PATENTINO DA FRIGORISTA CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Confartigianato Imprese Cosenza la informa che è in programmazione nel prossimo mese di ottobre, presso la sede provinciale, il corso di formazione per la preparazione all’esame per l’ottenimento del Patentino F-GAS, ai sensi del D.P.R. 43/2012, concernente l’attuazione del Regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Lo stesso è obbligatorio per tutti i tecnici che realizzano installazione, manutenzione e riparazione degli impianti contenenti gas refrigeranti fluorurati ad effetto serra.
AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione il corso di formazione per agente e rappresentante di commercio, obbligatorio ai sensi della legge n. 204/1985.
Lo stesso è rivolto a coloro i quali intendono intraprendere tale professione e che, in virtù di ciò, interagiscono quotidianamente con realtà economiche di diversa natura.
Il percorso formativo è costituito da lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, al termine delle quali i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal programma saranno sottoposti a verifica di apprendimento.
Agli stessi sarà rilasciato un attestato di abilitazione per l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, valido su tutto il territorio nazionale.
La frequenza di un apposito corso di formazione è fondamentale per intraprendere l’attività, presso la CCIAA competente per territorio.
Il corso è finalizzato alla formazione di figure professionali che abbiano contezza delle tendenze di mercato e siano, quindi, in grado di intervenire sulle promozioni di vendita/servizi.
La competenza sviluppata permette di definire il rapporto con il cliente ricevendone gli ordini e riscuotendone i crediti, oltre a consentire l’apprendimento di abilità riguardanti i rapporti commerciali e di rappresentanza.
Scopo finale, dunque, è formare figure professionali in linea con i criteri dettati dalla Legge 204/85 di disciplina della materia.
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE E ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DELL’ART. 41 DELLA L.R.18/85 CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione, presso le sedi territoriali di Cosenza, Castrovillari ed Amantea, il corso di formazione obbligatorio per l’ottenimento del requisito professionale per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e vendita dei prodotti alimentari (bar, ristoranti, pizzerie, etc.), secondo i criteri fissati dall’art. 40 della L.R. n. 18/85.
Si sottolinea l’opportunità di una sollecita adesione, considerato l’imminente avvio delle attività formative.
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È di prossimo avvio il corso di formazione obbligatorio per gli addetti al Primo Soccorso – (D.Lgs. 106/09), riservato ai datori di lavoro tenuti ad assicurare il primo soccorso ai lavoratori, in caso di incidenti ed emergenza.
A tal fine, la normativa introduce nuovi obblighi ed adempimenti, modulati in funzione della classificazione dell’azienda, basata su tre parametri: natura dell’attività, dimensioni aziendali e fattori di rischio (Tipologia A,B,C).
ADDETTO ANTINCENDIO – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Sono in programmazione, presso la sede Confartigianato Imprese di Cosenza, i corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza in azienda per addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio, ai sensi del D.M. n. 64 del 10 marzo 1998 e del D.Lgs. n. 106/09, recante i criteri generali di sicurezza antincendio e di gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
È obbligo del datore di lavoro individuare una o più persone da formare in merito alle procedure da adottare in caso di incendio.
Occorre, altresì, fornire ai lavoratori un’adeguata informazione/formazione sui principi base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare nel caso in cui si verifichi tale emergenza.
Gli incaricati hanno l’obbligo di frequentare appositi corsi di formazione.
OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO COSENZA
È in programmazione, a Cosenza, il corso per il conseguimento del titolo di operatore socio sanitario (OSS) – (L.R. 18/85, art. 40 e D.G.R. n. 155/17).
Lo stesso è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo assistenziale polivalente, riferito ad un operatore in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia psicofisica dell’assistito, con un approccio che privilegia l’attenzione alla persona, alle sue esigenze e potenzialità residue.
Il corso intende fornire l’acquisizione e l’approfondimento di una professionalità polivalente con il profilo professionale.
