La “Lotteria degli scontrini” troverà il suo debutto il prossimo 1° gennaio 2021, come previsto dall’articolo 1, comma 540, legge n. 232/2016. Con molta probabilità, se il legislatore confermerà la disposizione attualmente contenuta nel disegno di legge di bilancio 2021, sarà operativa soltanto per gli acquisti di beni o servizi effettuati attraverso strumenti che consentono il pagamento elettronico.
Pertanto, si raccomanda di adeguare il software del Registratore Telematico
Si ricorda, inoltre, che sempre dal 1° gennaio 2021 scatterà l’obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi compresi i soggetti con Volumi d’affari inferiori a 400.000 euro.
Per quanto riguarda i prezzi relativi all’adeguamento dei RT, si fa presente che nessun onere viene richiesto all’esercente per l’adeguamento da “remoto” degli RT; ha, invece, precisato che mediamente l’adeguamento “in presenza” comporta un onere di 70 euro, analogamente all’acquisto del lettore del “codice Lotteria” per cui viene richiesto, in media, il costo di 70 euro.
La Confederazione ha richiesto all’Amministrazione finanziaria un incremento del credito d’imposta per l’acquisto/adeguamento del RT (attualmente stabilito rispettivamente in 200 euro e in 50 euro per le sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020) e la conferma che rientrino nell’ambito del credito anche le spese sostenute per gli adeguamenti successivi alla prima installazione degli RT (tra cui quello da effettuare per la “Lotteria dei corrispettivi”, o per la versione 7.0 delle specifiche tecniche).
Al fine di ristorare gli esercenti di più piccole dimensioni (con ricavi/compensi relativi all’anno precedente non superiori a 400.000 euro) dai costi collegati alla gestione dei pagamenti elettronici, si ricorda che dal 1° luglio 2020 è riconosciuto un credito d’imposta a favore di imprese, arti e professioni che accettano pagamenti elettronici tracciabili dai consumatori finali. Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, ed è utilizzabile con il codice tributo 6916 esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento delle spese (articolo 22 del D.L. 124/2019). Nell’ambito della disciplina in esame sono previsti specifici obblighi informativi:
La Confederazione, su tale ultimo aspetto, ha richiesto un incremento della percentuale del credito d’imposta spettante.