BANDO ISI AGRICOLTURA 2019 – 2020 – INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – DOMANDE FINO AL 24 SETTEMBRE 2020
Con l’Avviso pubblico Isi Agricoltura 2019-2020 l’INAIL finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali ed in conformità all’articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Dell’avviso è stata data comunicazione con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 6 luglio 2020. Il bando intende incentivare l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole. Possono accedevi le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014. Lo stanziamento complessivo pari a 65 milioni di euro viene ripartito:
• 53 milioni di euro, asse di finanziamento riservato alla generalità delle imprese agricole;
• 12 milioni di euro, asse di finanziamento riservato agli imprenditori giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA nella misura del:
• 40% per i soggetti beneficiari dell’asse dedicato alla generalità delle imprese agricole;
• 50% per i soggetti beneficiari dell’asse dedicato agli imprenditori giovani agricoltori.
Il finanziamento massimo erogabile è pari a euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a euro 1.000,00. La domanda compilata e registrata, da presentarsi entro il 24 settembre p.v., esclusivamente in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello telematico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo le regole tecniche che l’istituto pubblicherà sul proprio portale.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – ULTERIORI INDICAZIONI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. «Decreto rilancio»), ora convertito dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020, nell’ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all’impresa e all’economia», è stato introdotto, dall’articolo 25, un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. In merito l’Agenzia ha già fornito le prime indicazioni con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020. Anzitutto precisiamo che è attiva la procedura per l’invio dell’istanza: la richiesta può essere inviata entro il 13 agosto 2020; gli eredi, invece, possono presentarla fino al 24 agosto 2020. Dal 15 giugno sono più di 890 mila gli ordinativi di pagamento emessi per un importo complessivo 2,9 miliardi di euro. Le somme sono accreditate direttamente sui conti correnti di imprese, commercianti e artigiani. Ad oggi sono 1.208.085 le istanze di contributo a fondo perduto provenienti da tutto il territorio nazionale.
Nella circolare viene affrontata un’ampia casistica di soggetti che possono usufruire del contributo in questione. Dalle società in liquidazione volontaria, agli esercenti arti e professioni (iscritti alla gestione separata INPS) non in possesso dei requisiti per godere del contributo previsto dall’articolo 27 del decreto legge n. 18 del 2020; dalle associazioni di promozione sociale, ai consorzi tra imprese; dagli agenti e rappresentanti di commercio agli Studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza; dalle società artigiane con soci professionisti all’imprenditore individuale edile (non artigiano) che svolge contemporaneamente attività professionale.
NUOVO BANDO MACCHINARI INNOVATIVI – AL VIA LA PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE
A decorrere dal 23 luglio 2020 è stato avviato l’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, relativo al primo dei due sportelli agevolativi previsti, in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell’economia circolare. Le modalità di presentazione delle domande sono state definite dal Ministero dello Sviluppo Economico nel decreto direttoriale 23 giugno 2020 che prevede altresì, al termine della procedura di presentazione della domanda, il rilascio del “codice di predisposizione domanda”. Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica accendendo nell’apposita sezione “Accoglienza Istanze” e cliccando sulla misura “Nuovo Bando Macchinari Innovativi. Per accedere alla procedura informatica bisogna essere in possesso di una casella PEC attiva (nel caso di PMI la PEC utilizzata deve risultare la medesima comunicata al Registro delle imprese) e della Carta nazionale dei servizi, oltre che del PIN rilasciato con la stessa Carta. L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:
a) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 23 luglio 2020;
b) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 30 luglio 2020.
TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE – PUBBLICATI GLI ELENCHI DEI BENEFICIARI
Con decreto direttoriale del 27 luglio 2020 della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono pubblicati gli esiti delle istruttorie effettuate sull’ammissibilità delle richieste pervenute, in relazione al riconoscimento del credito d’imposta definitivo per gli investimenti nelle sale cinematografiche. Il Decreto contiene l’elenco dei beneficiari e i relativi crediti d’imposta. Il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale Cinema e audiovisivo, precisa che, tale pubblicazione, costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non si procederà all’invio a mezzo PEC delle singole comunicazioni di riconoscimento. Lo sconto finale è riconosciuto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 14 novembre /2016 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo) e dell’articolo 12 del D.M. 15 marzo 2018 (Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva), per la realizzazione, il ripristino e l’aumento degli schermi o per l’adeguamento strutturale e il rinnovo degli impianti di sale cinematografiche alle imprese di esercizio cinematografico italiane.