SICUREZZA SUL LAVORO – CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CONFARTIGIANATO COSENZA
È in programmazione, presso le sedi territoriali di Confartigianato Imprese Cosenza, il corso di formazione e aggiornamento per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, obbligatorio ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2001 e ss.mm. ed in virtù della nuova normativa – Accordo Stato-Regioni 2012.
La durata è costituita da un monte ore complessivo che varia da 16, 32, 48 ore per la prima partecipazione; 4, 8, 16 per l’aggiornamento, in base al livello di rischio, rispettivamente Basso, Medio, Alto, individuato dalla classificazione ATECO 2002_2007.
MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione il corso di formazione per responsabili e addetti alla manipolazione degli alimenti, la cui obbligatorietà è sancita dal DGR 98/07 e dal Regolamento CE 852/04.
Sono tenuti a partecipare tutti gli operatori del settore alimentare, responsabili (titolare o legale rappresentante di società) e i lavoratori delle aziende operanti in tale ambito, addetti alla manipolazione degli alimenti, in quanto tale partecipazione sostituisce il rilascio del libretto sanitario e consente di evitare diffide e sanzioni.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono interessate le attività di: mensa, ristorante, pizzeria, rosticceria, pasticceria, gelateria, pastificio, panificio, allievi di scuola alberghiera, addetti alla trasformazione, lavorazione, vendita, confezionamento e trasporto degli alimenti, camerieri e baristi.
TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
È in programmazione il corso di formazione professionale per “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”, ovvero l’individuo preposto alla gestione tecnica dell’azienda di autoriparazione, regolarmente iscritta nel Registro imprese o all’Albo delle imprese artigiane.
Possono, comunque, continuare a svolgere l’attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell’impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni di età alla data del 5 gennaio 2013 e ciò sino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio di un attestato di qualifica professionale di “Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni”, riconosciuto dalla Regione Calabria e valido a livello nazionale ed europeo.
SICUREZZA LAVORATORI DIPENDENTI – CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Confartigianato Imprese Cosenza ha in programmazione il corso per lavoratori. A seguito della Conferenza Permanente fra Ministero delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono state definite le modalità ed i criteri relativi allo svolgimento della formazione obbligatoria per la sicurezza dei lavoratori dipendenti.
In particolare, l’Accordo Stato-Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia una durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere “generale ” e un modulo “specifico”.
Per tutti i settori, la formazione “generale” ha una durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro, mentre la durata della formazione “specifica” sarà rispettivamente di 4, 8 e 12 ore, in base al livello di rischio individuato dalla classificazione ATECO 2002_2007. Si ricorda che decorsi 5 anni dalla formazione, i lavoratori dovranno obbligatoriamente frequentare un corso di aggiornamento.
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE COSENZA
Confartigianato Imprese Cosenza comunica che è in programmazione il corso di formazione “Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)”.
La partecipazione alle lezioni consente l’acquisizione dell’attestato di frequenza e profitto, utile ai fini della partecipazione al bando riguardante la Misura 6 del P.S.R. Calabria 2014-2020 Annualità 2018.
Il corso avrà una durata di 150 ore, di cui 120 in aula e 30 di stage in azienda.
La frequenza è obbligatoria e le assenze consentite non possono superare il 20% del monte ore totale.
I requisiti per l’ammissione al corso sono:
maggiore età;
diploma di scuola secondaria di primo grado.
Il percorso formativo sarà incentrato sulle tematiche relative all’acquisizione e aggiornamento di conoscenze e competenze professionali per gli imprenditori agricoli.
In particolare, gli argomenti trattati affronteranno i temi del marketing e della legislazione in materia, dell’igiene e sicurezza alimentare, della sicurezza sui luoghi di lavoro, della multifunzionalità dell’attività agricola, della gestione economica dell’azienda condotta con modalità produttive eco-compatibili.
