esecutive in questione, realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, devono essere dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
D.L. N. 76/2020 – MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
La legge 7 agosto 1990, n. 241 è stata oggetto di numerosi interventi di modifica nel corso degli ultimi anni che hanno riguardato i più significativi istituti. Questo nuovo intervento dettato dall’articolo 12 si propone di apportare limitate modifiche volte a rendere effettivi alcuni istituti e alcune finalità già insite nella legge, tenendo conto delle criticità emerse in fase applicativa, nonché a ridurre i tempi dei procedimenti. In primo luogo, per quanto concerne i termini di conclusione dei procedimenti, l’esigenza è quella di rendere effettivo il provvedimento ovvero l’atto di assenso comunque denominato, acquisito “per silentium” sia nell’ambito della conferenza di servizi sia ai sensi degli articoli 17- bis e 20 della legge 241 del 1990. Tale previsione mira a risolvere il problema degli “atti tardivi” e a garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso, al fine di evitare che l’attesa illimitata di un atto di dissenso espresso, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione acceleratoria. Viene, pertanto, chiarito che nei casi già previsti dalla legge 241, la scadenza dei termini fa venire meno il potere postumo di dissentire, fatto salvo il potere di annullamento d’ufficio ai sensi dell’articolo 21- nonies, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, con conseguente espressa declaratoria di inefficacia dell’atto di dissenso che sia adottato dopo la già avvenuta formazione del silenzio assenso.
1) All’articolo 2, rubricato “Conclusione dei procedimenti”, vengono aggiunti due nuovi commi: il 4-bis e l’ 8-bis. I tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sono tra i problemi che affliggono maggiormente cittadini e imprese. Non solo i tempi sono eccessivamente lunghi, ma per gli utenti è anche difficile conoscere sia i termini entro cui – in base alle previsioni normative – dovrebbero ottenere una risposta dalla PA, sia la durata effettiva di tali procedimenti. Con l’aggiunta del comma 4-bis si dispone che le pubbliche amministrazioni misurino la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese e che pubblichino e comparino i termini dei procedimenti normativamente previsti e i tempi effettivi di conclusione degli stessi. Con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovranno essere definiti i criteri per la misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti in modo da garantire la necessaria omogeneità. Con l’aggiunta del comma 8-bis si dispone che i provvedimenti, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, adottati dopo la scadenza dei termini previsti da alcuni precisi articoli, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi adottati dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 3 e – 6-bis, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
I termini alla cui scadenza è necessario far riferimento per l’adozione dei provvedimenti sono quelli di cui agli articoli:
– 14-bis, comma 2, lettera c), nel quale si prevede “il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni”;
– 14-ter, comma 2, nel quale si prevede che “I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all’articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento”;
– 17-bis, commi 1 e 3; nel quale si prevede che “1. Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini”. Tali disposizioni – come disposto dal successivo comma 3 – si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche.
– 20, comma 1, nel quale si dispone che, fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di 30 giorni (salvo diverso termine previsto da apposite disposizione di legge), il provvedimento di diniego, ovvero non procede nei termini previsti. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. Ricordiamo che il comma 3 dell’articolo 2 ha previsto l’emanazione di appositi decreti che individuino “i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali”. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
– 19, commi 3 e – 6-bis, nei quali si prevede che l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. Nei casi di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in materia edilizia – come stabilito dal comma 6-bis dello stesso articolo 19 – il termine di sessanta giorni previsto al comma 3 è ridotto a trenta giorni.
Dunque, gli atti di assenso comunque denominati, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, adottati dopo la scadenza dei termini previsti dagli articoli illustrati sopra, sono inefficaci, fermo restando, tuttavia, quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. In tale articolo – rubricato “Annullamento d’ufficio” – si stabilisce che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato con il silenzio-assenso, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2) Con la modifica degli articoli 3-bis, 5 e 8, della L. n. 241/1990, vengono introdotte misure di semplificazione per favorire la partecipazione di cittadini e imprese al procedimento amministrativo telematico. In particolare, si afferma il principio generale che le pubbliche amministrazioni, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, agiscono mediante strumenti informatici e telematici sia nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni, che nei rapporti con i privati. Al fine di contribuire alla effettività della previsione – con la modifica delle lett. c) e d), del comma 2 dell’art. 8 – si introducono delle semplificazioni per consentire la visione degli atti in forma digitale, nonché l’esercizio in modalità digitale degli altri diritti di accesso e partecipazione previsti dalla stessa legge n. 241 del 1990.
