L’articolo 37 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito dalla L. n. 120 del 14 settembre 2020, dispone in merito all’obbligo di comunicazione, per le imprese, del proprio “domicilio digitale”, entro il 1° ottobre 2020.
1) Le imprese costituite in forma societaria, che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del Registro delle Imprese, saranno sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata. L’ufficio del Registro delle imprese assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale. Tale nuovo domicilio digitale è finalizzato al solo ricevimento di comunicazioni e notifiche.
2) Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese, saranno sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata, previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del Registro delle Imprese. Quest’ultimo assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche.
L’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Per informazioni contattare il numero unico per l’intero territorio provinciale 0984/73955.