TERZO SETTORE – BANDO NAZIONALE DA OLTRE 12,6 MILIONI DI EURO – DOMANDE DA PRESENTARE ENTRO IL 1° SETTEMBRE 2020
L’“Avviso n. 2/2020 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117” mette a disposizione del Terzo settore risorse per 12.630.000,00 euro. La Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, infatti, approvato il decreto direttoriale n. 234 del 9 luglio 2020 che individua le modalità attuative del bando che finanzia le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del Codice del Terzo settore. Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a euro 250.000,00 né superare l’importo di euro 750.000,00, così da promuovere lo sviluppo di sinergie partecipative tra gli enti proponenti, evitando al contempo la frammentazione degli interventi. La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare:
– l’80 % del costo totale del progetto approvato qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro;
– il 50% del costo totale della proposta approvata qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore.
Le proposte progettuali che prevedono una partecipazione, in regime di partenariato, di fondazioni con associazioni di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato, potranno richiedere un finanziamento non superiore al 50% del costo totale previsto, indipendentemente dal numero di fondazioni coinvolte e dal ruolo assicurato da esse all’interno del progetto.
Potranno essere finanziati progetti di durata compresa tra 12 e 18 mesi. Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale devono essere presentati, pena l’esclusione, in forma singola o in partenariato tra loro, da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore iscritte nel registro unico del Terzo settore, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. . Anche per l’anno 2020, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell’iscrizione al suddetto Registro deve intendersi soddisfatto da parte degli enti sopra indicati attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione dell’atto di indirizzo sopra citato, ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del Terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Per la presentazione della domanda di finanziamento dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la modulistica predisposta dal Ministero del Lavoro. La documentazione indicata, dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 15.00 del 1° settembre 2020. La procedura di valutazione adottata è a graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili e richiede, ai fini dell’ammissibilità, il superamento di una soglia minima di punteggio per ogni domanda.
L. N. 77/2020 – PUBBLICATA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 34/2020 – IL C.D. “DECRETO RILANCIO” – DETTATE MISURE URGENTI PER LA SALUTE, L’ECONOMIA, IL LAVORO E LE POLITICHE SOCIALI
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 – Supplemento Ordinario n. 25, la Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Con la legge di conversione il legislatore ha introdotto importanti e significative misure finalizzate a sostenere le imprese e l’economia in questo particolare momento di difficoltà scaturito dall’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19. Gli interventi riguardano non solo l’introduzione di contributi a fondo perduto, la concessione di crediti d’imposta, il rifinanziamento di fondi a sostegno delle imprese, il rafforzamento delle start-up innovative e delle PMI innovative, ma anche la previsione della concessione di veri e propri aiuti di Stato in parziale deroga agli stringenti vincoli fissati dalla normativa europea. Le iniziative assunte dal nostro legislatore si collocano all’interno della cornice normativa europea con particolare riferimento alle condizioni ed ai limiti di cui alla comunicazione della Commissione
europea C (2020) 1863 che definisce il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
OPZIONE PER LA CESSIONE O SCONTO IN LUOGO DELLE DETRAZIONI FISCALI
L’articolo 121 del Decreto Rilancio, modificato dalla legge di conversione, consente ai soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per taluni interventi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelli antisismici, nonché per quelli ammessi al Superbonus, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente: – per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione (c.d. sconto in fattura), con facoltà di successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; – per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In particolare, ai commi 1 e 1-bis:
1) è stato precisato che il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (comma 1, lett. a) e b));
2) è stato previsto che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti;
3) è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (comma 1-bis).