3) Un altro intervento riguarda l’articolo. 10-bis della legge 241 sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato (art. 11, comma 1, lett. e). Nella nuova formulazione dell’articolo si stabilisce che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza del-le osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Connessa alla modifica dell’articolo 10-bis è la modifica al comma 2 dell’articolo 21-octies (Annullabilità del provvedimento). Con l’aggiunta finale del seguente periodo “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10 -bis” si specifica che è sempre annullabile il provvedimento adottato in violazione della normativa sul preavviso di diniego (art. 11, comma 1, lett. i)).
4) Anche all’articolo 16 viene disposta una modifica volta ad accelerare l’adozione dei provvedimenti, prevedendo che l’amministrazione proceda indipendentemente dall’espressione del parere se questo non venga reso nei termini (art. 11, comma 1, lett. f)).
5) Altro articolo che viene modificato è l’articolo 18 della L. n. 241/1990, rubricato “Autocertificazione”, al quale viene aggiunto il comma 3-bis, dove si stabilisce che “Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”. Ricordiamo che nei precedenti commi (1, 2 e 3) si stabilisce che le amministrazioni sono tenute ad adottare misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Al comma 2 si stabilisce che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, devono essere acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Dovranno altresì essere accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
6) Al comma 2 dell’articolo 11, si dispone che entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali dovranno provvedere a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell’articolo 2, relativo alla “Conclusione dei procedimenti”, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
D.L. N. 76/2020 – ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO IN CONFERENZA DI SERVIZI
L’articolo 13, rubricato “Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi” definisce una procedura di conferenza di servizi straordinaria, per un tempo determinato (fino al 31 dicembre 2021), al fine di introdurre semplificazioni procedimentali per talune opere la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza. In particolare, la disposizione consente alle amministrazioni di procedere esclusivamente mediante conferenza di servizi semplificata, in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990, prevedendo, altresì, che la conferenza operi secondo una tempistica più breve rispetto a quanto attualmente prescritto per il rilascio delle determinazioni di competenza da parte delle amministrazioni partecipanti. Tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni (attualmente il termine è di novanta giorni). Inoltre, laddove al termine della conferenza semplificata l’amministrazione procedente ritenga necessario effettuare un’analisi contestuale degli interessi coinvolti, svolge entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, una riunione da tenersi esclusivamente in modalità telematica, nella quale prende atto delle posizioni delle amministrazioni e procede, senza ritardo, alla stesura della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Nei casi ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.
D.L. N. 76/2020 – AGENDA PER LA SEMPLIFICAZIONE E MODULISTICA STANDARDIZZATA
L’articolo 15, rubricato “Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata” – con delle modifiche apportate all’articolo 24 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014 – prevede l’adozione di una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023 e la ricognizione delle procedure al fine di individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività che potranno essere soggette a mero obbligo di comunicazione; ciò al fine di poter dare inizio a un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, estendendo l’ ambito delle attività liberamente esercitabili. Tale misura di semplificazione è volta ad assicurare l’omogeneità sul territorio nazionale della documentazione e delle informazioni richieste dalla pubblica amministrazione ai privati per la presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni, garantendo anche la conoscibilità degli adempimenti e degli oneri amministrativi a loro carico. In particolare, con l’aggiunta del nuovo comma 1-bis, al citato articolo 24, si dispone che, entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali, completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare:
a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell’Unione europea e quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
c) i procedimenti da semplificare;
d) le discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
e) i procedimenti per i quali l’autorità competente può adottare un’autorizzazione generale;
f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea.
Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio di ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all’Unione delle province italiane e all’Associazione nazionale dei comuni italiani”.