AGENTE IMMOBILIARE CORSO DI FORMAZIONE CONFARTIGIANATO COSENZA
È in programmazione il corso di formazione obbligatorio per l’ottenimento del requisito professionale da parte di coloro che intendono intraprendere l’attività di agente d’affari in mediazione nel settore immobiliare.
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per operare come agente d’affari in mediazione settore immobiliare e per la preparazione all’esame di abilitazione da espletare presso la Camera di Commercio.
Il percorso formativo, secondo i criteri fissati dall’art. 40 della L.R. n. 18/85, ha una durata complessiva di 80 ore.
Possono iscriversi tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
WHATSAPP BUSINESS UNA NUOVA FRONTIERA PER L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE AGLI ASSOCIATI
Facendo seguito a quanto già pubblicato sull’argomento, si rammenta che Confartigianato Imprese Cosenza ha attivato un nuovo servizio di informazione alle imprese associate, a mezzo WhatsApp, denominato, per l’appunto, WhatsApp Business.
Tutte le notizie e le novità inerenti alle varie categorie saranno veicolate attraverso tale nuova modalità, semplice, fruibile, sintetica, di facile e immediata consultazione.
Per rendere il servizio efficiente e applicabile nell’immediato, occorre che l’associato registri nella rubrica del proprio telefono-cellulare il numero telefonico della scrivente che è il seguente: 0984/73955, comunicando a questa Associazione, in risposta alla presente informativa, il proprio numero di cellulare sul quale ricevere le comunicazioni.
TRASPORTO PERSONE NEL DL AGOSTO LE MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE. RISULTATO DEL PRESSING DI CONFARTIGIANATO
Il Decreto legge Agosto contiene misure a favore del trasporto persone per il ristoro dei danni subiti dalle imprese nel periodo del lockdown con una dotazione di 20 milioni di euro, con l’ampliamento delle risorse (53 milioni di euro) per nuovi investimenti in mezzi di trasporto e introduce il buono viaggio in favore di persone in situazione di disagio con un fondo di 35 milioni di euro. E’ il risultato dell’azione svolta da Confartigianato Trasporto Persone nei confronti del Governo iniziata durante il lockdown e proseguita nei mesi successivi.
Confartigianato Trasporto Persone è fiduciosa che gli interventi previsti nel Dl Agosto possano servire ad attenuare in parte le perdite subite dalle imprese che già da gennaio 2020 hanno subito un forte rallentamento culminato con il fermo totale durante il lockdown. Tuttavia, ora occorrono misure strutturali, in stretta connessione con i provvedimenti a sostegno del turismo, come più volte indicato dalla categoria al Governo.
Confartigianato Trasporto Persone sollecita anche chiarezza sulle modalità operative del servizio, soprattutto in vista della riapertura delle scuole.
CAMERE DI COMMERCIO – ACCORPAMENTI DA CONCLUDERE ENTRO IL 14 OTTOBRE 2020 SALVO COMMISSARIAMENTO – LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. N. 104/2020
A cinque anni dalla riforma prevista dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dopo il recente via libera della Corte Costituzionale (con la sentenza n. 169 del 28 luglio 2020), il D.L n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. “Decreto Agosto”), all’articolo 61, ha fissato al 14 ottobre 2020 il termine ultimo per chiudere i procedimenti di accorpamento, pendenti alla data del 15 agosto 2020, pena la decadenza degli organi di gestione e la nomina da parte del Ministero dello sviluppo economico di un commissario straordinario.
La legge impone una forte accelerazione al processo di riorganizzazione delle Camere di Commercio: scaduto il termine sopra indicato, gli organi delle Camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui sopra e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, provvederà alla nomina, con proprio decreto, di un commissario straordinario per le Camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.
Tra il succedersi di norme e di ricorsi alla Corte Costituzionale da parte di alcune Camere di Commercio sembrava che il processo di accorpamento si fosse improvvisamente fermato.
Con questa nuova norma viene fissato un orizzonte certo.