Ai sensi del comma 2, le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di: a
) recupero del patrimonio edilizio;
b) efficienza energetica;
c) adozione di misure antisismiche;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti(cd. bonus facciate);
e) installazione di impianti fotovoltaici;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
E’ stato infine precisato che, per l’esercizio dell’opzione per via telematica, è consentito avvalersi anche dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, individuati dall’articolo 3, comma 3 del D.P.R. n. 322 del 1999, ovvero:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – ESTESO ALLE STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE IMPRENDITORIALE
L’articolo 125 riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, agli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione, anche alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale in possesso di specifici requisiti di legge, un credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Viene dunque abrogato il credito d’imposta per la sanificazione precedentemente disciplinato dall’articolo 64 del D.L. n. 18 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 30 del D.L. n. 23 del 2020. Più in dettaglio, il comma 1 riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Con la legge di conversione, il credito d’imposta è stato esteso anche alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale, purché siano in possesso del codice identificativo, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, previsto dall’articolo 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34 del 2019. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Scopo esplicito della norma è di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19. Il comma 2 individua le spese agevolabili. Si tratta in particolare delle spese per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l ‘attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta è utilizzabile o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa, oppure in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (comma 3). Il comma 4 affida a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di stabilire criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa suddetto. Il comma 5 abroga il previgente credito d’imposta per la sanificazione, di cui l’articolo 64 del D.L. n. 18 del 2020 e all’articolo 30 del D.L. n. 23/2020, convertito dalla L. n. 40/2020.
CONVERSIONE DL RILANCIO – DISPOSIZIONI PER IL SETTORE ALIMENTARE
E’ stata pubblicata in G.U. la legge di conversione del cosiddetto DL Rilancio, che contiene alcune disposizioni riguardanti il settore alimentare. All’art. 133 si dispone che l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, altrimenti definite edulcorate, ovvero i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti, sostanze di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione europea, e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume, decorre dal 1° gennaio 2021. Ricordiamo che l’imposta è a carico dei seguenti soggetti:
a) il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
b) l’acquirente, all’atto del ricevimento di bevande edulcorate provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea;
c) l’importatore per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all’Unione europea.
E’ previsto all’art. 181 per le imprese di pubblico esercizio (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) in possesso di autorizzazioni all’utilizzo del suolo pubblico, l’esonero per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 del pagamento della relativa tassa e del canone. Nello stesso periodo è possibile presentare per via telematica all’Ente locale domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o per ampliamento delle superfici concesse allegando la planimetria.
Sempre fino al 31 ottobre 2020 i soggetti di cui sopra possono utilizzare per la loro attività su spazi aperti d’interesse culturale e paesaggistico (strade, vie, piazze, etc.), strutture amovibili quali pedane, tavolini, sedute etc., senza la relativa preventiva autorizzazione e senza vincoli temporali. Anche le imprese esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di concessioni o autorizzazioni per l’utilizzo temporaneo del suolo pubblico sono esonerati per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2020 dal versamento della relativa tassa o del relativo canone; per cui hanno diritto al rimborso dal Comune degli importi già pagati. Per le imprese di cui sopra in possesso della concessione di posteggio in scadenza entro la fine dell’anno il titolo, se non già riassegnato, viene prorogato per dodici anni secondo linee guida del MISE e modalità indicate dalle regioni, fermo restando la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al titolare dell’impresa ed in mancanza di gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività. Le imprese in possesso sempre dei suddetti requisiti non rientranti nei procedimenti di selezione o che non hanno visto riconfermata l’assegnazione della concessione, dietro disposizione della Regione, possono richiedere al Comune l’assegnazione di concessioni per posteggi liberi o istituiti ex novo. Secondo l’art. 182, in considerazione dei riflessi negativi sull’attività delle imprese dei settori commerciali, della ristorazione e della ricettività determinati, nelle aree di alta densità turistica, dalla notevole riduzione dei flussi turistici a causa del COVID 19, per permettere a tali attività di poter essere sostenute, l’ISTAT con apposite misure può operare una riclassificazione dei codici ATECO relativi alle predette attività che metta in evidenza il nesso turistico territoriale. Infine, all’art. 222 viene stabilito che le imprese agricole ed agroalimentari possono ottenere un contributo a fondo perduto, con un valore massimo di € 100.000, dell’80% delle spese relative a progetti di sviluppo dei processi produttivi innovativi e di tracciabilità dei prodotti utilizzando tecnologie blockchain, entro i limiti indicati dalle norme europee riguardanti gli aiuti de minimis. I criteri, le modalità e le procedure relative all’erogazione dei contributi saranno fissati da un decreto emanato dal MIPAAF di concerto con il MEF.