Viene, dunque, prevista una ricognizione delle procedure al fine di tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19 bis e 20 della legge n. 241 del 1990, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione; ciò al fine di poter dare inizio ad un percorso condiviso, finalizzato alla successiva adozione di provvedimenti volti alla eliminazione delle autorizzazioni, degli adempimenti e di misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica, ritenuti non indispensabili, ovvero a semplificare i relativi procedimenti, in modo da ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni intervenienti, estendendo l’ ambito delle attività liberamente esercitabili. La disposizione prevede, inoltre, l’adozione di una modulistica standardizzata per cittadini e imprese, adottata d’intesa con le Regioni e gli enti locali, generalizzando una positiva esperienza già realizzata per le attività edilizie, artigianali e commerciali . Tale misura di semplificazione è volta ad assicurare l’omogeneità sul territorio nazionale della documentazione e delle informazioni richieste dalla pubblica amministrazione ai privati per la presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni, garantendo anche la conoscibilità degli adempimenti e degli oneri amministrativi a loro carico.
D.L. N. 76/2020 – IDENTITÀ DIGITALE, DOMICILIO DIGITALE E ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI – “PENSARE IN DIGITALE” – PREVISTO IL CODICE DI CONDOTTA TECNOLOGICA
Il Titolo III del provvedimento in commento è dedicato alle “Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale”. Il Capo I viene, in particolare dedicato alla cittadinanza digitale e all’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. La possibilità per i cittadini di fruire dei servizi attraverso la propria identità digitale è ampliata a quelli erogati dai concessionari di pubblici servizi e dalle società a controllo pubblico. La Pubblica Amministrazione dovrà “pensare in digitale”. Le nuove norme intendono dare una spinta forte, attraverso regole chiare e scadenze da rispettare, alla trasformazione digitale del Paese. Per la Pubblica Amministrazione il processo di digitalizzazione deve portare a semplificazioni delle procedure, miglioramento dell’efficienza e abbattimento di numerosi costi. I servizi delle pubbliche amministrazioni dovranno diventare fruibili anche attraverso i dispositivi mobili (smartphone, tablet), attraverso il punto di accesso o applicazione AppIO.
Al fine di semplificare e favorire l’accesso ai servizi in rete della Pubblica Amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali, l’articolo 24, rubricato “Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali”, apporta modifiche significative al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD).
1) Con la modifica del comma 1-bis, dell’art. 3-bis (rubricato “Identità digitale e Domicilio digitale”) si stabilisce che nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si dovrà procedere alla cancellazione d’ufficio dall’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese secondo le modalità fissate nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida dovranno essere definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell’elenco dei domicili digitali anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio. Dovranno altresì essere determinate “le modalità con le quali ai predetti soggetti può essere reso disponibile un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.” (art. 24, comma 1, lett. a)).
2) Con la modifica dell’art. 6-bis del CAD (rubricato: “Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti”), si stabilisce che nell’Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti dovranno essere inseriti anche i professionisti che sono iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato, diversi da quelli iscritti presso il Registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 24, comma 1, lett. b)).
3) Per contrastare il fenomeno dell’invio di comunicazioni indesiderate, diverse da quelle aventi valore legale ovvero estranee alla finalità di erogazione di servizi pubblici, con una modifica al comma 3 dell’art. 6-quinquies del CAD si precisa che il divieto dell’uso del domicilio digitale senza il preventivo consenso del destinatario si riferisce a qualunque mittente. Pertanto, il divieto attiene all’invio, senza il consenso dei destinatari, di comunicazioni commerciali di carattere promozionale e di materiale pubblicitario estraneo alle finalità istituzionali del mittente (art. 24, comma 1, lett. d)).
4) Con delle modifiche apportate agli articoli 64 (rubricato “Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”) e 65 (rubricato “Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica”) del CAD, si stabilisce che – a decorrere dal 28 febbraio 2021 – l’accesso a tutti i servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni dovrà avvenire: – attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o – tramite la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS). Con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dovrà essere stabilita la data a decorrere dalla quale tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico dovranno utilizzare esclusivamente le identità digitali per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi on-line. Entro la stessa data, tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno avviare il processo per consentire che i servizi digitali siano fruibili dal telefono attraverso l’applicazione “IO”, il canale unico di accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione. I cittadini non dovranno più ricercare i servizi in digitale nei vari siti delle amministrazioni, ma li troveranno tutti a disposizione all’interno di un’unica app. La violazione delle disposizioni di cui sopra, accertata da AgID, comporta la responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e impone la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti.