Al momento le Camere di Commercio sono ancora 82 (inizialmente erano 105): 44 hanno già portato a termine la riforma, mentre 38 devono ancora farlo.
Dalla fusione di queste ultime dovranno scaturire 16 nuove Camere di Commercio, che sommate alla 44 già di nuovo conio, permetterà di centrare il fatidico numero di 60.
Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018.
Tutte le altre Camere di Commercio non sono sparite, ma sono rimaste come sedi secondarie per garantire un presidio sul territorio.
Altro aspetto su cui è intervenuto il D.L. n. 104/2020 riguarda la nomina di uno o più vice presidenti.
Viene, infatti, aggiunto il nuovo comma 3-bis all’articolo 14 della L. n. 580 del 1993, nel quale si stabilisce che le Giunte delle Camere di Commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, “nominano tra i propri membri uno o più vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento”.
SRL SEMPLIFICATA E IMPRESA SOCIALE – NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO
Le imprese sociali possono essere costituite in forma di società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) a patto che il previsto “modello standard” contenga i requisiti inderogabili richiesti dal decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017.
Questo è il principale aspetto che emerge dalla Nota n. 8115 del 14 agosto 2020, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di costituire un’impresa sociale avente forma giuridica di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis del Codice civile, beneficiando così del relativo regime agevolato sia con riferimento all’inferiore ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione sia alla minore onerosità delle spese notarili rispetto ai costi propri della società a responsabilità limitata “ordinaria”.
A tale riguardo è tuttavia necessario, osserva il Ministero, conciliare la normativa dettata per la costituzione delle SRL semplificate con quella dettata per la costituzione delle imprese sociali.
Da una parte, si deve tener presente che in caso di S.r.l. semplificata costituita ai sensi dell’art. 2463-bisc.c., l’atto costitutivo, redatto per atto pubblico, deve conformarsi ad uno specifico “modello standard”, adottato con decreto n. 138 del 23 giugno 2012 del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
In proposito, l’art. 2463-bis, comma 3, C.C., ha espressamente sancito che le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.
Per contro, varie disposizioni del D.Lgs. 112/2017 individuano contenuti obbligatori per gli atti costitutivi delle imprese sociali (artt. 5 e seguenti).
Uno statuto che si limiti a riprodurre i soli contenuti del modello standardizzato di S.r.l. semplificata non sarà idoneo a soddisfare quanto richiesto relativamente ai contenuti statutari dal D.Lgs. n. 112/2017.
Pertanto sarà necessario integrare le clausole minime essenziali del modello standard prescritto dal D.M. n. 138/2012, con le disposizioni inderogabili dettate dal D.Lgs. n. 112 del 2017.
In virtù della necessità di integrare il modello, il Ministero del Lavoro esclude la possibilità di poter beneficiare dell’esenzione delle spese notarili.
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – RINNOVO DELLE ISCRIZIONI PER LA CATEGORIA 2-BIS – TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI
Con un comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è stato reso noto che a tutte le imprese iscritte per la CATEGORIA 2-BIS – trattandosi di iscrizione di durata decennale – il 25 dicembre 2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010, recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”).
Si tratta dei:
a) produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (senza limiti quantitativi),
b) produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno (con limite di 30 Kg/litri al giorno).
In sintesi, si tratta di imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e i propri rifiuti pericolosi fino al 30 Kg/litri al giorno.
I riferimenti normativi sono: l’articolo 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) e l’articolo 16 del D.M. n. 120/2014.
Ricordiamo che con circolare del 29 maggio 2015, Prot. 437/ALBO/PRES, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che sono ricompresi anche le imprese che trasportano ai centri di raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività.
Pertanto, tutte le imprese coinvolte (circa 25mila) sono invitate a verificare la validità della propria iscrizione tenendo presente che, per continuare a operare, sarà necessario presentare domanda di rinnovo dell’iscrizione tramite il portale telematico accessibile dal menu “Pratiche Telematiche” della vostra “Area riservata” sul sito web dell’Albo Nazionale.