DECRETO LEGGE N. 83/2020 – PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA E COMUNICAZIONI DI SMART WORKING
È stato pubblicato in G.U. il DL n. 83/2020 con il quale il Governo ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020. In virtù di tale intervento, la validità di tutte le norme legate allo stato di emergenza è prorogata al 15 ottobre 2020. Tra le disposizioni interessate dalla proroga si segnala l’art. 90 del D.L. n. 34/2020 a mente del quale i datori di lavoro privati possono fare ricorso alla modalità di lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dal D.Lgs. n. 81/2017. Ne consegue che la modalità di lavoro agile può continuare ad essere applicata anche in assenza degli accordi individuali e le comunicazioni al Ministero del Lavoro potranno essere effettuate con la procedura semplificata attualmente in uso e consistente nell’invio del solo file excel con i dati dei lavoratori che svolgeranno l’attività lavorativa in tale modalità. Fino al 15 ottobre 2020 non deve quindi essere comunicato nessun accordo individuale o autocertificazione. Vi segnaliamo, inoltre, che il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile da parte dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, è prorogato fino al 14 settembre 2020.
EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO E RILASCIO DI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEO CIRCOLARE CONGIUNTA MINISTERO DEL LAVORO E DELL’INTERNO
Il Ministero del Lavoro ed il Ministero dell’Interno hanno fornito alcuni chiarimenti in merito ad alcuni profili lavoristici legati alla procedura di emersione di cui all’articolo 103 del D.L. n. 34/2020. I profili affrontati dalla circolare sono, in particolare, i seguenti:
• modalità per l’avvio o la prosecuzione dell’attività lavorativa in attesa della definizione della procedura di regolarizzazione;
• cessazione del rapporto di lavoro nelle more della procedura di regolarizzazione e subentro di altro datore di lavoro;
• datore di lavoro plurimo nelle domande di regolarizzazione per lavoro domestico e assistenza alla persona;
• tipologie contrattuali che possono essere oggetto del procedimento di regolarizzazione;
• regolarizzazione in favore di lavoratori titolari di permessi di soggiorno per richiesta asilo;
• accesso alla procedura di regolarizzazione di un lavoratore straniero regolare con un contratto di lavoro in corso di validità.
PROROGA DOCUMENTO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC ON LINE). ISTRUZIONI INPS
È stato abrogato l’articolo 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020, disposizione che aveva stabilito che i Durc on line in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 conservassero validità fino al 15 giugno 2020. A seguito di tale abrogazione, per i Durc on line trova applicazione il regime di proroga previsto dall’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, a mente del quale tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 conservano validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza. Sulla materia è intervenuto l’Istituto con proprio messaggio nel quale viene precisata la scadenza della validità dei Durc on line che riportano nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, che pertanto viene estesa al 29 ottobre p.v. (90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza, che fino al 30 luglio u.s. era fissato al 31 luglio 2020). Di conseguenza, sia i contribuenti per cui è stato prodotto il Durc on line entro la forbice di date sopra riportata ovvero i richiedenti a cui è stata comunicata la formazione dello stesso documento devono ritenerne estesa la validità fino al 29 ottobre 2020. Un’ulteriore precisazione del messaggio 2998 riguarda l’esclusione dalla disciplina in esame delle casistiche di contratti pubblici di beni e servizi riportati nell’art. 8 del DL 76/2020, per i quali il comma 10 dello stesso articolo 8 esclude l’applicazione della proroga.
Si precisa infine che le richieste di verifica della regolarità pervenute sia prima che dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione (19 luglio u.s.) saranno trattate secondo la disciplina generale in materia di Durc.
FORMAZIONE NELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DURANTE IL PERIODO DI CASSA INTEGRAZIONE NOTA DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di svolgere la formazione di base e trasversale in modalità e-learning o FAD, per apprendisti con contratto professionalizzante, durante il periodo di cassa integrazione.
L’Ispettorato Nazionale, nel rispondere ad una richiesta di parere dell’Ispettorato interregionale del Lavoro di Milano, ha evidenziato che non è possibile svolgere attività formativa durante il periodo di cassa integrazione a zero ore, dal momento che in tale periodo è sospeso sia il rapporto di lavoro che l’obbligo formativo. L’obbligo formativo, in tal caso, potrà essere assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro: l’art. 2 del D.Lgs. n. 148/2015, infatti, nel ricomprendere i lavoratori in apprendistato professionalizzante tra i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale prevede espressamente, al comma 4, che “alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Al contrario, in caso di riduzione dell’attività lavorativa, ferma restando la proroga del contratto, è possibile attivare la formazione in modalità e-learning o FAD – ove prevista dalla disciplina regionale – nelle ore in cui viene svolta la prestazione lavorativa.