5) Con una modifica al comma 2 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 217/2017 viene prorogato dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021 il termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA (art. 24, comma 2).
6) Con una modifica all’articolo 36, comma 7, del D.P.R. n. 445/2000 si stabilisce che la carta di identità potrà essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell’interno 8 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza (art. 24, comma 3).
7) Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64, comma 3 -bis , secondo periodo, del D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), a decorrere dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021 (art. 24, comma 4).
8) Con l’articolo 32 viene previsto l’inserimento nel CAD del nuovo articolo 13-bis, rubricato “Codice di condotta tecnologica ed esperti”. Al fine di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire il necessario coordinamento sul piano tecnico delle varie iniziative di innovazione tecnologica, le Pubbliche Amministrazioni, nell’ambito delle risorse disponibili, dovranno progettare, realizzare e sviluppare i propri sistemi informatici e servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi dell’agenda digitale italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta tecnologica che dovrà essere adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sentita l’AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.
9) Con l’articolo 36 vengono dettate “Misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione”. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l’impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le imprese, le Università, gli enti di ricerca e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, che intendono sperimentare iniziative attinenti all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti e al Ministero dello sviluppo economico, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al comma 3, che impediscono a sperimentazione. Nella domanda è indicato il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalità del progetto e della sperimentazione, nonché i risultati e i benefici attesi, le modalità con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attività e valutarne gli impatti, nonché gli eventuali rischi connessi all’iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.
D.L. N. 76/2020 – PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’articolo 1, commi 402 e 403 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha previsto, al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, che la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite una apposita società per azioni interamente partecipata dallo Stato, sviluppasse una piattaforma digitale, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. Per la realizzazione di tale piattaforma è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
L’articolo 26, rubricato “Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione” dispone in merito a tale piattaforma dettando disposizioni sulle sue modalità di funzionamento, prevedendo che le pubbliche amministrazioni, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell’esercizio di attività ad essi affidati, i soggetti incaricati per le medesime attività di riscossione, ai fini della notifica, possono avvalersi della piattaforma notifiche delle pubblica amministrazione. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, “le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo” (comma 3). Il gestore della piattaforma rende disponibili i documenti informatici – dei quali la piattaforma garantisce l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità e la leggibilità, eventualmente anche mediante l’utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain) – in un’apposita area riservata ai destinatari che vi potranno accedere, direttamente o tramite delegati, per il reperimento, la consultazione e l’acquisizione degli stessi. Per quanto concerne le modalità di perfezionamento della notificazione, il gestore della piattaforma, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall’amministrazione, invia al destinatario l’avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l’esistenza e l’identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione (comma 4). L’avviso di avvenuta ricezione è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un domicilio digitale, generale o speciale, e quindi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (comma 5). Nel caso in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultino saturi: in tali circostanze, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l’indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della piattaforma, l’avviso di mancato recapito del messaggio (comma 6). Ai destinatari privi di un domicilio digitale, l’avviso di avvenuta ricezione è notificato, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma. I destinatari della notifica, ove abbiano comunicato un recapito telefonico o digitale diverso dal domicilio digitale (email, numero di telefono, app IO, altre app di messaggistica), ricevono un messaggio (c.d. “avviso digitale di cortesia”) dell’avvenuto deposito, reso disponibile altresì tramite l’app IO, punto di accesso ai servizi della pubblica amministrazione (comma 7). L’autenticazione alla piattaforma ai fini dell’accesso (anche tramite l’app IO) avviene tramite le piattaforme abilitanti già sviluppate: il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) e la Carta d’identità elettronica (CIE) (comma 8).
La notificazione si perfeziona:
a) per l’amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
b) per il destinatario:
1) il 7° giorno successivo alla data di consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il 15° giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di mancato recapito. Se l’avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di 7 giorni si computa a decorrere dal giorno successivo; 2) il 10° giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione (comma 9).
La messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell’amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’atto, provvedimento, avviso o comunicazione (comma 10). Il gestore della piattaforma forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi (comma 11) e la copia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, dei quali attesta la conformità agli originali (comma 12). Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovranno essere disciplinate le modalità di determinazione e anticipazione delle spese e i criteri di riparto (comma 14). Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata dovrà essere definita l’infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. Dovranno, inoltre, essere stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione. Dovranno essere stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l’ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all’atto oggetto di notificazione (comma 15).
La notificazione a mezzo della piattaforma non si applica:
a) agli atti del processo civile, penale, per l’applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;
b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal Titolo II, Capi II e IV, del D.P.R. n. 602/1973, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto;
c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi (comma 17).
D.L. N. 76/2020 – SEMPLIFICAZIONE PER LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)
Il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale – CAD) recepisce all’art. 50-ter la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), precedentemente introdotta nel Piano Triennale per l’Informatica 2017-2019. Dal 2017 il Team per le Trasformazione Digitale ha lavorato per sviluppare la piattaforma e definire la governance finale del progetto. Nel 2018 la piattaforma tecnologica PDND ha raggiunto uno stadio sperimentale e al momento viene utilizzata su alcuni casi di studio. Dal 2019, con la norma che ha istituito la società PagoPA Spa (D.L. n. 135 del 14 dicembre del 2018, convertito dalla L. n. 12 del 12 gennaio 2019 – c.d. “Decreto Semplificazioni”) affida alla nuova società lo sviluppo e la diffusione della PDND.
PagoPA S.p.A. è una società partecipata dallo Stato creata allo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia. La mission della società è la capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese, attraverso la gestione della piattaforma pagoPA per i pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione e attraverso la gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici come IO, l’app per i servizi pubblici e la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND). Il Dipartimento per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione svolge una funzione di vigilanza sugli obiettivi strategici della società PagoPA, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri a cui la legge istitutiva della società affida questo compito, insieme alle funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico. Con lo scopo di “favorire la condivisione e l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l’esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e imprese”, l’articolo 34 del decreto-legge in commento, attraverso la sostituzione dell’art. 50-ter del CAD, ha dettato nuove norme in materia di realizzazione e di gestione della PNDN Il contenuto del nuovo articolo 50-ter del D.gs. n. 82/2005 lo riassumiamo nei punti che seguono.
1. Spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri promuovere la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese.
2. La PDND è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituita da un’infrastruttura tecnologica che rende possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, mediante l’accreditamento, l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite.
3. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l’utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri e in conformità alle Linee guida AgID in materia interoperabilità, sono raccolte nel “catalogo API” reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
4. Le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblici sono tenuti ad accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. In fase di prima applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente l’interoperabilità: a) con il sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, b) con la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c) con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo 62 e d) con le banche dati dell’Agenzie delle entrate individuate dal Direttore della stessa Agenzia.
6. L’AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta linee guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità per la gestione della piattaforma nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API.
7. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Dati non confluiscono i dati attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria.
8. I soggetti di cui al punto 4 sono tenuti a mettere a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la Piattaforma e sulla base dei criteri fissati dalla stessa Presidenza del Consiglio, i dati aggregati e pseudonimizzati necessari a supportare l’adozione di decisioni basate sui dati e sull’evidenza informativa. La Piattaforma, sfruttando anche tecnologie innovative per la raccolta e l’interpretazione di grandi volumi di dati, elabora e rende disponibili funzioni per l’analisi avanzata dei dati aggregati e pseudonimizzati nel rispetto delle Linee guida adottate da AgID, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata. Con le medesime Linee sono identificate le tipologie dei dati trattati e sono stabiliti i limiti e le modalità di messa a disposizione, interrogazione, fruizione e organizzazione degli stessi.
9. In caso di inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati e pseudoanonimizzati il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione nomina un commissario ad acta incaricato di provvedere. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.
10. L’accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.
11. Resta fermo che i soggetti di cui al punto 4 possono continuare ad utilizzare anche i sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente.