Considerato che la domanda di rinnovo, come previsto dall’art. 22, comma 2 del D.M. n. 120/2014, può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, è quindi possibile già da ora provvedere alla presentazione della domanda rinnovo.
Tenuto conto delle tempistiche di lavorazione e di evasione della pratica, le imprese sono invitate, per non incorrere in periodi di scopertura autorizzativa e in ritardi e sanzioni, ad attivarsi per tempo e non oltre il 30 settembre.
Prima dell’invio della domanda di rinnovo, si invita l’impresa a verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
MUD 2020 – COMUNICAZIONE ENTRO IL SESSANTESIMO GIORNO DALLA SCADENZA DEL 30 GIUGNO – SANZIONE RIDOTTA
Il termine per presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2020 è scaduto il 30 giugno.
Si ricorda che le sanzioni applicabili agli inadempimenti relativi al MUD 2020 sono quelle previste dall’art. 258, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 nella formulazione previgente rispetto al D.lgs. n. 205 del 2010, e precisamente:
“I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
La disposizione è confermata espressamente dall’art. 6, comma 3, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione”), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, nel quale si prevede la istituzione del “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, a cui, tra gli altri, sono tenuti ad iscriversi “i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Dunque, a coloro che hanno provveduto ad inviare il MUD 2020 entro il 29 agosto 2020, sarà applicata la sanzione da 26,00 a 160,00 euro.
BONUS RISTORAZIONE – PUBBLICATO L’ERRATA CORRIGE DELL’ART. 58 DEL D.L. N. 104/2020
Con un avviso di rettifica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 17 agosto 2020, è stato posto rimendo ad un errore materiale relativo al comma 2 dell’articolo 58 del D.L. n. 104/2020 (recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”), che mette a disposizione del settore della ristorazione italiana 600 milioni di euro per acquisti di prodotti made in Italy.
Tale fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) con codice ATECO prevalente 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale), per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.
Il contributo, seconda la ratio originaria del testo concordata e condivisa con tutte le Amministrazioni interessate, spetta come si legge nel comunicato stampa del Ministero delle politiche agricole – a condizione che l’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.
Nello stesso comma è stabilita una norma di favore per le imprese che abbiano avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019, specificando che le stesse per accedere al contributo non dovranno dimostrare tale perdita di fatturato.
La disposizione è immediatamente efficace, senza attendere il completamento del processo di conversione del Decreto Legge.
SETTORE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA – ISTITUITO IL FONDO PER L’EMERGENZA COVID-19 – EMANATO IL DECRETO ATTUATIVO
Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza covid-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, l’art. 78, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, ha istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 20 milioni di euro per sospensione dell’attività economica delle imprese della pesca e dell’acquacoltura.
con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 luglio 2020, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 209 del 22 agosto 2020, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione di tale disposizione.
Le risorse disponibili sono destinate nella misura di:
- euro 15 milioni, al riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca marittima;
- euro 3,5 milioni, al riconoscimento di contributi per le imprese del settore dell’acquacoltura comprese le imprese che utilizzano imbarcazioni ai fini produttivi, iscritte alla v categoria;
- euro 1,5 milioni sono destinati alle regioni e province autonome nell’ambito delle loro attribuzioni e finalizzati al riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca in acque interne, secondo la ripartizione fissata nella tabella riportata all’articolo 9 del decreto.
- possono beneficiare degli interventi in questione le imprese della pesca e dell’acquacoltura che risultino stabilmente operative nel territorio italiano e che abbiano subito danni diretti o indiretti dall’emergenza covid-19, le cui produzioni rientrano nelle categorie dell’elenco dei prodotti di cui all’allegato i del regolamento (ue) n. 1379/2013 del parlamento europeo e del consiglio, dell’11 dicembre 2013.
- ai fini della concessione del contributo, le imprese interessate dovranno presentare, al ministero della politiche agricole, una apposita richiesta, le cui modalità ed i termini saranno definiti con un apposito decreto.