WHATSAPP BUSINESS – UNA NUOVA FRONTIERA PER L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE AGLI ASSOCIATI
Facendo seguito a quanto già pubblicato sull’argomento, si rammenta che Confartigianato Imprese Cosenza ha attivato un nuovo servizio di informazione alle imprese associate, a mezzo WhatsApp, denominato, per l’appunto, WhatsApp Business.
Tutte le notizie e le novità inerenti alle varie categorie saranno veicolate attraverso tale nuova modalità, semplice, fruibile, sintetica, di facile e immediata consultazione.
Per rendere il servizio efficiente e applicabile nell’immediato, occorre che l’associato registri nella rubrica del proprio telefono-cellulare il numero telefonico della scrivente che è il seguente: 0984/73955, comunicando a questa Associazione, in risposta alla presente informativa, il proprio numero di cellulare sul quale ricevere le comunicazioni.
AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione il corso di formazione per agente e rappresentante di commercio, obbligatorio ai sensi della legge n. 204/1985.
Lo stesso è rivolto a coloro i quali intendono intraprendere tale professione e che, in virtù di ciò, interagiscono quotidianamente con realtà economiche di diversa natura.
Il percorso formativo è costituito da lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, al termine delle quali i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal programma saranno sottoposti a verifica di apprendimento.
Agli stessi sarà rilasciato un attestato di abilitazione per l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, valido su tutto il territorio nazionale.
La frequenza di un apposito corso di formazione è fondamentale per intraprendere l’attività, presso la CCIAA competente per territorio.
Il corso è finalizzato alla formazione di figure professionali che abbiano contezza delle tendenze di mercato e siano, quindi, in grado di intervenire sulle promozioni di vendita/servizi.
La competenza sviluppata permette di definire il rapporto con il cliente ricevendone gli ordini e riscuotendone i crediti, oltre a consentire l’apprendimento di abilità riguardanti i rapporti commerciali e di rappresentanza.
Scopo finale, dunque, è formare figure professionali in linea con i criteri dettati dalla Legge 204/85 di disciplina della materia.
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE E ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DELL’ART. 41 DELLA L.R.18/85 – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione, presso le sedi territoriali di Cosenza, Castrovillari ed Amantea, il corso di formazione obbligatorio per l’ottenimento del requisito professionale per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e vendita dei prodotti alimentari (bar, ristoranti, pizzerie, etc.), secondo i criteri fissati dall’art. 40 della L.R. n. 18/85.
Si sottolinea l’opportunità di una sollecita adesione, considerato l’imminente avvio delle attività formative.
PATENTINO DA FRIGORISTA – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione il corso di formazione per la preparazione all’esame per l’ottenimento del Patentino F-GAS, ai sensi del D.P.R. 43/2012, concernente l’attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Lo stesso è obbligatorio per tutti i tecnici che realizzano installazione, manutenzione e riparazione degli impianti contenenti gas refrigeranti fluorurati ad effetto serra.
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È di prossimo avvio il corso di formazione obbligatorio per gli addetti al Primo Soccorso – (D.Lgs. 106/09), riservato ai datori di lavoro tenuti ad assicurare il primo soccorso ai lavoratori, in caso di incidenti ed emergenza.
A tal fine, la normativa introduce nuovi obblighi ed adempimenti, modulati in funzione della classificazione dell’azienda, basata su tre parametri: natura dell’attività, dimensioni aziendali e fattori di rischio (Tipologia A,B,C).
CORSO TUTOR DSA E ADHD CATALOGO ALTA FORMAZIONE REGIONE CALABRIA – INFORMATIVA
Con riferimento al corso in argomento, organizzato dall’Università di Reggio Calabria in collaborazione con l’Associazione Potenziamenti, incluso nel catalogo dell’Alta formazione della Regione Calabria, si comunica la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a percorsi di alta formazione professionalizzante inclusi nel catalogo regionale – A.A. 2019/2020, (erogabili voucher a favore dei beneficiari per un importo massimo di 6.400 Euro: fino a 4000€ per il Corso e fino a 2400€ per il tirocinio).