D.L. N. 76/2020 – DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L’UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE, IMPRESE E PROFESSIONISTI – ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE
L’articolo 37, rubricato “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti”, introduce modifiche atte a favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti. Vedremo come nelle modifiche introdotte non si parla più di iscrizione del “proprio indirizzo di posta elettronica certificata”, ma del “proprio domicilio digitale”. Le modifiche introdotte riguardano sia le imprese costituite in forma societaria che quelle in forma di impresa individuale e sia i professionisti iscritti in albo od elenchi. Introdotte sanzioni pesanti (raddoppiate o triplicate rispetto al passato) a carico di coloro che non adempiono in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese.
1) Al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD, l’articolo 37 apporta, innanzitutto, modifiche ai commi 6, 6-bis, 7 e 7-bis dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, stabilendo quanto segue:
a) le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e non più “il proprio indirizzo di posta elettronica certificata”.
b) entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, dovranno comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale, a meno che non abbiano già provveduto.
c) l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria (comma 6).
d) l’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.
e) fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, le imprese costituite in forma societaria, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata. L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza (comma 6-bis).
f) il Conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6 -bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del registro di cui all’articolo 2189 del Codice civile.” (comma 6-ter).
g) i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n -ter del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82; Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell’economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro (comma 7).
h) il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del-lo stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 -bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi (comma 7-bis);
2) Con la sostituzione del comma 2 dell’articolo 5 del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, si stabilisce che l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all’ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del registro di cui all’articolo 2189 del Codice civile. L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza. L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
D.L. N. 76/2020 – SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E DALL’ALBO DEGLI ENTI COOPERATIVI
L’articolo 40, rubricato “Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi” detta disposizioni semplificative in merito alle procedure di cancellazione dal Registro delle imprese e dall’Albo delle enti cooperativi.
1) Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 (recante “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”), dall’art. 2490, ultimo comma, del Codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle entrate – Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale (comma 1).
2) Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: – il permanere dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire; – l’omessa presentazione all’ufficio del Registro delle Imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata (comma 2). Il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle imprese (comma 3) e comunica l’avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal Registro delle imprese, i quali hanno 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge (comma 4). A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel Registro delle Imprese. In caso contrario, decorso il termine, il conservatore verificata altresì l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal Registro medesimo (comma 5). Ogni determinazione del conservatore del Registro delle Imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione (comma 6). Contro la determinazione del conservatore l’interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Giudice del Registro delle Imprese (comma 7). Le determinazioni del conservatore non opposte, le decisioni del Giudice del registro adottate ai sensi dell’articolo 2189 del Codice civile e le sentenze del Tribunale in caso di ricorso ai sensi del successivo articolo 2192, sono iscritte nel Registro delle imprese con comunicazione unica d’ufficio, al fine della trasmissione immediata all’Agenzia delle entrate, all’lNPS, all’lNAIL, ed agli altri enti collegati (comma 8).
3) Con il comma 9 viene disposta la modifica del comma 16, dell’art. 25, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nel quale si stabilisce che, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti previsti ai commi 2 e 5 o dal mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi, la start-up innovativa o l’incubatore certificato vengono cancellati dalla sezione speciale del Registro delle imprese con provvedimento del Conservatore, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese. Analogamente, viene disposta la modifica del comma 7, dell’articolo 4, del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015, nel quale si stabilisce che, entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti o dal mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi, le PMI innovative vengono cancellate dalla sezione speciale del Registro delle imprese con provvedimento del Conservatore, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese. In entrambi i casi è comunque garantito il diritto di ricorso al Giudice del Registro contro il provvedimento adottato, ai sensi dell’articolo 2189, comma 3, del Codice civile (comma 10).
4) È previsto lo scioglimento senza nomina del liquidatore degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari. A tal fine viene modificato l’articolo 223-septiesdecies delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, con l’aggiunta del seguente comma: “Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del comma 1, l’ente di cui all’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 trasmette all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L’autorità di vigilanza verifica l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all’uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti” (comma 11). Ricordiamo che allo stato attuale, lo scioglimento viene adottato con provvedimento dell’autorità di vigilanza da iscriversi nel Registro delle Imprese, pubblicato preventivamente sulla Gazzetta Ufficiale. Avverso il decreto in parola, nel termine perentorio di 30 giorni dalla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all’autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore. Con una modifica all’articolo 5 della L. n. 400 del 17 luglio 1975, mediante l’aggiunta del comma 1-bis, si dispone, inoltre, che l’autorità di vigilanza dovrà trasmettere il decreto di cancellazione all’indirizzo PEC della Conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate (comma 12).