MISURE A SOSTEGNO DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE IN AGRICOLTURA – FISSATI I CRITERI E LE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI MUTUI A TASSO ZERO
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 26 agosto 2020, il decreto 9 luglio 2020, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha dettato le misure in favore
dell’imprenditoria femminile in agricoltura, emanato in attuazione del disposto di cui all’art. 1, comma 504 della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020).
Le agevolazioni previste si applicano alle micro imprese e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di aziende agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
b) esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile;
c) essere amministrate e condotte da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola;
d) avere sede operativa nel territorio nazionale;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
g) non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 2, punto (14), del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.
Per la realizzazione dei progetti di cui sopra sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore a 300.000 euro e comunque non superiore al 95% delle spese ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL (equivalente sovvenzione lordo, di cui all’art. 2, punto 20 del citato regolamento (UE) n. 702/2014) (art. 3).
I progetti finanziabili, secondo quanto stabilito all’art. 4, devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse;
b) miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali purchè non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea;
c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.
I progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda e devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.
Le spese ammissibili sono quelle elencate all’articolo 5.
BONUS PUBBLICITA’ – AL VIA LE DOMANDE DAL 1° SETTEMBRE CON NUOVE REGOLE E NUOVI SOGGETTI AMMISSIBILI – LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. N. 104/2020
Nuovo appuntamento con il “Bonus pubblicità”. Il 1° settembre 2020 apre infatti lo sportello straordinario per accedere al credito d’imposta con la disciplina speciale dettata dall’articolo 186 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) e con i chiarimenti pervenuti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/E del 20 agosto 2020. Le nuove regole ampliano la platea dei beneficiari e le categorie di spese ammissibili. Le domande potranno essere presentate fino al 30 settembre 2020. L’ordine cronologico di arrivo non determina priorità nella concessione del bonus. Quindi, nessun click day. Il credito riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario sarà determinato mediante ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Con il regime straordinario, valido solo per il 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici anche on line e su radio e tv locali e, limitatamente al 2020, nazionali non partecipate dallo Stato. Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno già presentato la domanda a marzo, se vorranno ampliare i propri investimenti pubblicitari potranno sostituire la prenotazione già inviata con una nuova, altrimenti resta valida quella già trasmessa. Il relativo credito d’imposta richiesto sarà automaticamente rideterminato con i nuovi criteri. Lo stanziamento previsto per l’anno 2020, inizialmente stabilito dal Decreto Rilancio a 60 milioni, è stato incrementato dall’articolo 96 del D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), a 85 milioni di euro, di cui: – 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online; – 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato). Il regime straordinario in vigore nel 2020 amplia notevolmente la platea dei soggetti beneficiari, consentendo la presentazione delle domande a soggetti altrimenti esclusi. Limitatamente al 2020, il credito d’imposta può essere richiesto anche da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che: – effettuano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019; – nell’anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari; – hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020. La disciplina speciale per il 2020 estende anche l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta, includendovi anche gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.
COMMERCIO AMBULANTE – RINNOVO AUTOMATICO DEI POSTEGGI PER ALTRI DODICI ANNI
Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, sono rinnovate per la durata di dodici anni.
E’ quanto previsto dai commi 4-bis e 4-ter dell’art. 181, introdotti dalla L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).
Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, con modalità che dovranno essere stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al titolare dell’azienda sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell’iscrizione nel Registro delle imprese quale ditta attiva, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività (comma 4-bis).
Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di garantire la tutela dell’occupazione, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all’esito dei procedimenti, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione (comma 4-ter).
Le tappe precedenti alla proroga al 2032
Ricordiamo che con il D.Lgs. n. 59/2010, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. “Direttiva Bolkestein”), era stato previsto il divieto della proroga per le concessioni all’utilizzo, a fini economici, delle aree demaniali. Problema che aveva investito anche le concessioni per gli stabilimenti balneari.