Il corso di alta formazione si pone l’obiettivo di professionalizzare i partecipanti che, una volta ultimato il percorso didattico ed il tirocinio formativo obbligatorio, dovranno aver acquisito idonee modalità di intervento didattico per promuovere l’apprendimento autonomo, valorizzando le reali potenzialità degli studenti con DSA e ADHD loro affidati.
La figura di tutor DSA e ADHD può operare nelle attività scolastiche ed extrascolastiche e di potenziamento didattico, sia in posizione professionale autonoma che all’interno di istituti d’istruzione i ogni ordine e grado e di enti/centri di formazione.
Il corso si terrà Cosenza con la possibilità di essere seguito, per alcune lezioni, anche a distanza. L’avvio è previsto a febbraio 2020, fino ad agosto 2020.
ADDETTO ANTINCENDIO – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Sono in programmazione, presso la sede Confartigianato Imprese di Cosenza, i corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza in azienda per addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio, ai sensi del D.M. n. 64 del 10 marzo 1998 e del D.Lgs. n. 106/09, recante i criteri generali di sicurezza antincendio e di gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
È obbligo del datore di lavoro individuare una o più persone da formare in merito alle procedure da adottare in caso di incendio.
Occorre, altresì, fornire ai lavoratori un’adeguata informazione/formazione sui principi base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare nel caso in cui si verifichi tale emergenza.
Gli incaricati hanno l’obbligo di frequentare appositi corsi di formazione.
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO COSENZA
È in programmazione, a Cosenza, il corso per il conseguimento del titolo di operatore socio sanitario (OSS) – (L.R. 18/85, art. 40 e D.G.R. n. 155/17).
Lo stesso è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo assistenziale polivalente, riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psicofisica dell’assistito, con un approccio che privilegia l’attenzione alla persona, alle sue esigenze e potenzialità residue.
Il corso intende fornire l’acquisizione e l’approfondimento di una professionalità polivalente con il profilo professionale.
SICUREZZA SUL LAVORO – CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CONFARTIGIANATO COSENZA
È in programmazione, presso le sedi territoriali di Confartigianato Imprese Cosenza, il corso di formazione e aggiornamento per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, obbligatorio ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2001 e ss.mm. ed in virtù della nuova normativa – Accordo Stato-Regioni 2012.
La durata è costituita da un monte ore complessivo che varia da 16, 32, 48 ore per la prima partecipazione; 4, 8, 16 per l’aggiornamento, in base al livello di rischio, rispettivamente Basso, Medio, Alto, individuato dalla classificazione ATECO 2002_2007.
MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione il corso di formazione per responsabili e addetti alla manipolazione degli alimenti, la cui obbligatorietà è sancita dal DGR 98/07 e dal Regolamento CE 852/04.
Sono tenuti a partecipare tutti gli operatori del settore alimentare, responsabili (titolare o legale rappresentante di società) e i lavoratori delle aziende operanti in tale ambito, addetti alla manipolazione degli alimenti, in quanto tale partecipazione sostituisce il rilascio del libretto sanitario e consente di evitare diffide e sanzioni.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono interessate le attività di: mensa, ristorante, pizzeria, rosticceria, pasticceria, gelateria, pastificio, panificio, allievi di scuola alberghiera, addetti alla trasformazione, lavorazione, vendita, confezionamento e trasporto degli alimenti, camerieri e baristi.
TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione il corso di formazione professionale per “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”, ovvero l’individuo preposto alla gestione tecnica dell’azienda di autoriparazione, regolarmente iscritta nel Registro imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
Possono, comunque, continuare a svolgere l’attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell’impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni di età alla data del 5 gennaio 2013 e ciò sino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio di un attestato di qualifica professionale di “Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni”, riconosciuto dalla Regione Calabria e valido a livello nazionale ed europeo.
SICUREZZA LAVORATORI DIPENDENTI – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Confartigianato Imprese Cosenza ha in programmazione il corso per lavoratori. A seguito della Conferenza Permanente fra Ministero delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono state definite le modalità ed i criteri relativi allo svolgimento della formazione obbligatoria per la sicurezza dei lavoratori dipendenti.