D.L. N. 76/2020 – MISURE A FAVORE DEGLI AUMENTI DI CAPITALE – QUORUM RIDOTTO FINO AL 31 DICEMBRE 2020
L’articolo 44, rubricato “Misure a favore degli aumenti di capitale”, prevede un pacchetto di consistenti misure per favorire la capitalizzazione delle società, quotate e non quotate. Alcune delle nuove norme saranno “a regime”, altre “transitorie”, valevoli cioè fino al 31 dicembre 2020. Tre sono i punti essenziali.
1) Sino alla data del 30 aprile 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non si applica la maggioranza rafforzata del voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea, richiesta dall’art. 2368, comma 2, secondo periodo e dall’art. 2369, commi 3 e 7 del Codice civile, alle deliberazioni aventi ad oggetto:
a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi degli artt. 2440 e 2441 c.c.;
b) l’introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice civile, come modificato dal presente articolo;
c) l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 del Codice civile. Nei predetti casi, la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate.
2) Sino alla data del 30 aprile 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice civile, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20 per cento del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell’assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.
3) Sono introdotte modificazioni all’art. 2441 del Codice civile, sempre nel senso di semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante aumenti di capitale, pur sempre nel rispetto dei vincoli delle norme europee e delle necessarie tutele dei diritti dei soci. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell’artico-lo 2441 del Codice civile, come modificato dal presente articolo, sono sostituiti dai seguenti:
– l’offerta di opzione deve essere depositata per l’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. – Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta sul sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall’iscrizione nel Registro delle imprese. – Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. – Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, la società può prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all’esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. – Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore no-minale delle azioni, nei limiti del dieci per cento del nu-mero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell’esclusione o della limitazione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.
L. N. 77/2020 – PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 34/2020 – IL C.D. “DECRETO RILANCIO” – IN VIGORE DAL 19 LUGLIO
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 – Supplemento Ordinario n. 25, la Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. La legge – in vigore dal 19 luglio 2020 – ha mantenuto la stessa struttura del decreto-legge, aumentando gli articoli che sono passati da 266 a 342.
TESSERAMENTO 2020 – AVVISO AGLI ASSOCIATI
Si avvisano i Signori soci che, presso gli uffici territoriali di Confartigianato Imprese Cosenza, è possibile ritirare la tessera per l’anno 2020, unitamente all’attivazione di ConfApp, l’applicazione per smartphone di Confartigianato Imprese, con tutte le notizie, settore per settore, di carattere nazionale, regionale e provinciale; in quest’ultimo caso, quelle pubblicate quotidianamente da Confartigianato Cosenza.
CONFAPP, L’APPLICAZIONE DI CONFARTIGIANATO COSENZA DISPONIBILE PER IOS E ANDROID
Semplice, intuitiva e ad alto tasso d’innovazione. È ConfApp, l’applicazione per dispositivi mobili di Confartigianato Cosenza, con le notizie, gli eventi, le informazioni tecniche e le opportunità riservate agli imprenditori associati. Tutto il mondo della piccola e media impresa sempre a portata di mano ed estremamente semplice da utilizzare.
Una volta scaricata l’app, si viene profilati secondo la propria attività. Questa selezione consente all’applicazione di fornire le informazioni più utili all’associato, con riferimento al settore di appartenenza, garantendo, attraverso il proprio smartphone, tutte le informazioni occorrenti per essere sempre aggiornati.
Per l’installazione della suddetta applicazione, basterà contattare gli uffici dell’Associazione, che seguiranno l’associato in ogni passaggio.
A quel punto, l’imprenditore potrà avere le informazioni del proprio settore e della propria Associazione, con le notizie, gli eventi e gli appuntamenti che più lo interessano, potendo accedere, inoltre, al servizio settimanale del TG ONLINE di Confartigianato.
Un ulteriore passo di Confartigianato Cosenza, quindi, verso un futuro sempre più tecnologico ed innovativo al servizio delle imprese, fatto di personalizzazione delle informazioni e di servizi offerti agli imprenditori.
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