La Conferenza unificata, Stato, regioni e comuni, aveva individuato già nel 2012 i parametri che avrebbero dovuto essere utilizzati nei bandi per l’assegnazione dei posteggi, con una durata della concessione tuttavia limitata nel tempo; e ciò per rispettare le direttive della UE.
Imposizione che non è mai stata accettata dagli operatori del comparto, tenuto conto che la previgente normativa di settore consentiva il rinnovo automatico della concessione.
Sta di fatto che, di proroga, in proroga, con la L. n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge finanziaria 2019), ai commi 1180 e 1181, il termine di scadenza per le concessioni e per le modalità specifiche di assegnazione era stato fissato al 31 dicembre 2020.
Non solo, il comma 1181 ha previsto una revisione dell’Intesa del 2012 al fine di individuare “specifiche modalità di assegnazione delle concessioni per coloro che nell’ultimo biennio hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare”.
Successivamente, con la L. n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019, al comma 686 veniva espressamente prevista la non applicabilità al commercio su aree pubbliche dei vincoli comunitari contenuti nella direttiva 2006/123/CE.
Il comma 686 interviene, infatti, sul D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva n. 2006/123/CE, al fine di escludere dal campo di applicazione del medesimo decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche. A tal fine, il comma novella l’articolo 7 del D.Lgs. n. 59 del 2010 che elenca una serie di servizi esclusi dal campo di applicazione del decreto, introducendo, nei predetti settori esclusi, il commercio al dettaglio su aree pubbliche (nuova lett. f-bis).
Conseguentemente viene anche abrogato l’articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010 che, in attuazione della direttiva, reca la specifica disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.
Viene infine aggiunto all’articolo 16 del D.Lgs n. 59/2010, un nuovo comma 4-bis che dispone la non applicazione al commercio su aree pubbliche delle disposizioni relative alla procedura di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili.
TESSERAMENTO 2020 – AVVISO AGLI ASSOCIATI
Si avvisano i Signori soci che, presso gli uffici territoriali di Confartigianato Imprese Cosenza, è possibile ritirare la tessera per l’anno 2020, unitamente all’attivazione di ConfApp, l’applicazione per smartphone di Confartigianato Imprese, con tutte le notizie, settore per settore, di carattere nazionale, regionale e provinciale; in quest’ultimo caso, quelle pubblicate quotidianamente da Confartigianato Cosenza.
CONFAPP, L’APPLICAZIONE DI CONFARTIGIANATO COSENZA DISPONIBILE PER IOS E ANDROID
Semplice, intuitiva e ad alto tasso d’innovazione. È ConfApp, l’applicazione per dispositivi mobili di Confartigianato Cosenza, con le notizie, gli eventi, le informazioni tecniche e le opportunità riservate agli imprenditori associati. Tutto il mondo della piccola e media impresa sempre a portata di mano ed estremamente semplice da utilizzare.
Una volta scaricata l’app, si viene profilati secondo la propria attività. Questa selezione consente all’applicazione di fornire le informazioni più utili all’associato, con riferimento al settore di appartenenza, garantendo, attraverso il proprio smartphone, tutte le informazioni occorrenti per essere sempre aggiornati.
Per l’installazione della suddetta applicazione, basterà contattare gli uffici dell’Associazione, che seguiranno l’associato in ogni passaggio.
A quel punto, l’imprenditore potrà avere le informazioni del proprio settore e della propria Associazione, con le notizie, gli eventi e gli appuntamenti che più lo interessano, potendo accedere, inoltre, al servizio settimanale del TG ONLINE di Confartigianato.
Un ulteriore passo di Confartigianato Cosenza, quindi, verso un futuro sempre più tecnologico ed innovativo al servizio delle imprese, fatto di personalizzazione delle informazioni e di servizi offerti agli imprenditori.
Per informazioni contattare il numero unico per l’intero territorio provinciale 0984/73955.