In particolare, l’Accordo Stato-Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia una durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere “generale “ e un modulo “specifico”.
Per tutti i settori, la formazione “generale” ha una durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro, mentre la durata della formazione “specifica” sarà rispettivamente di 4, 8 e 12 ore, in base al livello di rischio individuato dalla classificazione ATECO 2002_2007. Si ricorda che decorsi 5 anni dalla formazione, i lavoratori dovranno obbligatoriamente frequentare un corso di aggiornamento.
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Confartigianato Imprese Cosenza comunica che è in programmazione il corso di formazione “Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)”.
La partecipazione alle lezioni consente l’acquisizione dell’attestato di frequenza e profitto, utile ai fini della partecipazione al bando riguardante la Misura 6 del P.S.R. Calabria 2014-2020 – Annualità 2018.
Il corso avrà una durata di 150 ore, di cui 120 in aula e 30 di stage in azienda.
La frequenza è obbligatoria e le assenze consentite non possono superare il 20% del monte ore totale.
I requisiti per l’ammissione al corso sono:
• maggiore età;
• diploma di scuola secondaria di primo grado.
Il percorso formativo sarà incentrato sulle tematiche relative all’acquisizione e aggiornamento di conoscenze e competenze professionali per gli imprenditori agricoli.
In particolare, gli argomenti trattati affronteranno i temi del marketing e della legislazione in materia, dell’igiene e sicurezza alimentare, della sicurezza sui luoghi di lavoro, della multifunzionalità dell’attività agricola, della gestione economica dell’azienda condotta con modalità produttive eco-compatibili.
AGENTE IMMOBILIARE – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO COSENZA
È in programmazione il corso di formazione obbligatorio per l’ottenimento del requisito professionale da parte di coloro che intendono intraprendere l’attività di agente d’affari in mediazione nel settore immobiliare.
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per operare come agente d’affari in mediazione settore immobiliare e per la preparazione all’esame di abilitazione da espletare presso la Camera di Commercio.
Il percorso formativo, secondo i criteri fissati dall’art. 40 della L.R. n. 18/85, ha una durata complessiva di 80 ore.
Possono iscriversi tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
TESSERAMENTO 2020 – AVVISO AGLI ASSOCIATI
Si avvisano i Signori soci che, presso gli uffici territoriali di Confartigianato Imprese Cosenza, è possibile ritirare la tessera per l’anno 2020, unitamente all’attivazione di ConfApp, l’applicazione per smartphone di Confartigianato Imprese, con tutte le notizie, settore per settore, di carattere nazionale, regionale e provinciale; in quest’ultimo caso, quelle pubblicate quotidianamente da Confartigianato Cosenza.
CONFAPP, L’APPLICAZIONE DI CONFARTIGIANATO COSENZA DISPONIBILE PER IOS E ANDROID
Semplice, intuitiva e ad alto tasso d’innovazione. È ConfApp, l’applicazione per dispositivi mobili di Confartigianato Cosenza, con le notizie, gli eventi, le informazioni tecniche e le opportunità riservate agli imprenditori associati. Tutto il mondo della piccola e media impresa sempre a portata di mano ed estremamente semplice da utilizzare.
Una volta scaricata l’app, si viene profilati secondo la propria attività. Questa selezione consente all’applicazione di fornire le informazioni più utili all’associato, con riferimento al settore di appartenenza, garantendo, attraverso il proprio smartphone, tutte le informazioni occorrenti per essere sempre aggiornati.
Per l’installazione della suddetta applicazione, basterà contattare gli uffici dell’Associazione, che seguiranno l’associato in ogni passaggio.
A quel punto, l’imprenditore potrà avere le informazioni del proprio settore e della propria Associazione, con le notizie, gli eventi e gli appuntamenti che più lo interessano, potendo accedere, inoltre, al servizio settimanale del TG ONLINE di Confartigianato.
Un ulteriore passo di Confartigianato Cosenza, quindi, verso un futuro sempre più tecnologico ed innovativo al servizio delle imprese, fatto di personalizzazione delle informazioni e di servizi offerti agli imprenditori.
Per informazioni contattare il numero unico per l’intero territorio provinciale 0984/73955.